CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27712-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 655/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27712 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg. n. 27712/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria che, in controversia su impugnazione di rendita catastale, a seguito di Docfa, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia, rilevando d'ufficio l'intempestività del gravame, dovendosi avere riguardo alla data della ricezione della raccomandata in difetto della prova della data di spedizione della stessa. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 comma 1 e 53, comma 2 del D.Igs n. 546/92, per aver la CTR negato la natura probatoria del documento prodotto dall"Ufficio, contenente l'elenco delle raccomandate consegnate alle [OSCURATO:PERSONA] che, mediante proprio incaricato, ha provveduto al ritiro apponendo il timbro postale sul foglio stesso in segno di ricevuta. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione, essendo la sanzione di inammissibilità sproporzionata alla controversia in esame. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2 c.p.c, per aver la CTR statuito d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, in assenza di alcun contraddittorio sulla questione stante la mancata costituzione della società in grado di appello. 4. Va accolto il primo motivo, nei termini di cui in proseguo, con assorbimento dei restanti. 5. Per la trattazione delle censure, il Collegio ha richiesto l'acquisizione integrale e in originale del fascicolo di secondo grado, involgendo la problematica, in tema contenzioso tributario, della rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel procedimento di appello ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato. 6. Secondo un primo indirizzo (Cass sez.5, nn. 24182 del 2006, 1025 del 2008, 7373, 8664 e 10312 del 2011, 20787 del 2013, 23234 del 2014; Cass. sez. 6, nn. 12932 e 18121 del 2015) la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiedeva il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. In difetto, il ricorso era inammissibile né sanabile per via della costituzione del convenuto. Nell'indirizzo in esame veniva, talvolta, in rilievo la considerazione secondo cui la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, era quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non dalla I. 20 novembre 1982, n. 890 regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Pertanto, non assumeva alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale, visto che la disciplina settoriale prescriveva che gli avvisi di ricevimento fossero predisposti dagli interessati. 7. Secondo un altro indirizzo il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione era surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno, atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riportava la data della spedizione, per cui il relativo deposito doveva ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegnava all'incombente. Si osservava, inoltre, che l'avviso di ricevimento del plico costituiva, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. Pertanto, le indicazioni in esso contenute godevano della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'Ufficiale giudiziario. Ne derivava che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso era processualmente ininfluente ove fosse comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico. ( Cass. sez.5,n. 19138 e n. 27286 del 2016; Cass. sez. 6, nn. 4615 del 2008; 27991 del 2011; 23593 del 2012; 7645 del 2014; 5376 del 2015) 8. Chiamata a dirimere il suddetto contrasto giurisprudenziale, questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 13452 del 2017, ha formulato il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza" 9. Nel caso di specie, come è emerso dall'esame del fascicolo di merito, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è stata validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste. La veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge "ad sustantiam" (Cass. n. 19547 del 2019). io. Chiarita la validità probatoria della distinta spedizione, occorre precisare che l'Agenzia ha rispettato i termini sia per l'impugnazione della sentenza della CTP, sia per la costituzione in giudizio. Infatti, il termine per proporre l'appello sarebbe scaduto il 19.09.18 (dopo sei mesi dal deposito della sentenza), ma dovendosi computare i 31 giorni del mese di agosto ( art. 1 della L.742/69, così come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 132/2014), il termine ultimo per l'impugnazione andava a spirare il 20.10.18, differito di ulteriori due giorni, cadendo lo stesso di sabato. Essendo la sentenza stata impugnata il 18.10.18, il termine è stato rispettato. Quanto alla costituzione in giudizio, si evidenza come essa sia regolarmente avvenuta in data 13.11.18, ossia entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata contenuta l'atto di appello avvenuta il 23.10.2018. n. Alla luce di quanto emerso, il primo motivo del ricorso va accolto con assorbimento dei restanti; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributa