CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt., 624-bis, primo e terzo comma, 625, primo comma, n. 2), 61, n.5), cod. pen., condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Secondo il capo d'imputazione, Mazzoleni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si introduceva nottetempo nelle abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], usando violenza su porte e finestre della privata abitazione, impossessandosi di oggetto d'uso domestico e di generi alimentari, sottraendoli ai proprietari. 2. Avverso la sentenza, presenta ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali e, segnatamente, dell'art. 546 del codice di rito. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità in quanto carente dei requisiti previsti dalla citata disposizione e, in particolare, della intestazione "in nome del popolo italiano", dell'autorità che l'ha pronunciata, delle generalità dell'imputato, dell'imputazione, del dispositivo, privo di indicazione degli articoli di legge violati e di quelli applicati dal Giudice. 2.2 Col secondo motivo, il ricorrente ritiene violato l'art. 649 del codice di rito. A tal proposito, la difesa osserva che il Mazzoleni era stato già giudicato in via definitiva in altro precedente procedimento e per lo stesso fatto, ovverosia per furti commessi, nel corso della medesima notte, presso altri appartamenti. Ciò avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi del ne bis in idem, data l'identità dei beni sottratti in occasione dei vari furti. Nella precedente sentenza, infatti, l'imputato era già stato condannato per la sottrazione di tutti i beni rinvenuti, compresi quelli denunciati dai Sigg. Rossini e Mirrione. Entrambi i giudici di merito avrebbero trascurato il fatto che il verbale di perquisizione, sequestro e arresto, per i furti avvenuti quella notte, era stato unico (dato che tutti i beni sottratti erano stati rinvenuti in un medesimo momento, vale a dire in occasione dell'arresto in stato di quasi flagranza dell'imputato) e che era, inoltre, privo di un'elencazione dettagliata dei beni rubati; a nulla rileverebbe, secondo la difesa, che, in un secondo momento, ciascuna p.o. abbia specificamente elencato, nel contesto della propria denuncia, i beni sottratti. A tal proposito, la difesa valorizza la tesi avanzata in dottrina secondo cui, nei cd. reati a evento fisico, il fatto rilevante per il reato contestato vada ravvisato non soltanto nella condotta, ma anche nell'oggetto materiale su cui la condotta ha insistito. In tale prospettiva, sarebbe di palmare evidenza l'illogicità della valutazione fornita, in entrambi i gradi, dai Giudici di merito, avendo essi ammesso, per un verso, che "parte del disvalore dei reati oggi a giudizio deve essere ritenuto già sanzionato nella precedente sentenza che ha formulato valutazione complessiva dell'intera refurtiva sequestrata" e per l'altro, non ravvisando, nel caso di specie la ricorrenza di una chiara ipotesi di ne bis in idem. Considerato in diritto 1. Il ricorso, manifestamente infondato con riguardo al primo motivo e infondato con riguardo al secondo motivo, va rigettato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato: a norma dell'art. 546 comma 3, cod. proc. pen., la sentenza è affetta da nullità soltanto se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Tra gli elementi essenziali del dispositivo non rientrano quelli indicati dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 27185 del 16/06/2010, P.G. in proc. Verdi, Rv. 247851 - 01; Sez. 5, n. 5087 del 15/03/1999, Mazzucca, Rv. 213193 - 01). Neppure ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di causa di nullità della sentenza per mancata determinazione della pena nel dispositivo che affermi la penale responsabilità dell'imputato (palesandosi, in tal caso una «omissione insuscettibile di essere integrata nelle fasi successive»: Sez. 1, n. 16627 del 28/02/2022, Galati, Rv. 283062 - 01). In ogni caso, persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (v. Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, anziché decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado avesse provveduto, mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod. proc. pen., a integrare l'omessa motivazione su alcuni capi di imputazione. Cfr. anche Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Pirrottina, Rv. 282381 - 01, in cui è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte»). 2.1 II secondo motivo è infondato.Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. V, n. 26546 del 19/03/2014, C., 262562 - 01), ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Non ricorre, nel caso di specie, l'identità del fatto per quel che ha riguardo alle circostanze di luogo e di persona. Sebbene, infatti, il contesto temporale in cui si sono realizzati i fatti delittuosi sia il medesimo (notte del 18 aprile 2018), diversi sono i contesti spaziali (diverse abitazioni, con diversi abitanti) in cui i furti sono stati commessi. Questa Corte ha avuto già modo di osservare che, in tema di furto, «quando la sottrazione avvenga in un contesto spaziale che giuridicamente non può ricondursi a un unico detentore [...] si impone la conclusione della pluralità di reati» (Sez. 5, n. 41141, del 19/05/2014, Avram, Rv. 261204 - 01). Questa Corte ha altresì chiarito che l'operatività del concorso formale va valutata a seconda delle peculiarità del reato di cui volta in volta si discuta. Dunque, il principio indicato (in Sez. U 34655 del 28/06/2005, sopra citata) va integrato tenendo in considerazione la finalità perseguita dal legislatore nel delineare le singole fattispecie criminose. Così, ad esempio, in relazione al reato di violazione di domicilio, "non necessariamente la pluralità delle persone offese determina l'operatività dell'istituto del concorso formale, essendo tale, il reato, da far ritenere che, in relazione al caso concreto, la condotta dell'imputato, una volta posta in essere in violazione del precetto, possa avere esaurito la lesione del bene giuridico protetto dalla norma" (Sez. 5, n. 26546 del 2014, già citata). In relazione, invece, al delitto di furto, la norma incriminatrice potrà ritenersi, sì, indifferente alla titolarità formale delle cose mobili delle quali l'autore si sia impossessato, ma non anche indifferente al concetto di sottrazione di cosa mobile altrui attorno al quale ruota la norma di cui all'art. 624-bis. In tale ultimo caso, viene il rilievo la finalità legislativa di tutela di colui che eserciti sulla res «una signoria poziore e autonoma» (Sez. 5, n. 41141 del 2014, cit.). Quanto all'identità dei beni sottratti in occasione dei vari furti e all'eccezione difensiva secondo cui il Mazzoleni sarebbe già stato condannato nel precedente giudizio per la sottrazione di tutti i beni rinvenuti nell'auto dello stesso (ossia, secondo la prospettazione del ricorrente, anche dei beni delle p. o. Rossini e Mirrione), va osservato che la sentenza precedente (Corte d'appello di Brescia del 9 ottobre 2018) ha avuto ad oggetto due furti commessi in due diverse abitazioni di altre p. o. (Colombo e Bertocchi); contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, solo in parte appaiono coincidenti le tipologie di beni sottratti di cui si discute nella sentenza impugnata davanti a questo Collegio con quelli oggetto della precedente sentenza (e senza, peraltro, che emerga affatto l'identità dei singoli oggetti). Dagli atti processuali, risulta, ad esempio, che alcuni beni (ad esempio, zaini e materassi) non sono stati oggetti di furto nel caso qui in esame.• A conclusioni diverse non induce la motivazione del giudice del primo grado che, ai soli fini della dosimetria della pena, ha ritenuto di tenere conto, per alleggerire il carico sanzionatorio, del disvalore della condotta in relazione ai beni sottratti, già considerato dalla precedente decisione. 3. Per i motivi fin qui illustrati, questo Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il rico