CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1983
Cassazione n. 09279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04CJM98 ) nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non menzione della condanna, è inammissibile, posto che le ragioni del diniego si desumono dall'articolato complesso argomentativo della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572 - 01: «è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici»; giova anche ribadire il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, il necessario onere di confronto con la motivazione della sentenza impugnata impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di non limitare il proprio esame alla sola parte del provvedimento specificamente riferita alla questione posta, ma di considerare anche le argomentazioni contenute in altre parti comunque rilevanti rispetto al giudizio devoluto sul tema. (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282949 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui si duole di violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. (segnatamente, in riferimento al dolo), è inammissibile, perché generico e aspecifico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto (v. p. 5 -6 della gravata sentenza), applicando correttamente i principi, elaborati da questa Corte, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza»: ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con cui si duole di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi la difesa, in maniera critica ed effettiva (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708 - 01) con le congrue ragioni fornite dalla Corte territoriale in merito al diniego (v. p. 6 della motivazione); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è inammissibile, perché reiterativo e puramente contestativo rispetto alle adeguate ragioni rese dai giudici di merito circa il diniego dell'invocata circostanza attenuante (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01, circa l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione). [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo, dedicato alla mancanza di condizione di procedibilità, è inammissibile, in quanto del tutto generico e congetturale (tale essendo l'assunto secondo cui l'imputato "potrebbe essere l'autore del furto": si ricorda che la condanna è intervenuta per il delitto di ricettazione); [OSCURATO:PERSONA] che il sesto motivo, che ha a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 3, 27 e 97 Cost., è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, non riscontrando il Collegio alcun profilo discriminatorio, o altrimenti lesivo del principio d'eguaglianza, nella motivazione offerta dai giudici di merito, che si sono limitati a descrivere la condotta dell'imputato secondo quanto risultava dagli atti processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.