CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 26443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12856-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro 2012 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 4200/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli 26 agosto 2019 n. 4200, con cui venne rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza del tribunale di Avellino 12 febbraio 2018 n. 260. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti: -) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 agosto 2019; -) il termine lungo per proporre il ricorso scadeva il 26 febbraio 2020; -) il ricorso è stato proposto il 2 marzo 2020; -) il giudizio aveva ad oggetto una opposizione all'esecuzione, e quindi era sottratto alla sospensione feriale dei termini. Ric. 2020 n. 12856 sez. M3 - ud. 04-05-2022 -2- 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, add