CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 28013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ORAZIO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 3.11.2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per aver, nella rispettiva qualità di esecutore e di direttore dei lavori eseguiti nel corso dell'edificazione di una villetta a due piani, realizzato nel piano cantinato un appartamento destinato a civile abitazione, con aumento della superficie e cambio di destinazione d'uso, in luogo di un garage ed altri locali annessi destinati a cantina e ripostigli come previsto dal permesso di costruire, senza preventivamente denunciarla al competente ufficio del Genio Civile in violazione dell' art. 65 d.P.R. 380/2001, nonché per aver omesso di darne avviso alle autorità comunali, non ricevendone la relativa autorizzazione, trattandosi di opere realizzate in area sismica, in violazione degli artt. 93 e 94 del medesimo decreto presidenziale, condannando entrambi alla pena di C 2.000 di ammenda. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deducono che le difformità realizzate nel piano seminterrato, per le quali era stata comunque successivamente ottenuta la concessione in sanatoria, riguardavano esclusivamente il profilo urbanistico, e non già quello strutturale come emerso dalla deposizione del verbalizzante che aveva riscontrato l'assenza del garage e la realizzazione, al suo posto, di tramezzature con le quali erano stati ottenuti dei vani, senza che fosse stata toccata la struttura in cemento. Dal momento che il teste aveva espressamente dichiarato che gli imputati erano in possesso del nulla osta riguardante il piano terra e il locale seminterrato rilasciato dal Genio Civile in relazione al progetto originario, contestano la sussistenza sia di alcun ulteriore obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 65 d.P.R. 380/2001 considerato che la realizzazione di mere tramezzature, eseguita con materiali diversi dal conglomerato cementizio, non rientra né altera le strutture portanti, nonché dei presupposti afferenti alla violazione delle norme antisismiche in difetto di opere arrecanti pregiudizio alla statica dell'edificio. Eccepiscono, di conseguenza, il travisamento della prova, essendo presenti in atti tanto i documenti relativi alla progettazione strutturale dell'abitazione, quanto la testimonianza del verbalizzante. 2.2. Con il secondo motivo lamentano sia pure in via subordinata alla rilevanza delle dichiarazioni rese dall'agente di PG, il mancato espletamento, disposto ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di una perizia, sollecitata dalla stessa difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione alle divergenze tra gli aspetti di natura urbanistica e quelli di carattere strutturale della costruzione de qua, resa necessaria dall'evidente travisamento delle prove e dalla conseguente finalità di dissipare ogni ragionevole dubbio a fronte delle contestazioni sollevate dai ricorrenti. 2.3. Con il terzo motivo lamentano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen., la mancata applicazione della causa di non punibilità alla luce della marginale offensività della condotta e della circostanza che gli imputati avevano comunque adempiuto all'obbligo di denuncia al Genio Civile fornendo la documentazione relativa alla progettazione dell'opera e della mancanza di abitualità della condotta che il Tribunale aveva omesso di valutare [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve ritenersi fondato nei limiti di seguito indicati. Le doglianze in ordine alla configurabilità dei reati in contestazione si appuntano sulla mancanza di modifiche strutturali eseguite all'interno della struttura preesistente, costituita da un piano cantinato di una villetta destinato a garage e vani cantina, dove era stato realizzato, mediante l'apposizione di tramezzi intern,i un appartamento ad uso abitativo, senza che fossero state interessate le mura perimetrali in cemento armato, né la sicurezza statica dell'edificio. In difetto di risultanze in tal senso stante l'inequivoco tenore della deposizione resa dal verbalizzante che aveva esclusivamente constatato all'esito del sopralluogo la realizzazione di vani tramite tramezzature, ritiene la difesa che non vi fosse alcun obbligo a carico del committente e dell'esecutore delle opere di provvedere alla denuncia prevista dall'art. 65 d.P.R. 380/2001 per le sole opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in materia di conglomerato cementizio armato, né alla presentazione del progetto contemplato dall'art. 93 del medesimo decreto per gli interventi in zona sismica e al conseguimento del relativo titolo abilitativo di cui al successivo art. 94 Pacifico essendo che gli imputati avessero già adempiuto all'obbligo di denuncia al Genio Civile sia pure in relazione all'opera inizialmente progettata, costituita dalla realizzazione della villetta con un piano destinato a civile abitazione e quello sottostante a garage e cantina per la quale avevano ottenuto il permesso di costruire, l'affermazione del giudice di merito secondo la quale erano necessari gli adempimenti di cui all'art. 65 d.P.R. 380/2001, nonché quelli, essendo stato realizzato in zona sismica un intervento edilizio non classificabile nell'ambito della manutenzione ordinaria, afferenti la disciplina antisismica la cui violazione è sanzionata dall'art. 95, risulta carente ed apodittica. Per quanto attiene alla contravvenzione di cui al capo a), se è vero che la ratio sottesa alle disposizioni di cui all'art. 65 d.P.R. 380/2001 risponde alle esigenze di tutela dell'incolumità pubblica in ragione della potenziale pericolosità derivante dal materiale impiegato, da ciò non consegue, tuttavia, che, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento, sussista comunque un obbligo di denuncia allo sportello unico dell'ufficio competente: in tanto è configurabile la violazione della prescrizione in esame in quanto si tratti, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, di opere realizzate "con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche" in materia di conglomerato cementizio armato, che, quindi, assolvano ad una funzione strutturale assicurando la stabilità e la sicurezza del manufatto. Non risulta, per contro, dalla sentenza impugnata compiuto alcun accertamento volto a verificare che l'intervento in esame che, a detta del teste escusso sarebbe consistito nella realizzazione di vani interni, sia stato eseguito con l'utilizzo di conglomerato cementizio armato, così come definito dall'art. 64, ovvero mediante struttura metallica (cfr. Sez. 3, sentenza n. 29822 del 11/09/2020, Giannpiccolo, Rv. 280017 e Sez.3, n.56067 del 19/09/2017, Rv.271810, secondo cui la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono ciò nondimeno una struttura metallica), o che comunque possa aver inciso, compromettendo la statica dell'edificio, sulle preesistenti strutture portanti della villetta già da tempo edificata. La laconica motivazione resa al riguardo dal Tribunale etneo non consente di comprendere per quali ragioni le modifiche realizzate, al netto della loro rilevanza penale sul piano urbanistico, stante la diversa destinazione d'uso dell'unità al piano cantinato rispetto a quella originariamente assentita con il rilascio del permesso di costruire essendo stato trasformato anch'esso in un'unità abitativa, dovessero essere preventivamente denunciate all'ufficio del genio Civile da parte degli imputati. Anche per quanto concerne la contravvenzione di cui al capo b) deve rilevarsi l'automatismo che traspare dalla sentenza impugnata la quale, limitandosi ad escludere, sulla falsariga di un precedente arresto di questa Corte risalente al 2014, l'annoverabilità dell'intervento edilizio nella manutenzione ordinaria, afferma che qualsiasi intervento in zona sismica debba essere denunciato all'ufficio competente, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 d.P.R. 380/2001. Enunciazione questa che così come formulata non può essere condivisa, richiedendo, anche alla luce delle successive modifiche dell'assetto normativo in subjecta materia, alcune doverose puntualizzazioni. Va in primo luogo osservato che le disposizioni dettate dal T.U. dell'Edilizia e dalla L. 64/1974, che resta in vigore nei limiti indicati dall'art. 137 dello stesso d.P.R. 380/2001, finalizzate a prevenire situazioni di pericolo nelle zone dichiarate sismiche, sono connesse alla costruzione di nuovi edifici ovvero alle riparazioni o alle sopraelevazioni realizzate su manufatti preesistenti, indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto dalle norme urbanistiche per la loro realizzazione e senza distinzione tra edifici principali e pertinenze. In tale linea direttrice si inseriscono le prescrizioni dettate dall'art. 93 che pongono a carico di chi intenda procedere alla realizzazione di tali opere l'obbligo di comunicazione, corredato dal relativo progetto e dall'asseverazione a firma dello stesso progettista del rispetto delle norme tecniche, della coerenza dei profili strutturali con quelli architettonici e delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, comunicazione che deve essere seguita, ad eccezione degli interventi in zone a bassa sismicità, dall'autorizzazione da parte del competente ufficio tecnico della regione per l'inizio dei lavori. Se è intuitivo il significato dei termini costruzione e sopraelevazione, suscettibile di dare adito a dubbi interpretativi, in ragione della sua genericità, è invece la nozione di "riparazione", rispetto alla quale la dottrina è, tuttavia, incline a ritenere, anche alla luce del contenuto dell'art. 91 del T.U.E. che richiede che le riparazioni "debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza delle azioni sismiche" e tenuto comunque conto delle finalità di tutela della pubblica incolumità sottesa alla normativa antisismica, che si debba trattarsi di interventi che, per la loro importanza incidano sulle caratteristiche strutturali degli edifici sui quali insistono. Ratio questa cui risulta essersi uniformata la giurisprudenza di questa Corte che, pur senza affrontare ex professo l'accezione del termine riparazione, ha tendenzialmente escluso la rilevanza penale della condotta solo allorquando si verta nell'ambito di interventi che non presentino rischi per la pubblica incolumità. Su tale assetto normativo è successivamente intervenuto il legislatore con il d.l. 32/2019, convertito con modificazioni nella L. 55/2019, introducendo nel T.U.E. l'art. 94 bis che limita la portata applicativa delle prescrizioni sopra indicate atteso che, operando una triplice distinzione tra interventi "rilevanti per la pubblica incolumità" (lett. a), interventi di "minore rilevanza" (lett. b) e interventi "privi di rilevanza" (lett. c), riferiti entrambi al medesimo parametro, circoscrive soltanto ai primi la necessità della preventiva autorizzazione da parte della autorità preposta. Dispone, infatti, il comma 4 della norma di nuova introduzione che "fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio e in deroga a quanto previsto dall'art. 94 (n.d.r.: autorizzazione all'inizio dei lavori), le disposizioni di cui al comma 3 (n.d.r.: che vietano l'inizio dei lavori relativi ad interventi rilevanti senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione) non si applicano ai lavori relativi ad interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza". Inoltre, il secondo comma della medesima norma demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle linee guida per l'individuazione dal punto di vista strutturale dei vari interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 T.U.E., definizione questa approdata nel decreto del MIT del 30.4.2020, pubblicato sulla G.U. n.24 del 15.5.2020. Ne consegue che alla luce delle vigenti disposizioni non possa affermarsi, così come ritenuto dal giudice di merito, che qualunque intervento realizzato in zona sismica comporti ipso jure l'obbligo di comunicazione e di deposito della relativa documentazione progettuale allo sportello unico prescritto dall'art. 93 e la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta al controllo ai sensi dell'art. 94. E', per contro, in applicazione di tale complessiva normativa che andava effettuata la verifica concreta degli interventi in contestazione, dovendosi valutare se gli stessi in ragione della loro tipologia e classificazione, rientrassero nella previsione di cui agli artt. 93 e 94, ovverosia richiedessero sia la preventiva comunicazione all'autorità competente, sia l'autorizzazione all'inizio dei lavori, laddove invece la sentenza impugnata con affermazione apodittica, richiamando una giurisprudenza superata dall'assetto normativo attualmente in vigore, afferma la violazione dell'art.95 d.P.R. 380/2001 sul rilievo, allo stato non più calzante, che si tratti di un intervento edilizio "non classificabile tra quelli di manutenzione ordinaria", senza null'altro aggiungere. La pronuncia in esame deve essere conseguentemente annullata, rimanendo ogni ulteriore doglianza assorbita, con rinvio al Tribunale di Catania che dovrà valutare, alla luce dei sovra esposti rilievi, se sussistano le violazioni contestate con riferimento tanto al capo a) quanto