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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28208/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disposto la proroga della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena, per la durata di anni uno, nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] in detenzione domiciliare in luogo di differimento, con conferma delle prescrizioni in atto a suo carico, respingendo le istanze di differimento della pena obbligatorio o facoltativo per grave infermità.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto, pur alla stregua del contenuto della consulenza medica prodotta dalla difesa, del 28 aprile 2022 che potesse essere accolta soltanto la richiesta avanzata, in via subordinata, di proroga della detenzione domiciliare, rilevando la situazione di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo maggiormente afflittivo e la contemporanea esigenza di tutela per i titoli di reato cui si riferisce la pena in esecuzione, la lunga durata della pena ancora da espiare e l'intervenuta segnalazione di inosservanza alle prescrizioni, in data 23 maggio 2022, con la concessione della facoltà di uscire nelle ore diurne per camminare. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv.

A. Sintucci, denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 147 cod. pen., tenuto conto che il pericolo di reiterazione sarebbe stato individuato in base ad elementi inidonei.

Non si sarebbe considerato il rischio di recidiva rispetto alle acclarate condizioni di salute del detenuto; inoltre si osserva che detto pericolo sarebbe fondato su dati solo ipotetici, senza la specificazione dell'esistenza di pericolo concreto e attuale, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini.

Inoltre, si sottolinea che la durata del tempo trascorso dalla commissione dei fatti è elemento che concorre a sfumare la concretezza dell'attualità del pericolo di recidiva.

Si sottolinea, quindi, che il cumulo in esecuzione risale al 2013 e che l'ultimo reato, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, è del 2010, rimarcando altresì, l'assenza di carichi pendenti e di ulteriori condanne successive.

Infine, si evidenzia che il differimento della pena risulta già concesso al Frison, in data 6 settembre 2018, in un momento in cui la pena da espiare era ancor più consistente, rispetto a quella che residuava al momento della richiesta oggetto del provvedimento impugnato.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Va premesso che sussiste l'interesse al ricorso, come ripetutamente affermato da questa Corte, laddove si è ritenuto che in tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, sussiste l'interesse concreto ed attuale del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 146, comma primo, n. 1 cod. peri., venga applicata, in luogo del più favorevole differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. (Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Pennisi, Rv. 282484; conformi: n. 9641 del 2016, Rv. 266212; n. 15848 del 2020, Rv. 279126; n. 12565 del 2015, Rv. 262301).

1.1. Ciò posto, va rilevato che la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. ha la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto, indicati negli artt. 146 e 147 cod. pen. s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli.

L'innovazione obbedisce, da un lato, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso, mira ad un'esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare e a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 cod, pen, (Sez. 7, ord. n. n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212; Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv. 26.:3971). 1.2.Ciò posto, si osserva che la norma di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen. prevede la facoltà ("può disporre") in capo al Tribunale di sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale".

Osserva il Collegio che, secondo il recente indirizzo espresso da questa Corte, richiamato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, in relazione al differimento dell'esecuzione della pena, considerata l'acclarata sussistenza del presupposto dell'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, può essere disposta la detenzione domiciliare di quest'ultimo invece che il rinvio dell'esecuzione dell pena, chiesto in via principale, solo ove si ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 1/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225, conf. n. 37062 del 2018 Rv. 273699).

È noto, poi, che in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Fumarli, Rv. 280352; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).

1.3. Tanto premesso si rileva che, nel caso al vaglio, deve essere considerato che le doglianze del ricorrente non tengono conto, in alcuna parte, della circostanza, rilevata dai giudici della sorveglianza, relativa al contenuto del rapporto dei Carabinieri di Forlì, del 30 maggio 2022, ove si fa riferimento ad una segnalazione, in epoca non remota, per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare, del 23 maggio 2022.

Si richiama, dunque l'esistenza di ragioni, concrete ed attuali, per continuare ad attuare il controllo della condotta del condannato, ratio della decisione con la quale il ricorso, che si limita a richiamare la necessità della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non si confronta compiutamente. [OSCURATO:PERSONA], dunque, rileva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze svolte in via principale, prorogando la detenzione domiciliare di un anno, evidenziando che il detenuto, pur trovandosi in condizioni di salute particolarmente gravi e incompatibili con il regime detentivo, manifesta un pericolo di recidiva residuo, tratto, non solo dall'entità della pena residua da espiare, che rende opportuno il mantenimento di prescrizioni idonee al controllo sulla sua condotta, esplicitando tale scelta attraverso un ragionamento non manifestamente illogico ma, anzi, operando il prescritto bilanciamento tra le condizioni di salute acclarate, rispetto all'individuato pericolo di recidiva, dunque attraverso una motivazione che non risulta censurabile in questa sede.

Il Tribunale poi, dà sintetica ragione del fatto che, nella situazione valutata (in cui gli anni di reclusione da scontare sono ancora 14), considerato il complesso di elementi emersi, residuano profili di pericolosità del detenuto pur se è stato, nelle more, archiviato il procedimento per truffa che aveva determinato in precedenza la "regressione" dal differimento pena alla detenzione domiciliare surrogatoria.2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disposto la proroga della detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena, per la durata di anni uno, nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] in detenzione domiciliare in luogo di differimento, con conferma delle prescrizioni in atto a suo carico, respingendo le istanze di differimento della pena obbligatorio o facoltativo per grave infermità. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto, pur alla stregua del contenuto della consulenza medica prodotta dalla difesa, del 28 aprile 2022 che potesse essere accolta soltanto la richiesta avanzata, in via subordinata, di proroga della detenzione domiciliare, rilevando la situazione di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo maggiormente afflittivo e la contemporanea esigenza di tutela per i titoli di reato cui si riferisce la pena in esecuzione, la lunga durata della pena ancora da espiare e l'intervenuta segnalazione di inosservanza alle prescrizioni, in data 23 maggio 2022, con la concessione della facoltà di uscire nelle ore diurne per camminare. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Sintucci, denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 147 cod. pen., tenuto conto che il pericolo di reiterazione sarebbe stato individuato in base ad elementi inidonei. Non si sarebbe considerato il rischio di recidiva rispetto alle acclarate condizioni di salute del detenuto; inoltre si osserva che detto pericolo sarebbe fondato su dati solo ipotetici, senza la specificazione dell'esistenza di pericolo concreto e attuale, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini. Inoltre, si sottolinea che la durata del tempo trascorso dalla commissione dei fatti è elemento che concorre a sfumare la concretezza dell'attualità del pericolo di recidiva. Si sottolinea, quindi, che il cumulo in esecuzione risale al 2013 e che l'ultimo reato, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, è del 2010, rimarcando altresì, l'assenza di carichi pendenti e di ulteriori condanne successive. Infine, si evidenzia che il differimento della pena risulta già concesso al Frison, in data 6 settembre 2018, in un momento in cui la pena da espiare era ancor più consistente, rispetto a quella che residuava al momento della richiesta oggetto del provvedimento impugnato.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va premesso che sussiste l'interesse al ricorso, come ripetutamente affermato da questa Corte, laddove si è ritenuto che in tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, sussiste l'interesse concreto ed attuale del condannato ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 146, comma primo, n. 1 cod. peri., venga applicata, in luogo del più favorevole differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. (Sez. 1, n. 451 del 21/12/2021, dep. 2022, Pennisi, Rv. 282484; conformi: n. 9641 del 2016, Rv. 266212; n. 15848 del 2020, Rv. 279126; n. 12565 del 2015, Rv. 262301). 1.1. Ciò posto, va rilevato che la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen. ha la finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto, indicati negli artt. 146 e 147 cod. pen. s'imponeva un'alternativa secca tra carcerazione e libertà senza vincoli. L'innovazione obbedisce, da un lato, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi; per altro verso, mira ad un'esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità, quale è quella costituita dalla detenzione domiciliare e a termine, da disporsi in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione che deriverebbe dall'applicazione degli istituti di cui ai richiamati artt. 146 e 147 cod, pen, (Sez. 7, ord. n. n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212; Sez. 1, n. 25841 del 29/4/2015, Coku, Rv. 26.:3971). 1.2.Ciò posto, si osserva che la norma di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. Pen. prevede la facoltà ("può disporre") in capo al Tribunale di sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale". Osserva il Collegio che, secondo il recente indirizzo espresso da questa Corte, richiamato anche dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, in relazione al differimento dell'esecuzione della pena, considerata l'acclarata sussistenza del presupposto dell'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, può essere disposta la detenzione domiciliare di quest'ultimo invece che il rinvio dell'esecuzione dell pena, chiesto in via principale, solo ove si ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 1/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225, conf. n. 37062 del 2018 Rv. 273699). È noto, poi, che in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Fumarli, Rv. 280352; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674). 1.3. Tanto premesso si rileva che, nel caso al vaglio, deve essere considerato che le doglianze del ricorrente non tengono conto, in alcuna parte, della circostanza, rilevata dai giudici della sorveglianza, relativa al contenuto del rapporto dei Carabinieri di Forlì, del 30 maggio 2022, ove si fa riferimento ad una segnalazione, in epoca non remota, per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare, del 23 maggio 2022. Si richiama, dunque l'esistenza di ragioni, concrete ed attuali, per continuare ad attuare il controllo della condotta del condannato, ratio della decisione con la quale il ricorso, che si limita a richiamare la necessità della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, non si confronta compiutamente. [OSCURATO:PERSONA], dunque, rileva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze svolte in via principale, prorogando la detenzione domiciliare di un anno, evidenziando che il detenuto, pur trovandosi in condizioni di salute particolarmente gravi e incompatibili con il regime detentivo, manifesta un pericolo di recidiva residuo, tratto, non solo dall'entità della pena residua da espiare, che rende opportuno il mantenimento di prescrizioni idonee al controllo sulla sua condotta, esplicitando tale scelta attraverso un ragionamento non manifestamente illogico ma, anzi, operando il prescritto bilanciamento tra le condizioni di salute acclarate, rispetto all'individuato pericolo di recidiva, dunque attraverso una motivazione che non risulta censurabile in questa sede. Il Tribunale poi, dà sintetica ragione del fatto che, nella situazione valutata (in cui gli anni di reclusione da scontare sono ancora 14), considerato il complesso di elementi emersi, residuano profili di pericolosità del detenuto pur se è stato, nelle more, archiviato il procedimento per truffa che aveva determinato in precedenza la "regressione" dal differimento pena alla detenzione domiciliare surrogatoria.2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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