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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 12182/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA im-rEgucc.570p; sul ricorso n.23805/2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi. -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre contro S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, avverso la sentenza n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento che accertavano ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2008, maggiori redditi di impresa da imputare ai soci; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc.

C111.1 fi primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, con compensazione delle spese processuali, per cessata materia del contendere nei confronti dei soci, i quali hanno definito la controversia, presentando regolare domanda di definizione ai sensi dell'art.11 d.l. n.50/2017 e provvedendo al tempestivo pagamento delle somme dovute, come certificato dalla nota della direzione provinciale di Genova dell'Agenzia delle entrate; r.g. n.23805/2017 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia, la società aveva già depositato istanza di sospensione del giudizio, con allegata documentazione attestante tempestiva domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018, in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il pagamento della prima rata dovuta; tanto premesso, il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo, stante la differente posizione assunta dalle parti e la necessità di assegnare un termine al contribuente per la notificazione dell'elenco dei documenti depositati alla difesa erariale (cfr. Cass.

S.U. n.19980/2014); P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che parte contribuente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, provveda alla notifica a parte ricorrente dell'elenco dei documenti prodotti, con particolare riferimento alla definizione agevolata della società.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA im-rEgucc.570p; sul ricorso n.23805/2017 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n.48, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi. -con troricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre contro S.P.R. [OSCURATO:PERSONA] e Pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistono con controricorso, avverso la sentenza n.336, pronunciata il 20/2/2017, depositata in data 3/8/2017 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento che accertavano ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2008, maggiori redditi di impresa da imputare ai soci; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. C111.1 fi primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti hanno depositato memorie; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente, deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria, con cui ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, con compensazione delle spese processuali, per cessata materia del contendere nei confronti dei soci, i quali hanno definito la controversia, presentando regolare domanda di definizione ai sensi dell'art.11 d.l. n.50/2017 e provvedendo al tempestivo pagamento delle somme dovute, come certificato dalla nota della direzione provinciale di Genova dell'Agenzia delle entrate; r.g. n.23805/2017 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tuttavia, la società aveva già depositato istanza di sospensione del giudizio, con allegata documentazione attestante tempestiva domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art.6 d.l. n.119/2018, in relazione all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con il pagamento della prima rata dovuta; tanto premesso, il giudizio deve essere rinviato a nuovo ruolo, stante la differente posizione assunta dalle parti e la necessità di assegnare un termine al contribuente per la notificazione dell'elenco dei documenti depositati alla difesa erariale (cfr. Cass. S.U. n.19980/2014); P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo che parte contribuente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, provveda alla notifica a parte ricorrente dell'elenco dei documenti prodotti, con particolare riferimento alla definizione agevolata della società. Così deciso in R
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