CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35109/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per i delitti di rapina e lesioni aggravate; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione con riguardo al gravame in punto di responsabilità, è manifestamente infondato; infatti, la Corte territoriale, pur a fronte di una devoluzione del tutto generica ed aspecifica, ha chiarito (pagg. 4-5) che l'identificazione dell'imputato quale concorrente nella rapina emerge nitidamente dalle videoriprese acquisite in atti che raffigurano gli autori dell'illecito, noti agli operanti e dagli stessi riconosciuti; i giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato di aver direttamente visionato le immagini constatando che le stesse hanno immortalato l'aggressione ai danni delle turiste e raffigurano l'imputato (presente in udienza in videocollegamento) mentre, unitamente ad un correo, dava inizio all'azione delittuosa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso