CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 15947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5727-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 972108900584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 17/A, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3124/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE emise, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ,un provvedimento di irrogazione di sanzioni, conseguente all’introduzione (con successiva circolazione) in Italia, senza autorizzazione, di un autoveicolo immatricolato in territorio non comunitario (i.e. Svizzera); che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Varese che, con sentenza n. 459/2017, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3124/2019, depositata il 16/07/2019, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, benché non sussistessero, nella specie, gli estremi – la cui ricorrenza era stata, al contrario, affermata dalla C.T.P. - per l’esonero dal pagamento dei dazi, ai sensi degli artt. 559, lett. C e 560, comma 1, lett. B del Reg. CEE 2454/93, cionondimeno il provvedimento sanzionatorio era da ritenersi comunque illegittimo, per essere “applicabile alla fattispecie in esame l’ipotesi di esenzione dai dazi di cui all’art. 561 c. 2 del Reg. CEE 2454/93” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 3, terzultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 216 del TULD edell’art. 561, par. 2, del Reg. CEE n. 2454/93, nonché degli artt. 137, 138, 232 e 234 par. 2 del Reg. CEE 2913/92” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto ricorrente, nella specie, gli estremi richiesti dal cit. art. 561, § 2, cit., per esentare il contribuente dal pagamento dei diritti doganali laddove, al contrario, essi difettano in nuce, mancando (a) l’autorizzazione dell’autorità doganale all’immissione temporanea dell’autovettura in questione e (b) un contratto di impiego che preveda l’uso sistematico di detto veicolo, da parte del contribuente (quale prestatore di lavoro subordinato), per motivi di lavoro; che il motivo è fondato; che l'ammissione temporanea (anche) dei mezzi di trasporto (cfr., a tal proposito, la Convenzione relativa all'ammissione temporanea, conclusa ad Istanbul il 26 giugno 1990, sostitutiva della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 4 giugno 1954, cui fa rinvio il comma 1 dell'art. 216 del d.P.R. n. 43 del 73. La CEE, con decisione 93/329/CEE del Consiglio, ha aderito alla predetta Convenzione di Istanbul, che si riferisce, per l’appunto, anche ai mezzi di trasporto, nel novero dei quali rientrano – cfr. l’art. 1 dell'allegato C - i “ veicoli stradali a motore (ivi compresi i cicli a motore, i rimorchi, i semirimorchi e i complessi di veicoli (...)”), per le finalità stabilite dall’art. 561, § 2, del Reg. CEE n. 2454/93, come modificato dal successivo Reg. (CE) n. 993/2011 (vigente ratione temporis al momento della commissione del fatto sotteso all’irrogazione delle sanzioni per cui è causa) e per cui “L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest'ultimo (comma 1). L'utilizzazione privata dev'essere prevista dal contratto di lavoro (comma 2). L'autorità doganale può porre restrizioni all'ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica (comma 3)” , effettivamente implica (a) la presentazione di una apposita istanza alle autorità doganali, cui segue (b) il rilascio della relativa autorizzazione (cfr. l’art. 138 del Reg. (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio - cd. Codice doganale comunitario); che, in particolare, questa Corte ha recentemente chiarito (Cass., Sez. 5, 22.6.2022, n. 20076, non massimata) che “le disposizioni dettate dal codice doganale comunitario e dal relativo regolamento di applicazione integrano le disposizioni della Convenzione[di Istanbul], specificamente quelle dettate: -dall'art. 5 dell'allegato C), secondo cui «Per poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente allegato:…b) i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]»; - dal successivo art. 9 del medesimo allegato, secondo cui «...2. I mezzi di trasporto per uso privato possono restare nel territorio di ammissione temporanea per un periodo consecutivo o meno di sei mesi per periodo di dodici mesi». 4.1.- Coerentemente, l'art. 137 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario) stabilisce che il regime in questione «...permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto». 5. - In particolare, i mezzi di trasporto, «Quando non formino oggetto di dichiarazione scritta o verbale, sono considerati dichiarati per l'ammissione temporanea con l'atto di cui all'articolo 233...» e con lo stesso atto sono considerati dichiarati «... per la riesportazione in appuramento del regime di ammissione temporanea» (art. 232 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario n. 2454/93); quest'atto «...può essere effettuato nelle seguenti forme: a) quando le merci vengano portate in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del codice: - percorrendo la corsia verde - «niente da dichiarare» - negli uffici doganali i n cui è stata predisposta la doppia corsia di controllo, - passando da un ufficio privo della doppia corsia di controllo senza farvi spontaneamente una dichiarazione in dogana - applicando un disco di dichiarazione in dogana o un'etichetta autoadesiva «niente da dichiarare» sul parabrezza dell'autovettura, quando tale possibilità sia prevista dalle disposizioni nazionali; b) in caso di dispensa dall'obbligo di portare le merci in dogana... in caso di riesportazione conformemente all'articolo 232, paragrafo 2: - varcando la frontiera del territorio doganale della Comunità» (art. 233)”; che, nel descritto quadro normativo, non è contestato che il contribuente non richiese alcuna autorizzazione in forma scritta o verbale, né ebbe a compiere l’atto “equivalente”previsto dai cit. artt. 232-233, propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’ammissione temporanea da parte delle autorità doganali, fondando la stessa difesa del BETTINI sulla asserita introduzione in Italia del veicolo per cui è causa attraverso un varco di frontiera non presidiato (cfr. anche il controricorso, pp. 7 ss.); che, sotto altro versante, neppure corretta appare l’affermazione dei giudici di appello (condivisa dalla difesa del BETTINI . Cfr. controricorso p. 10, cpv. “il rapporto di impiego è infatti evidentemente ricompreso nelle qualifiche di socio e gerente dell’azienda”), per cui “il Bettini risulta effettivamente essere gerente della [OSCURATO:PERSONA] S.a.g.l., società cui è intestato il contratto di noleggio dell’auto, per cui appare [per ciò stesso] applicabile alla fattispecie in esame l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 561 c. 2” (cfr. p. 3 della motivazione, terzultimo cpv.). Ed infatti, premesso che il rapporto che lega l'amministratore alla società è di immedesimazione organica e, dunque, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato né, tantomeno, a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero essere qualificato come rapporto societario tout court (Cass., Sez. 1, 11.2.2016, n. 2759, Rv. 638621-01. Cfr. anche Cass., Sez. U, 20.1.2017, n. 1545, Rv. 642004-03), osserva il Collegio come, ove anche si volesse ritenere sussistente un cumulo tra le due posizioni (quella di amministratore, da un lato, e di lavoratore subordinato della medesima società, dall’altro) occorrerebbe comunque (1) accertare l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale nonché (2)dimostrare – con onere a carico di colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato – il vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (arg. da Cass., Sez. 1, 30.9.2016, n. 19596, Rv. 641837-02); che, alla luce di quanto precede, dunque, erroneamente la C.T.R., in mancanza di prova della sussistenza (1) di un rapporto di lavoro subordinato tra il BETTINI e la società noleggiatrice del veicolo introdotto in Italia (i.e. la [OSCURATO:PERSONA] S . A . G . L .), nonché (2) dell’istanza e (3) della conseguente autorizzazione all’ammissione temporanea, ha ritenuto sussistenti gli estremi per il riconoscimento, in favore del BETTINO , dei requisiti per godere dell’esenzione dai dazi all’importazione ai sensi dell’art. 561, § 2, cit. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente; che, quanto alle spese di lite, quelle dei gradi di merito vengono integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità delle questioni affrontate con riferimento alla procedura di ammissione temporanea degli autoveicoli, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] ,