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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15536/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AN. 2023/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 16 Gennaio 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, formulando tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea valutazione della prova penale e per la violazione di legge, non essendo stata accertata la definitività della contravvenzione per guida senza patente contestata all'imputato nel biennio precedente ai fatti per cui è processo, conseguendone che l'imputato doveva essere mandato assolto.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato un atto (ripetibile) non acquisito al fascicolo del dibattìmento con il consenso delle parti.

Con il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione od omessa motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, con specifico riferimento alla mancata giustificazione, da parte della Corte territoriale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Inoltre, il terzo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 lel 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 2023/2026 R.G.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, manifestamente infondato, la Corte barese ha correttamente ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la recidiva nel biennio, con conseguente configurabilità del reato.

È principio pacifico che la prova della definitività dell'accertamento può essere desunta anche da elementi indiziari di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo raggiunta la prova della definitività sulla base della testimonianza resa dal teste di polizia giudiziaria, dell'accertata assenza di impugnazioni o controdeduzioni, della mancanza di qualsiasi allegazione difensiva circa l'eventuale proposizione di ricorso o istanza di oblazione.

Ne consegue che, gravando sull'imputato un mero onere di allegazione, consistente nell'indicare l'esistenza di fatti impeditivi (quali la proposizione di ricorso o richiesta di oblazione), tale onere non è stato adempiuto.

3.2. Quanto alla inutilizzabilità dell'annotazione di servizio, è bene precisare che nel caso in esame, la decisione non si fonda sull'annotazione in quanto tale, bensì sul contenuto della stessa, legittimamente introdotto nel processo attraverso la testimonianza resa in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria.

Pertanto, non vi è stata alcuna violazione del divieto di utilizzazione di atti non acquisiti, poiché la prova è stata formata oralmente in dibattimento.

3.3. Rispetto all'ultimo motivo di ricorso, anch'esso manifestamente infondato, va ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare tutti gli elementi utili per modulare la pena secondo il principio di proporzionalità (Sez.6, n. 41365 del 28710/2010, Straface, Rv. 248737 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in evidenza la presenza in capo all'odierno ricorrente di precedenti penali (anche per reati gravi), la personalità del reo e l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle predette attenuanti.

Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivata dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo 3N. 2023/2026 R.G. la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

È, inoltre, principio pacifico che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., né a dar conto di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi; a tal fine, può legittimamente valorizzare anche un solo fattore, attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto, ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Ne consegue che i giudici del merito hanno correttamente escluso le stesse in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo, attraverso una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; AN. 2023/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia del 16 Gennaio 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada, formulando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per erronea valutazione della prova penale e per la violazione di legge, non essendo stata accertata la definitività della contravvenzione per guida senza patente contestata all'imputato nel biennio precedente ai fatti per cui è processo, conseguendone che l'imputato doveva essere mandato assolto. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge, in quanto la Corte territoriale avrebbe utilizzato un atto (ripetibile) non acquisito al fascicolo del dibattìmento con il consenso delle parti. Con il terzo motivo lamenta l'illogicità della motivazione od omessa motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, con specifico riferimento alla mancata giustificazione, da parte della Corte territoriale, del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, il terzo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 lel 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 2023/2026 R.G. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, manifestamente infondato, la Corte barese ha correttamente ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la recidiva nel biennio, con conseguente configurabilità del reato. È principio pacifico che la prova della definitività dell'accertamento può essere desunta anche da elementi indiziari di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo raggiunta la prova della definitività sulla base della testimonianza resa dal teste di polizia giudiziaria, dell'accertata assenza di impugnazioni o controdeduzioni, della mancanza di qualsiasi allegazione difensiva circa l'eventuale proposizione di ricorso o istanza di oblazione. Ne consegue che, gravando sull'imputato un mero onere di allegazione, consistente nell'indicare l'esistenza di fatti impeditivi (quali la proposizione di ricorso o richiesta di oblazione), tale onere non è stato adempiuto. 3.2. Quanto alla inutilizzabilità dell'annotazione di servizio, è bene precisare che nel caso in esame, la decisione non si fonda sull'annotazione in quanto tale, bensì sul contenuto della stessa, legittimamente introdotto nel processo attraverso la testimonianza resa in dibattimento dal teste di polizia giudiziaria. Pertanto, non vi è stata alcuna violazione del divieto di utilizzazione di atti non acquisiti, poiché la prova è stata formata oralmente in dibattimento. 3.3. Rispetto all'ultimo motivo di ricorso, anch'esso manifestamente infondato, va ricordato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare tutti gli elementi utili per modulare la pena secondo il principio di proporzionalità (Sez.6, n. 41365 del 28710/2010, Straface, Rv. 248737 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in evidenza la presenza in capo all'odierno ricorrente di precedenti penali (anche per reati gravi), la personalità del reo e l'assenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle predette attenuanti. Il provvedimento impugnato appare, invero, conforme all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivata dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo 3N. 2023/2026 R.G. la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). È, inoltre, principio pacifico che, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., né a dar conto di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi; a tal fine, può legittimamente valorizzare anche un solo fattore, attinente alla personalità del reo o alle modalità del fatto, ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Ne consegue che i giudici del merito hanno correttamente escluso le stesse in relazione alla gravità del fatto e alla personalità del reo, attraverso una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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