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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 16917/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 21 marzo 2024) avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna del delitto di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 aggravato ex art. 219 co. 1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in rapporto agli artt. 24, 27 e 111 della Costituzione, non è ammesso, posto che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre (ulteriormente argomentando con memoria del 21 marzo 2024) avverso l'ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma di condanna del delitto di cui all'art. 216 co. 1 n. 2 aggravato ex art. 219 co. 1 e 2 del Regio Decreto 267/1942, ed ha disposto l'esecuzione del provvedimento impugnato; - che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., sollevando questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo in rapporto agli artt. 24, 27 e 111 della Costituzione, non è ammesso, posto che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine" (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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