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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41542/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto i l riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con i seguenti provvedimenti: a) sentenze, indicate nel provvedimento di cumulo del 26 aprile 2023 , rese dal Tribunale di Monza relative a reati per i quali è già stata applicata la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con ordinanza emessa dal Tribunale di Novara il 23gennaio 2025 e cioè : 1) sentenza del 13 giugno 2011 della Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2011, di condanna, c oncesse le circostanze attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Novara il 2 febbraio 2007(punto 1) del certificato del casellario giudiziale in atti); 2) sentenza del 19 giugno 2015 emessa dalla Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabilein data 11 aprile 2017, di condanna alla pena d i a nni uno di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., commesso in Trecate (No) il 14 febbraio 2008 (p unto 2) del certificato del casellario giudiziale in atti); 3) sentenza del 21 giugno 2022 del Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2022, di condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640 cod. pen., commesso in Longarone (Bl) il 29 luglio 2019(punto 7) del certificato del casellario giudiziale in atti; 4) sentenza del 21 giugno 2022 della Corte di Appello Milano, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Mi) il 27 aprile 2016(punto 8) del certificato del casellario giudiziale in atti); b) sentenza del Tribunale di Novara del 19 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2011, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Galliate il 12 marzo 2013; c) sentenza del Tribunale di Novara del 9 gennaio 2024, divenuta irrevocabile il9 maggio 2024, di condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa.

L’ordinanza di rigettoha reputato evidente , alla luce delle sentenze in atti , la totale assenza del medesimo disegno criminoso.In particolare, si è notato che le sentenze sub b) e c) sono relative a reati eterogenei , commessi a distanza di ottoanni tra loro , in luoghi diversi.

Inoltre, si è rilevato che i fatti risultano commess i non soltanto in luoghi diversi, ma anche con modalità del tutto eterogenee rispetto ai fatti di truffa oggetto delle sentenze di cui al provvedimento di cumulo sub a).

Si nota, infine, che il reato oggetto della sentenza sub c), è una fattispecie penale di diversa indole rispetto alle fattispecie di truffa già menzionate.

2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a un unico motivo con il quale si eccepisce la nullità dell’ordinanza sopra indicata per mancanza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., come risulta ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato.

Si rimarca che il titolo di reato per il quale l’imputato in sede di cognizione ha riportato condanna è lo stesso (art. 640 cod. pen.) e i luoghi in cui questi reati sono stati commessi sono contigui.

Si deduce, poi, che il provvedimento, con motivazione illogica ed errata, alla luce della copiosa giurisprudenza sul punto, ha travisato le richieste del condannato nella parte in cui queste avevano ad oggetto la richiesta di continuazione tra fatti che,in parte, sono stati ritenuti già avvinti dal vincolo della continuazione come precedentemente deciso dal Tribunale di Novara, sia in sede di cognizione, sia in sede esecutiva.

3. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, rigettata. [OSCURATO:PERSONA] generale, F .

Lignola, ha concluso con requisitoria scrittachiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che non è stata accolta la richiesta di trattazione del ricorso in camera di consiglio partecipata, trattandosi di procedimento da svolgersi ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. per il quale non è previstala trattazione orale.

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Va premesso che , in tema di reato continuato , questa Corte di legittimità ha affermato che il Giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il Giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01).

Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione.

Invero, si è sostenuto che il Giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).

1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione, dopo una prima parte illustrativa dei principi generali applicabili in tema di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., è estremamente sintetica (v. p. 3 dell ’ ordinanza) nella parte dedicata all’esame del caso specificoe attribuisce preminenza, ai fini del diniego, alla distanza temporale tra le violazioni.

La motivazione, tuttavia, non si confronta in modo esauriente con l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati di cui all’art. 640 cod. pen., peraltro, commessi anche in epoche, tra loro, distanti molti anni.

In particolare, non illustra, il Giudice dell’esecuzione, se non con riferimento alla sentenza n. 3 che èrelativa a reati fatti eterogenei, le ragioni del diniego con particolare riferimento al reato di truffa, di cui alla sentenza sub n. 2 dell’istanza, commesso il 12 marzo 2013, spiegando perché proprio questo reato non possa essere ritenuto avvinto dalla continuazione con le fattispecie di truffa che, secondo quanto emerge dal provvedimento di cumulo, sono già state ritenute avvinte dalla continuazione con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a fatti che abbracciano l’arco temporale compreso tra il 2 febbraio 2007 e il 29 luglio 2019.

2. L’ordinanza impugnata, la cui motivazione non è conforme ai principi sopra enunciati, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Novara in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013) per ché proceda a nuovo , complessivo,esame dell ’ istanza, con piena libertà quanto all ’ esito.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Novara in diversa persona fisica.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Novara letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto i l riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con i seguenti provvedimenti: a) sentenze, indicate nel provvedimento di cumulo del 26 aprile 2023 , rese dal Tribunale di Monza relative a reati per i quali è già stata applicata la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con ordinanza emessa dal Tribunale di Novara il 23gennaio 2025 e cioè : 1) sentenza del 13 giugno 2011 della Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2011, di condanna, c oncesse le circostanze attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Novara il 2 febbraio 2007(punto 1) del certificato del casellario giudiziale in atti); 2) sentenza del 19 giugno 2015 emessa dalla Corte di Appello di Torino, divenuta irrevocabilein data 11 aprile 2017, di condanna alla pena d i a nni uno di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., commesso in Trecate (No) il 14 febbraio 2008 (p unto 2) del certificato del casellario giudiziale in atti); 3) sentenza del 21 giugno 2022 del Tribunale di Belluno, divenuta irrevocabile il 5 novembre 2022, di condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640 cod. pen., commesso in Longarone (Bl) il 29 luglio 2019(punto 7) del certificato del casellario giudiziale in atti; 4) sentenza del 21 giugno 2022 della Corte di Appello Milano, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Mi) il 27 aprile 2016(punto 8) del certificato del casellario giudiziale in atti); b) sentenza del Tribunale di Novara del 19 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 2011, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso in Galliate il 12 marzo 2013; c) sentenza del Tribunale di Novara del 9 gennaio 2024, divenuta irrevocabile il9 maggio 2024, di condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 500 di multa. L’ordinanza di rigettoha reputato evidente , alla luce delle sentenze in atti , la totale assenza del medesimo disegno criminoso.In particolare, si è notato che le sentenze sub b) e c) sono relative a reati eterogenei , commessi a distanza di ottoanni tra loro , in luoghi diversi. Inoltre, si è rilevato che i fatti risultano commess i non soltanto in luoghi diversi, ma anche con modalità del tutto eterogenee rispetto ai fatti di truffa oggetto delle sentenze di cui al provvedimento di cumulo sub a). Si nota, infine, che il reato oggetto della sentenza sub c), è una fattispecie penale di diversa indole rispetto alle fattispecie di truffa già menzionate. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidandosi a un unico motivo con il quale si eccepisce la nullità dell’ordinanza sopra indicata per mancanza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., come risulta ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato. Si rimarca che il titolo di reato per il quale l’imputato in sede di cognizione ha riportato condanna è lo stesso (art. 640 cod. pen.) e i luoghi in cui questi reati sono stati commessi sono contigui. Si deduce, poi, che il provvedimento, con motivazione illogica ed errata, alla luce della copiosa giurisprudenza sul punto, ha travisato le richieste del condannato nella parte in cui queste avevano ad oggetto la richiesta di continuazione tra fatti che,in parte, sono stati ritenuti già avvinti dal vincolo della continuazione come precedentemente deciso dal Tribunale di Novara, sia in sede di cognizione, sia in sede esecutiva. 3. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, rigettata. [OSCURATO:PERSONA] generale, F . Lignola, ha concluso con requisitoria scrittachiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che non è stata accolta la richiesta di trattazione del ricorso in camera di consiglio partecipata, trattandosi di procedimento da svolgersi ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. per il quale non è previstala trattazione orale. 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Va premesso che , in tema di reato continuato , questa Corte di legittimità ha affermato che il Giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il Giudice è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione di quello della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01). Detto principio è stato esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche a pregressa valutazione già compiuta in sede di esecuzione. Invero, si è sostenuto che il Giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, la motivazione, dopo una prima parte illustrativa dei principi generali applicabili in tema di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., è estremamente sintetica (v. p. 3 dell ’ ordinanza) nella parte dedicata all’esame del caso specificoe attribuisce preminenza, ai fini del diniego, alla distanza temporale tra le violazioni. La motivazione, tuttavia, non si confronta in modo esauriente con l’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati di cui all’art. 640 cod. pen., peraltro, commessi anche in epoche, tra loro, distanti molti anni. In particolare, non illustra, il Giudice dell’esecuzione, se non con riferimento alla sentenza n. 3 che èrelativa a reati fatti eterogenei, le ragioni del diniego con particolare riferimento al reato di truffa, di cui alla sentenza sub n. 2 dell’istanza, commesso il 12 marzo 2013, spiegando perché proprio questo reato non possa essere ritenuto avvinto dalla continuazione con le fattispecie di truffa che, secondo quanto emerge dal provvedimento di cumulo, sono già state ritenute avvinte dalla continuazione con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen., relativamente a fatti che abbracciano l’arco temporale compreso tra il 2 febbraio 2007 e il 29 luglio 2019. 2. L’ordinanza impugnata, la cui motivazione non è conforme ai principi sopra enunciati, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Novara in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013) per ché proceda a nuovo , complessivo,esame dell ’ istanza, con piena libertà quanto all ’ esito. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Novara in diversa persona fisica. Così deciso, il
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