Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06536/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1976 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Assisi il 3 dicembre 1990 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Assisi il 10 dicembre 1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1987 avverso la sentenza resa il 3 luglio 2020 dalla corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Samperi; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Levakovic e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 23 luglio 2019 dal GUP del Tribunale di Arezzo che ha dichiarato la responsabilità degli imputati per i reati di rapina pluriaggravata e porto di pistola ai danni di una gioielleria.

Si addebita agli imputati di avere eseguito, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, ed altre persone in corso di identificazione, i una rapina all'interno di una gioielleria, impossessandosi di denaro, gioielli e oro puro per un importo complessivo di circa 80.000 C Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina contestata in quanto anche se l'odierno ricorrente ha ammesso, nell'interrogatorio di garanzia, di avere in qualche modo suggerito il colpo ai complici, tuttavia non ha in alcun modo concorso nella esecuzione della rapina, né vi era alcun accordo in merito al compenso per il contributo offerto, tanto che i coimputati erano stati intercettati nell'atto di discutere di quanto eventualmente versargli.

Il ricorrente inoltre censura il giudizio di positiva attendibilità formulato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo ha chiamato in causa.

Dalla lettura del ricorso depositato in originale emerge una discontinuità narrativa tra l'ultima pagina e le conclusioni, sintomatica del mancato deposito di una parte dell'impugnazione, che non può essere oggetto di valutazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dai difensori deduce: 3.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché si addebita all'imputato di avere atteso i complici che avevano eseguito la rapina, per mettere a loro disposizione un'altra auto e prendere in consegna quella utilizzata per il delitto, ma le dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, devono ritenersi inattendibili e prive di riscontri esterni individualizzanti.

Anche le intercettazioni ambientali, da cui i giudici di merito hanno tratto elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità non sono univoche e non dimostrano che il soggetto di cui gli interlocutori parlano fosse l'odierno ricorrente; non vi sono testimoni oculari che possono avere osservato la condotta dell'imputato; né risultano intercettazioni ambientali in riferimento alla detta azione. 3.2 Violazione dell'articolo 378 cod.pen. poiché la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come favoreggiamento personale, in quanto ha posto in essere una condotta successiva alla commissione della rapina e diretta ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria. 3.3 Violazione dell'articolo 62 bis codice penale perché,alla luce della giovane età dell'imputato e della sua condizione di incensurato, la corte avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, come prevalenti rispetto alle aggravanti. 3.4 violazione dell'articolo 114 codice penale poiché l'imputato non ha partecipato all'esecuzione materiale della rapina e ha posto in essere un aiuto post delictum di carattere marginale. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 4.1 vizio di motivazione poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Le dichiarazioni dei coimputati, che debbono ritenersi inattendibili poiché entrambi non hanno avuto modo di vedere o di sapere con certezza chi fossero le persone che avevano materialmente eseguito la rapina, non hanno trovato alcun riscontro esterno individualizzante e risultano smentite dalle descrizioni dei rapinatori fornite dalla persona offesa; da questa testimonianza si desume che l'imputato non ha preso parte al delitto, in quanto nessuno degli esecutori materiali descritti presenta caratteristiche fisiche compatibili con quelle del ricorrente, alto 1,90m. 4.2 violazione dell'articolo 62 bis codice penale poiché i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e in ragione della incertezza del suo ruolo avrebbero dovuto essere riconosciute in suo favore le attenuanti generiche. 4.3 Violazione dell'articolo 99 co. pen. poiché l'aumento sanzionatorio per la contestata recidiva poteva e doveva essere disapplicato, anche solo per ragioni di equità. 5.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato poiché il ricorrente è stato condannato sulla base di congetture e di elementi non idonei a dimostrare la sua partecipazione al delitto. 5.2 Vizio di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria attribuita alle dichiarazioni de relato e alle intercettazioni di conversazioni tra terzi, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sulla chiamata di correo di soggetti fortemente interessati ad ottenere sconti di pena. 5.3 vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, poiché avrebbe dovuto essere determinata in misura meno afflittiva. 6.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 6.1 vizio di motivazione poiché la sentenza si limita a riproporre le argomentazioni riportate nella sentenza di primo grado e non rispetta i criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 192 cod. proc.pen., secondo cui le dichiarazioni dei correi devono trovare riscontro in altri elementi di prova, mentre nel caso in esame ricorrono meri indizi.

Inoltre le chiamate in correità risultano contraddittorie e poco attendibili e non sono quindi idonee a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 192 cod. proc.pen. 6.2 Violazione dell'articolo 192 comma uno cod. proc.pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, poiché la sentenza di appello ha valorizzato la testimonianza della persona offesa, secondo cui il rapinatore a volto scoperto si era già presentato in gioielleria come cliente il 16 maggio 2018, ma trascura di considerare che l'imputato non è stato riconosciuto fotograficamente dalla stessa persona offesa e tenta di giustificare l'esito negativo della ricognizione con considerazioni illogiche e contraddittorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili poiché si risolvono, perlopiù, in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227).

Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica fondata sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuti nel provvedimento impugnato ad essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.) Non va peraltro trascurato nel caso di specie trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente.

In particolare nel presente giudizio tutti i ricorrenti censurano l'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità e l'assenza di adeguati riscontri obiettivi esterni, con argomentazioni che sono state adeguatamente superate dai giudici di merito e vengono reiterate con i ricorsi, senza confrontarsi con le esaustive risposte della corte territoriale, così incorrendo nel vizio di genericità. 2.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 il ricorso è inammissibile poiché con argomentazioni esaustive e immuni dalle censure dedotte la sentenza impugnata ha evidenziato la natura del contributo prestato dal predetto quale suggeritore della rapina ed esecutore di almeno un sopralluogo in gioielleria, valorizzando le stesse parziali ammissioni dell'imputato e le concordi dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno anche indicato l'entità del compenso ottenuto dal ricorrente.

Questi elementi trovano preciso riscontro nel tenore della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2018, nel corso della quale il primo sollecitava il pagamento della quota a lui spettante, a riprova della sua piena consapevolezza in ordine al contributo offerto ai correi che lo rendeva meritevole di un compenso, a nulla rilevando che l'importo della somma dovutagli non fosse ancora stato determinato.

La corte ha peraltro sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio si è mostrato consapevole della pericolosità criminale dei soggetti coinvolti e del rischio che la rapina, venendo eseguita in pieno giorno, comportasse la necessità di ricorrere alla violenza per impossessarsi della refurtiva.

Ricorrono pertanto nel caso in esame tutti gli estremi del concorso di persone nel reato, in quanto il predetto nell'indicare l'obiettivo ed eseguire un sopralluogo ha fornito un contributo che ha agevolato l'esecuzione della rapina. 3.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché si limita a reiterare in maniera pedissequa il tenore delle censure già sollevate con l'atto di appello, respinte dalla corte con argomentazione esaustiva e conforme alla giurisprudenza di legittimità.

In particolare il primo motivo è inammissibile perché generico in quanto la corte ha reso dettagliata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato fornendo precise indicazioni circa il ruolo dallo stesso svolto e gli elementi probatori a sostegno del giudizio di colpevolezza.

È sufficiente rilevare che le dichiarazioni rese al riguardo dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato significativo riscontro nelle conversazioni intercettate e nel contenuto dei tabulati telefonici, che dimostrano lo spostamento dell'imputato in corrispondenza degli orari di commissione della rapina.

La corte territoriale ha motivatamente escluso che nel caso in esame ricorra un'ipotesi di mero favoreggiamento personale poiché il contributo offerto dal ricorrente rientrava nella programmazione della rapina e ne ha agevolato l'esecuzione in corso; ha ritenuto essenziale il contributo offerto dal ricorrente attraverso il cosiddetto cambio macchina, escludendo di conseguenza la configurabilità dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e ha osservato che la peculiare gravità del delitto commesso, connotato da una preventiva pianificazione e organizzazione, esclude che le concesse attenuanti generiche possano essere ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.

Va ricordato in questa sede che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se fondato su ragioni rispondenti a criteri giuridici.* (Sez. 6, Sentenza n. 4960 del 02/03/1984 Ud. (dep. 28/05/1984 ) Rv. 164503 - 01) e le dette argomentazioni sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, mentre nel caso di specie la corte ha reso adeguata e convincente motivazione.4.[OSCURATO:PERSONA] Anche questo ricorso deve ritenersi inammissibile perché ripropone le medesime censure già sollevate con l'atto di appello respinte dalla corte con argomentazioni esaustive. 4.1In particolare la corte, dopo avere ribadito il giudizio di positiva attendibilità nei confronti dei chiamanti, che non è contestato in modo specifico dai ricorrenti, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] faceva indubbiamente parte del gruppo entrato all'interno della gioielleria, poiché i due correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo hanno concordemente riferito e il predetto era presente in occasione del cambio di auto.

Nella sentenza si sottolinea come i testi oculari avevano visto soltanto alcuni dei componenti del gruppo e la mancata descrizione dell'imputato non riveste alcuna rilevanza sull'affermazione di colpevolezza; non va comunque trascurato che dagli atti emerge che il teste Caneschi aveva riferito in ordine ad una persona di considerevole altezza.

Il ricorrente non si confronta peraltro con i dati sottolineati dalla corte di appello e in particolare con la conversazione intercorsa tra il fratello Daniele e il [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la rapina. 4.2 Le doglianze in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione con cui peraltro il ricorrente non si confronta. 4.3 All'imputato è stata motivatamente riconosciuta l'aggravante della recidiva, valorizzando la relazione qualificata tra l'episodio oggetto di giudizio e i precedenti specifici, espressione della sua accresciuta pericolosità sociale.

Le ragioni di equità invocate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 il ricorso è inammissibile poiché le censure proposte non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si limitano a riproporre le doglianze formulate con il gravame, così incorrendo nel vizio di genericità.

La corte rende adeguata motivazione sia in ordine ai criteri di identificazione dell'imputato, indicato con l'appellativo di Gigio, sia in ordine al ruolo svolto nell'esecuzione del delitto, evidenziando gli elementi di positivo riscontro alle chiamate in correità offerti dalle intercettazioni e dalla localizzazione mediante sistema GPS delle autovetture utilizzate dai correi.

Il giudizio di colpevolezza non si fonda pertanto su una prova indiziaria ma su due concordi chiamate in reità che hanno trovato significativi e inequivoci riscontri obiettivi individualizzanti. 5.2 Le doglianze in merito al giudizio di attendibilità dei correi che hanno indicato l'imputato come partecipe della rapina risultano generiche in quanto non vengono articolate specifiche motivazioni a loro sostegno. 5.3 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi inammissibili poiché con i motivi di gravame il ricorrente si è limitato ad invocare il riconoscimento delle attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva, senza esplicitare le ragioni a sostegno di tale richiesta, così formulando una censura inammissibile perché generica.Peraltro la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, con cui il ricorrente non si confronta.

6. [OSCURATO:PERSONA] Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché si risolve in censure generiche che reiterano i motivi di appello, senza prendere in considerazione le esaustive argomentazioni offerte dalle due sentenze di merito.

In particolare deve osservarsi che la concorde chiamata in correità dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha trovato precipuo riscontro nella testimonianza della persona offesa che, nel descrivere il rapinatore entrato nel negozio a volto scoperto, ha raccontato che questi si era già presentato come cliente due giorni prima e possedeva al dito anulare un anello particolare, coincidente con quello effettivamente indossato dal Samperi.

La difesa non ha contestato in modo specifico questa emergenza processuale dirimente e ha valorizzato il mancato riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, formulando censure eccentriche rispetto al nucleo del giudizio di colpevolezza, che sono state respinte dalla corte con adeguata motivazione, sottolineando le evidenti difficoltà del soggetto rapinato di guardare in volto il ricorrente, a causa del gas irritante che gli era stato spruzzato sugli occhi.

A fronte di queste specifiche ed esaustive osservazioni, il ricorso reitera censure generiche e manifestamente infondate in ordine al giudizio di colpevolezza.

7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa determinare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1976 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Assisi il 3 dicembre 1990 [OSCURATO:PERSONA] nato ad Assisi il 10 dicembre 1985 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1987 avverso la sentenza resa il 3 luglio 2020 dalla corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sentiti gli avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Samperi; Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Levakovic e in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 23 luglio 2019 dal GUP del Tribunale di Arezzo che ha dichiarato la responsabilità degli imputati per i reati di rapina pluriaggravata e porto di pistola ai danni di una gioielleria. Si addebita agli imputati di avere eseguito, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, ed altre persone in corso di identificazione, i una rapina all'interno di una gioielleria, impossessandosi di denaro, gioielli e oro puro per un importo complessivo di circa 80.000 C Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso morale del [OSCURATO:PERSONA] nella rapina contestata in quanto anche se l'odierno ricorrente ha ammesso, nell'interrogatorio di garanzia, di avere in qualche modo suggerito il colpo ai complici, tuttavia non ha in alcun modo concorso nella esecuzione della rapina, né vi era alcun accordo in merito al compenso per il contributo offerto, tanto che i coimputati erano stati intercettati nell'atto di discutere di quanto eventualmente versargli. Il ricorrente inoltre censura il giudizio di positiva attendibilità formulato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo ha chiamato in causa. Dalla lettura del ricorso depositato in originale emerge una discontinuità narrativa tra l'ultima pagina e le conclusioni, sintomatica del mancato deposito di una parte dell'impugnazione, che non può essere oggetto di valutazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dai difensori deduce: 3.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza poiché si addebita all'imputato di avere atteso i complici che avevano eseguito la rapina, per mettere a loro disposizione un'altra auto e prendere in consegna quella utilizzata per il delitto, ma le dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui si fonda il giudizio di colpevolezza, devono ritenersi inattendibili e prive di riscontri esterni individualizzanti. Anche le intercettazioni ambientali, da cui i giudici di merito hanno tratto elementi a sostegno dell'affermazione di responsabilità non sono univoche e non dimostrano che il soggetto di cui gli interlocutori parlano fosse l'odierno ricorrente; non vi sono testimoni oculari che possono avere osservato la condotta dell'imputato; né risultano intercettazioni ambientali in riferimento alla detta azione. 3.2 Violazione dell'articolo 378 cod.pen. poiché la condotta dell'imputato avrebbe dovuto essere più correttamente qualificata come favoreggiamento personale, in quanto ha posto in essere una condotta successiva alla commissione della rapina e diretta ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria. 3.3 Violazione dell'articolo 62 bis codice penale perché,alla luce della giovane età dell'imputato e della sua condizione di incensurato, la corte avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, come prevalenti rispetto alle aggravanti. 3.4 violazione dell'articolo 114 codice penale poiché l'imputato non ha partecipato all'esecuzione materiale della rapina e ha posto in essere un aiuto post delictum di carattere marginale. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 4.1 vizio di motivazione poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su una motivazione contraddittoria e insufficiente. Le dichiarazioni dei coimputati, che debbono ritenersi inattendibili poiché entrambi non hanno avuto modo di vedere o di sapere con certezza chi fossero le persone che avevano materialmente eseguito la rapina, non hanno trovato alcun riscontro esterno individualizzante e risultano smentite dalle descrizioni dei rapinatori fornite dalla persona offesa; da questa testimonianza si desume che l'imputato non ha preso parte al delitto, in quanto nessuno degli esecutori materiali descritti presenta caratteristiche fisiche compatibili con quelle del ricorrente, alto 1,90m. 4.2 violazione dell'articolo 62 bis codice penale poiché i precedenti penali dell'imputato sono risalenti nel tempo e in ragione della incertezza del suo ruolo avrebbero dovuto essere riconosciute in suo favore le attenuanti generiche. 4.3 Violazione dell'articolo 99 co. pen. poiché l'aumento sanzionatorio per la contestata recidiva poteva e doveva essere disapplicato, anche solo per ragioni di equità. 5.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 5.1 violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato poiché il ricorrente è stato condannato sulla base di congetture e di elementi non idonei a dimostrare la sua partecipazione al delitto. 5.2 Vizio di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria attribuita alle dichiarazioni de relato e alle intercettazioni di conversazioni tra terzi, in quanto il giudizio di colpevolezza si fonda sulla chiamata di correo di soggetti fortemente interessati ad ottenere sconti di pena. 5.3 vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, poiché avrebbe dovuto essere determinata in misura meno afflittiva. 6.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 6.1 vizio di motivazione poiché la sentenza si limita a riproporre le argomentazioni riportate nella sentenza di primo grado e non rispetta i criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 192 cod. proc.pen., secondo cui le dichiarazioni dei correi devono trovare riscontro in altri elementi di prova, mentre nel caso in esame ricorrono meri indizi. Inoltre le chiamate in correità risultano contraddittorie e poco attendibili e non sono quindi idonee a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 192 cod. proc.pen. 6.2 Violazione dell'articolo 192 comma uno cod. proc.pen. per illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della prova, poiché la sentenza di appello ha valorizzato la testimonianza della persona offesa, secondo cui il rapinatore a volto scoperto si era già presentato in gioielleria come cliente il 16 maggio 2018, ma trascura di considerare che l'imputato non è stato riconosciuto fotograficamente dalla stessa persona offesa e tenta di giustificare l'esito negativo della ricognizione con considerazioni illogiche e contraddittorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili poiché si risolvono, perlopiù, in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice del riesame, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione, contenuta nel ricorso, del testo di conversazioni intercettate, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 Ud. (dep. 17/07/2012 ) Rv. 253227). Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica fondata sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuti nel provvedimento impugnato ad essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.) Non va peraltro trascurato nel caso di specie trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità le due sentenze di primo e secondo grado si integrano reciprocamente. In particolare nel presente giudizio tutti i ricorrenti censurano l'attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità e l'assenza di adeguati riscontri obiettivi esterni, con argomentazioni che sono state adeguatamente superate dai giudici di merito e vengono reiterate con i ricorsi, senza confrontarsi con le esaustive risposte della corte territoriale, così incorrendo nel vizio di genericità. 2.[OSCURATO:PERSONA] 2.1 il ricorso è inammissibile poiché con argomentazioni esaustive e immuni dalle censure dedotte la sentenza impugnata ha evidenziato la natura del contributo prestato dal predetto quale suggeritore della rapina ed esecutore di almeno un sopralluogo in gioielleria, valorizzando le stesse parziali ammissioni dell'imputato e le concordi dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno anche indicato l'entità del compenso ottenuto dal ricorrente. Questi elementi trovano preciso riscontro nel tenore della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2018, nel corso della quale il primo sollecitava il pagamento della quota a lui spettante, a riprova della sua piena consapevolezza in ordine al contributo offerto ai correi che lo rendeva meritevole di un compenso, a nulla rilevando che l'importo della somma dovutagli non fosse ancora stato determinato. La corte ha peraltro sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio si è mostrato consapevole della pericolosità criminale dei soggetti coinvolti e del rischio che la rapina, venendo eseguita in pieno giorno, comportasse la necessità di ricorrere alla violenza per impossessarsi della refurtiva. Ricorrono pertanto nel caso in esame tutti gli estremi del concorso di persone nel reato, in quanto il predetto nell'indicare l'obiettivo ed eseguire un sopralluogo ha fornito un contributo che ha agevolato l'esecuzione della rapina. 3.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità poiché si limita a reiterare in maniera pedissequa il tenore delle censure già sollevate con l'atto di appello, respinte dalla corte con argomentazione esaustiva e conforme alla giurisprudenza di legittimità. In particolare il primo motivo è inammissibile perché generico in quanto la corte ha reso dettagliata motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato fornendo precise indicazioni circa il ruolo dallo stesso svolto e gli elementi probatori a sostegno del giudizio di colpevolezza. È sufficiente rilevare che le dichiarazioni rese al riguardo dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato significativo riscontro nelle conversazioni intercettate e nel contenuto dei tabulati telefonici, che dimostrano lo spostamento dell'imputato in corrispondenza degli orari di commissione della rapina. La corte territoriale ha motivatamente escluso che nel caso in esame ricorra un'ipotesi di mero favoreggiamento personale poiché il contributo offerto dal ricorrente rientrava nella programmazione della rapina e ne ha agevolato l'esecuzione in corso; ha ritenuto essenziale il contributo offerto dal ricorrente attraverso il cosiddetto cambio macchina, escludendo di conseguenza la configurabilità dell'attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e ha osservato che la peculiare gravità del delitto commesso, connotato da una preventiva pianificazione e organizzazione, esclude che le concesse attenuanti generiche possano essere ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti. Va ricordato in questa sede che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se fondato su ragioni rispondenti a criteri giuridici.* (Sez. 6, Sentenza n. 4960 del 02/03/1984 Ud. (dep. 28/05/1984 ) Rv. 164503 - 01) e le dette argomentazioni sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, mentre nel caso di specie la corte ha reso adeguata e convincente motivazione.4.[OSCURATO:PERSONA] Anche questo ricorso deve ritenersi inammissibile perché ripropone le medesime censure già sollevate con l'atto di appello respinte dalla corte con argomentazioni esaustive. 4.1In particolare la corte, dopo avere ribadito il giudizio di positiva attendibilità nei confronti dei chiamanti, che non è contestato in modo specifico dai ricorrenti, ha precisato che [OSCURATO:PERSONA] faceva indubbiamente parte del gruppo entrato all'interno della gioielleria, poiché i due correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo hanno concordemente riferito e il predetto era presente in occasione del cambio di auto. Nella sentenza si sottolinea come i testi oculari avevano visto soltanto alcuni dei componenti del gruppo e la mancata descrizione dell'imputato non riveste alcuna rilevanza sull'affermazione di colpevolezza; non va comunque trascurato che dagli atti emerge che il teste Caneschi aveva riferito in ordine ad una persona di considerevole altezza. Il ricorrente non si confronta peraltro con i dati sottolineati dalla corte di appello e in particolare con la conversazione intercorsa tra il fratello Daniele e il [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la rapina. 4.2 Le doglianze in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione con cui peraltro il ricorrente non si confronta. 4.3 All'imputato è stata motivatamente riconosciuta l'aggravante della recidiva, valorizzando la relazione qualificata tra l'episodio oggetto di giudizio e i precedenti specifici, espressione della sua accresciuta pericolosità sociale. Le ragioni di equità invocate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede. 5.[OSCURATO:PERSONA] 5.1 il ricorso è inammissibile poiché le censure proposte non si confrontano con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata e si limitano a riproporre le doglianze formulate con il gravame, così incorrendo nel vizio di genericità. La corte rende adeguata motivazione sia in ordine ai criteri di identificazione dell'imputato, indicato con l'appellativo di Gigio, sia in ordine al ruolo svolto nell'esecuzione del delitto, evidenziando gli elementi di positivo riscontro alle chiamate in correità offerti dalle intercettazioni e dalla localizzazione mediante sistema GPS delle autovetture utilizzate dai correi. Il giudizio di colpevolezza non si fonda pertanto su una prova indiziaria ma su due concordi chiamate in reità che hanno trovato significativi e inequivoci riscontri obiettivi individualizzanti. 5.2 Le doglianze in merito al giudizio di attendibilità dei correi che hanno indicato l'imputato come partecipe della rapina risultano generiche in quanto non vengono articolate specifiche motivazioni a loro sostegno. 5.3 Le censure in ordine al trattamento sanzionatorio devono ritenersi inammissibili poiché con i motivi di gravame il ricorrente si è limitato ad invocare il riconoscimento delle attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva, senza esplicitare le ragioni a sostegno di tale richiesta, così formulando una censura inammissibile perché generica.Peraltro la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione, con cui il ricorrente non si confronta. 6. [OSCURATO:PERSONA] Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché si risolve in censure generiche che reiterano i motivi di appello, senza prendere in considerazione le esaustive argomentazioni offerte dalle due sentenze di merito. In particolare deve osservarsi che la concorde chiamata in correità dei due coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha trovato precipuo riscontro nella testimonianza della persona offesa che, nel descrivere il rapinatore entrato nel negozio a volto scoperto, ha raccontato che questi si era già presentato come cliente due giorni prima e possedeva al dito anulare un anello particolare, coincidente con quello effettivamente indossato dal Samperi. La difesa non ha contestato in modo specifico questa emergenza processuale dirimente e ha valorizzato il mancato riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, formulando censure eccentriche rispetto al nucleo del giudizio di colpevolezza, che sono state respinte dalla corte con adeguata motivazione, sottolineando le evidenti difficoltà del soggetto rapinato di guardare in volto il ricorrente, a causa del gas irritante che gli era stato spruzzato sugli occhi. A fronte di queste specifiche ed esaustive osservazioni, il ricorso reitera censure generiche e manifestamente infondate in ordine al giudizio di colpevolezza. 7. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equa determinare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagam
Sentenza Cassazione n. 06536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris