CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14910/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y(' [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di (Anconalrigettava l'istanza di concessione dell'affidamento terapeutico e della detenzione domiciliare per motivi di salute, che erano stati richiesti congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti delle misure alternative alla detenzione invocate. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dei benefici penitenziari richiesti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di qt3322133, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo la condanna della cui esecuzione si controverte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari richiesti, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Anc.onD, in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. OfvfA 1,1 Il Tribunale di sorveglianza di ari2221 invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente, che imponeva di ritenere altamente probabile il pericolo di ricaduta nel reato, anche alla luce della gravità del titolo esecutivo oggetto di eske vaglio. Il Tribunale di sorveglianza di -ki=1, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità, che appariva giustificata dagli elementi informativi richiamati nel provvedimento e rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione, di volta in volta, richieste. Questo, imprescindibile, vaglio giurisdizionale deve essere fondato sulle emergenze del caso concreto e deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica del vissuto criminale seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n o Centonze /Autz, Il il i P e sid