Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1982

Cassazione n. 44087/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di assegni postali.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonché l'incertezza della data di consumazione dello stesso, è manifestamente infondato poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni e gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (v.

Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330 - 01, Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525 - 01); Considerato, pertanto, che in mancanza di precise indicazioni da parte della difesa ricorrente bisogna tener conto della data risultante dal capo di imputazione, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 531, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla questione eccepita con il primo motivo, è del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato per le ragioni già esaminate con riferimento al primo motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/03/1982 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di assegni postali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonché l'incertezza della data di consumazione dello stesso, è manifestamente infondato poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni e gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (v. Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330 - 01, Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli e altri, Rv. 261525 - 01); Considerato, pertanto, che in mancanza di precise indicazioni da parte della difesa ricorrente bisogna tener conto della data risultante dal capo di imputazione, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell'art. 531, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla questione eccepita con il primo motivo, è del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato per le ragioni già esaminate con riferimento al primo motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 44087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris