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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10719/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., mancando alcuna disamina su eventuali cause di non punibilità; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) che risultano solo enunciati ma che non sono stati oggetto di alcuna argomentazione da parte del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile stante l'assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che argomenta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato (pag. 4), nonché circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (pagg. 4, 5); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il ricorso si articola in tre motivi (violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., mancando alcuna disamina su eventuali cause di non punibilità; eccessività della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto) che risultano solo enunciati ma che non sono stati oggetto di alcuna argomentazione da parte del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile stante l'assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che argomenta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato (pag. 4), nonché circa l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (pagg. 4, 5); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10719/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris