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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 41656/2025

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, che per il tramite dell’AVVOCATURA DELLO STATO ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che nell’interesse dei ricorrenti ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma , con ordinanza in data 8 maggio 2025, ha rigetta to l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione da ciascuno dei ricorrenti subita con riferimento al reato di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ex art. 270 bis c.p.; di istigazione a delinquere ex art. 414 , co. 4, e 302 cod. pen. e , solo [OSCURATO:PERSONA], anche per l’attentato alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti erano stati raggiunti da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Roma in data 1 giugno 2020 che veniva confermata dal Tribunale del riesame in data 30 giugno 2020.

Dai reati loro ascritti gli imputati sono stati assolti giusta sentenza emessa dalla Corte di Assise del 29 settembre 2022 perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre , assolto con la formula per non aver commesso il fatto con riferimento all’attentato alla Caserma dei Carabinieri.

2. La Corte, dopo avere esposto la vicenda cautelare, ha ritenuto sussistenti a carico dei tre ricorrenti comportamenti idonei a configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dei chiesti indennizzi.

3. Avverso l’ordinanza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] affidati a ad unico motivo con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 314, co mma 1 e 643 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Secondo la difesa la Corte della riparazione si è limitata a utilizzare il contenuto della ordinanza di custodia cautelare e del provvedimento del riesame, confermativo della stessa, senza confrontarsi con quanto ricostruito, dapprima dalla Suprema Corte, in sede cautelare e poi con le sentenze di merito, entrambe assolutorie.

In altri termini, il giudice della riparazione non si è confrontato con gli argomenti spesi dalla Corte di assise secondo cui presso il circolo «Bencivenga non era attivo un gruppo insurrezionalista» riconoscendo allo stesso , nulla di più che « un luogo di aggregazione politica e culturale di chiara e mai nascosta matrice anarchica», dunque, «un circolo di ritrovo degli anarchici per le più disparate attività».

La Corte della riparazione ha , inoltre, attribuito valore ostativo ai rapporti che si assumono intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla lettera che «un tale Aurigemma» avrebbe a costui scritto e inviato.

Ancora, il provvedimento impugnato non si è confrontato con le sentenze assolutorie che hanno escluso rispetto ai documenti “Dire e Sedire” e “Riflessioni” natura istigatoria.

Si contesta, dunque, che il profilo di colpa ostativo individuato dalla Corte territoriale, in capo ai tre ricorrenti, risiederebbe nello “status soggettivo degli stessi”, integrato “dall’ideologia anarchica”.

La Corte di appello ha, inoltre, desunto profili di colpa da elementi avulsi rispetto al reato che ha fondato il vincolo cautelare ossia da denunce in stato di liberta o reati bagatellari che non avevano alcuna attinenza con le gravi imputazioni di terrorismo per le quali è stata emessa la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.La Corte della riparazione, a fronte dell’ordinanza genetica emessa in data 1 giugno 2020,ha evidenziato : - che la [OSCURATO:PERSONA] dal 2009 era stata denunciata in pi ù occasioni per porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato e imbrattamento e che dal 2010 aveva partecipato a iniziative di solidarietà di detenuti anarchici; -che [OSCURATO:PERSONA] dal 2008 era stato denunciato per minacce e tratto in arresto nel 2011 per resistenza pubblico ufficile, nel 2013 era stato denunciato per blocco stradale, nel 2014 per oltraggio a pubblico ufficiale e nel 2015 per violenza a pubblico ufficiale; -con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Assise lo ha condannato per il reato di cui all’art. 639 cod. pen. per l’episodio dell’8 febbraio 2019 a Teramo.

Si legge, inoltre, nel provvedimento impugnato che presso il Centro sociale Bencivenga di Roma era attivo un gruppo insurrezionalista «di cui gli imputati erano componenti» e che « dalle indagini erano emersi contatti tra i richiedenti e [OSCURATO:PERSONA]» come dimostrato da una lettera, in possesso di quest’ultimo, « scritta da Aurigemma » ma riferibile al g ruppo del centro sociale Bencivenga, « ampiamente frequentato dagli stessi».

Si è dato atto che gli imputati tra il 2018 e il 2019 avevano posto in essere condotte integranti per lo più fattispecie di natura contravvenzionali secondo «modalità operative illegali tipiche del mondo anrchico».

La Corte territoriale ha poi richiamato i documenti “Dire e Sedire” e Riflessioni” ritenendo che gli stessi avessero valenza istigatoria.

Le superiori circostanze, secondo il giudice della riparazione, pur non costituendo prova sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità, configurerebbero co mportamenti extraprocessuali tal i da aver indotto l’autorità giudiziaria ad intervenire con un provvedimento cautelare nei loro confronti.

3. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte di legittimità in subiecta materia.

E’ noto che il giudice d ella riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali, con giudizio ex ante ma non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, per quanto ritenuto inidoneo a pervenire all’affermazione della penale responsabilità.

In tale operazione, il giudice della riparazione non potrà attribuire rilevanza decisiva, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte che siano state escluse o non sufficientemente provate con la sentenza assolutoria (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, n. 274350, Sez. 4, n. 11150 del 1 8/12/2014, dep. 2025, Rv. 262957–01).

E’, peraltro , principio consolidato quello secondo cui il dolo o la colpa grave devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa alla privazione della libertà.

Ciò impone l’accertamento del rapporto causale tra le condotte individuate e il provvedimento restrittivo della libertà personale.

4. Nel caso in esame la Corte della riparazione non si è attenuta ai sopradetti principi in quanto l’ordinanzanon si confronta con l a sentenz a assolutoriache , peraltro, ha richiamato , la sentenza pronunciata in sede cautelare da questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv.

N. 280761 che già aveva escluso l’aggravante della finalità terroristica di cui all’art. 270 sexiescod. pen., negato la sussistenza dell’ipotesi associativa ed escluso a configurabilità dell’ipotesi della istigazione).

In particolare il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni per le quali i precedenti di polizia, la frequentazione del Centro sociale Bencivenga e la redazione di documenti la cui valenza istigatoria è stata espressamente esclusa dalle sentente di merito, avrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione in relazione ai gravissimi reati per i quali si è proceduto.

Né, ancora risulta verificato se gli elementi richiamati e ritenuti ostativi siano stati confermati, ed eventualmente in che termini,all’esito dei due giudizi di merito.

Così facendo, la Corte della riparazione si è posta in errore prospettico confondendo il piano della valutazione della gravità indiziaria ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica alla emissione della ordinanza custodiale.

5. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma , che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio,per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

Deciso in data 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, che per il tramite dell’AVVOCATURA DELLO STATO ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che nell’interesse dei ricorrenti ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma , con ordinanza in data 8 maggio 2025, ha rigetta to l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione da ciascuno dei ricorrenti subita con riferimento al reato di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ex art. 270 bis c.p.; di istigazione a delinquere ex art. 414 , co. 4, e 302 cod. pen. e , solo [OSCURATO:PERSONA], anche per l’attentato alla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti erano stati raggiunti da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Roma in data 1 giugno 2020 che veniva confermata dal Tribunale del riesame in data 30 giugno 2020. Dai reati loro ascritti gli imputati sono stati assolti giusta sentenza emessa dalla Corte di Assise del 29 settembre 2022 perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre , assolto con la formula per non aver commesso il fatto con riferimento all’attentato alla Caserma dei Carabinieri. 2. La Corte, dopo avere esposto la vicenda cautelare, ha ritenuto sussistenti a carico dei tre ricorrenti comportamenti idonei a configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dei chiesti indennizzi. 3. Avverso l’ordinanza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] affidati a ad unico motivo con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 314, co mma 1 e 643 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Secondo la difesa la Corte della riparazione si è limitata a utilizzare il contenuto della ordinanza di custodia cautelare e del provvedimento del riesame, confermativo della stessa, senza confrontarsi con quanto ricostruito, dapprima dalla Suprema Corte, in sede cautelare e poi con le sentenze di merito, entrambe assolutorie. In altri termini, il giudice della riparazione non si è confrontato con gli argomenti spesi dalla Corte di assise secondo cui presso il circolo «Bencivenga non era attivo un gruppo insurrezionalista» riconoscendo allo stesso , nulla di più che « un luogo di aggregazione politica e culturale di chiara e mai nascosta matrice anarchica», dunque, «un circolo di ritrovo degli anarchici per le più disparate attività». La Corte della riparazione ha , inoltre, attribuito valore ostativo ai rapporti che si assumono intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo alla lettera che «un tale Aurigemma» avrebbe a costui scritto e inviato. Ancora, il provvedimento impugnato non si è confrontato con le sentenze assolutorie che hanno escluso rispetto ai documenti “Dire e Sedire” e “Riflessioni” natura istigatoria. Si contesta, dunque, che il profilo di colpa ostativo individuato dalla Corte territoriale, in capo ai tre ricorrenti, risiederebbe nello “status soggettivo degli stessi”, integrato “dall’ideologia anarchica”. La Corte di appello ha, inoltre, desunto profili di colpa da elementi avulsi rispetto al reato che ha fondato il vincolo cautelare ossia da denunce in stato di liberta o reati bagatellari che non avevano alcuna attinenza con le gravi imputazioni di terrorismo per le quali è stata emessa la misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.La Corte della riparazione, a fronte dell’ordinanza genetica emessa in data 1 giugno 2020,ha evidenziato : - che la [OSCURATO:PERSONA] dal 2009 era stata denunciata in pi ù occasioni per porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato e imbrattamento e che dal 2010 aveva partecipato a iniziative di solidarietà di detenuti anarchici; -che [OSCURATO:PERSONA] dal 2008 era stato denunciato per minacce e tratto in arresto nel 2011 per resistenza pubblico ufficile, nel 2013 era stato denunciato per blocco stradale, nel 2014 per oltraggio a pubblico ufficiale e nel 2015 per violenza a pubblico ufficiale; -con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di Assise lo ha condannato per il reato di cui all’art. 639 cod. pen. per l’episodio dell’8 febbraio 2019 a Teramo. Si legge, inoltre, nel provvedimento impugnato che presso il Centro sociale Bencivenga di Roma era attivo un gruppo insurrezionalista «di cui gli imputati erano componenti» e che « dalle indagini erano emersi contatti tra i richiedenti e [OSCURATO:PERSONA]» come dimostrato da una lettera, in possesso di quest’ultimo, « scritta da Aurigemma » ma riferibile al g ruppo del centro sociale Bencivenga, « ampiamente frequentato dagli stessi». Si è dato atto che gli imputati tra il 2018 e il 2019 avevano posto in essere condotte integranti per lo più fattispecie di natura contravvenzionali secondo «modalità operative illegali tipiche del mondo anrchico». La Corte territoriale ha poi richiamato i documenti “Dire e Sedire” e Riflessioni” ritenendo che gli stessi avessero valenza istigatoria. Le superiori circostanze, secondo il giudice della riparazione, pur non costituendo prova sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità, configurerebbero co mportamenti extraprocessuali tal i da aver indotto l’autorità giudiziaria ad intervenire con un provvedimento cautelare nei loro confronti. 3. Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte di legittimità in subiecta materia. E’ noto che il giudice d ella riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali, con giudizio ex ante ma non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, per quanto ritenuto inidoneo a pervenire all’affermazione della penale responsabilità. In tale operazione, il giudice della riparazione non potrà attribuire rilevanza decisiva, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte che siano state escluse o non sufficientemente provate con la sentenza assolutoria (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, n. 274350, Sez. 4, n. 11150 del 1 8/12/2014, dep. 2025, Rv. 262957–01). E’, peraltro , principio consolidato quello secondo cui il dolo o la colpa grave devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa alla privazione della libertà. Ciò impone l’accertamento del rapporto causale tra le condotte individuate e il provvedimento restrittivo della libertà personale. 4. Nel caso in esame la Corte della riparazione non si è attenuta ai sopradetti principi in quanto l’ordinanzanon si confronta con l a sentenz a assolutoriache , peraltro, ha richiamato , la sentenza pronunciata in sede cautelare da questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. N. 280761 che già aveva escluso l’aggravante della finalità terroristica di cui all’art. 270 sexiescod. pen., negato la sussistenza dell’ipotesi associativa ed escluso a configurabilità dell’ipotesi della istigazione). In particolare il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni per le quali i precedenti di polizia, la frequentazione del Centro sociale Bencivenga e la redazione di documenti la cui valenza istigatoria è stata espressamente esclusa dalle sentente di merito, avrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione in relazione ai gravissimi reati per i quali si è proceduto. Né, ancora risulta verificato se gli elementi richiamati e ritenuti ostativi siano stati confermati, ed eventualmente in che termini,all’esito dei due giudizi di merito. Così facendo, la Corte della riparazione si è posta in errore prospettico confondendo il piano della valutazione della gravità indiziaria ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica alla emissione della ordinanza custodiale. 5. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma , che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio,per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. Deciso in data 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]