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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14953/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale di Napoli nella sentenza di condanna emessa il 26 febbraio 2008, irrevocabile il 22 ottobre 2010.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato condannato per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001 con pronuncia che, per l'appunto, aveva disposto anche la demolizione del manufatto abusivo.

Avverso tale ordine era stata presentata istanza di revoca al competente giudice dell'esecuzione, rigettata con ordinanza emessa il 27 settembre 2019.

Tale ultimo provvedimento era stato impugnato con ricorso per cassazione, parzialmente accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza dell'8 luglio 2020, n. 23641, nella quale era stato rilevato un deficit motivazionale in ordine alle risultanze di una consulenza tecnica svolta nell'interesse dell'istante, inerenti alla possibile concreta ineseguibilità dell'intervento demolitorio.

E' stato, quindi, celebrato un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di esecuzione, conclusosi con l'indicata ordinanza del 9 aprile 2021.

2. Avverso tale pronuncia il Raiano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare le doglianze difensive confluite nel provvedimento di annullamento con rinvio assunto dalla Suprema Corte, inerenti al dato tecnico, emerso dalla svolta consulenza di parte, relativo alla non eseguibilità della demolizione del manufatto, essendovi il rischio di irrimediabile danneggiamento degli immobili circostanti, con possibilità di scivolamento a valle di fabbricati insistenti sul colmo del pendio, e comunque tale da non poter essere svolto mediante l'utilizzo di mezzi meccanici.

Ritiene il ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe disposto l'annullamento con rinvio per rimettere al giudice dell'esecuzione l'accertamento e la valutazione sul contrasto emerso tra le risultanze delle consulenze tecniche della difesa e del P.M. in ordine alla eseguibilità della demolizione del manufatto.

Il Tribunale di Napoli, invece, si sarebbe limitato ad assumere una mera ed immotivata adesione acritica a quanto evidenziato in una delle due consulenze - ed in particolare alle determinazioni espresse dal tecnico nominato dal P.M. - invece di procedere alla nomina di un perito super partes, che provvedesse a dirimere l'evidenziato contrasto tra dati tecnici.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 606, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le dedotte censure riguardanti la decorrenza del termine di prescrizione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione nonché la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione di tale ordine e la situazione personale concretamente riferibile all'ingiunto, in ossequio ai principi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

Su tali doglianze, infatti, il giudice dell'esecuzione non avrebbe espresso motivazione alcuna, limitandosi a ribadire quanto già affermato con la prima ordinanza, parzialmente annullata dalla Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Del tutto priva di pregio è, in primo luogo, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la mancata adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una congrua decisione in ordine all'elemento di valutazione, nella cui carenza era stato pronunciato l'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità, in ordine alla concreta eseguibilità del provvedimento di demolizione del manufatto, per la consulenza della difesa non effettuabile, se non a rischio di un irrimediabile danneggiamento degli immobili circostanti.

A tale onere motivazionale, in realtà, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente provveduto, esplicando, in ragione di una motivazione del tutto logica e congrua, nonché fondata sulle emergenze processuali, le ragioni per cui non ha ritenuto necessario nominare un perito super partes, ma abbia ritenuto di aderire, condividendone le motivazioni tecniche addotte a supporto, alle conclusioni formulate nella consulenza tecnica svolta dalla Procura della Repubblica.Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha in modo dettagliato esplicato come, rispetto a tale unica questione devoluta alla propria attenzione, fossero da sconfessare le perplessità sollevate da parte della difesa stante la condivisibilità delle argomentazioni tecniche espresse dal consulente del P.M., che, in modo chiaro ed inequivoco, aveva evidenziato come, nella prassi, fosse «estremamente frequente la demolizione anche di fabbricati parziali e/o di corpi di fabbrica non solo limitrofi ma anche in stretta aderenza ad altri che siano legittimamente o illegittimamente realizzati.

Sullo specifico punto, si è dimostrato invero che non solo la demolizione in fase esecutiva è concretamente attuabile, ma che la stessa non pone in pericolo la salvaguardia e la messa in sicurezza delle opere circostanti (previa adozione, ovviamente, di tutte le precauzioni previste in fase demolitoria e sottese ad un piano di demolizione adeguato)».

A fronte della inequivoca chiarezza dell'argomentazione resa, allora, le doglianze espresse dalla difesa appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti, e comunque incapaci di confrontarsi adeguatamente con essa, rendendo così inammissibile il dedotto motivo di ricorso.

3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso poi - invero in modo ancor più evidente - anche con riferimento alla seconda censura del ricorrente, con cui sono state dedotte doglianze già coperte da giudicato.

Per come diffusamente rappresentato, infatti, la Terza Sezione di questa Corte aveva disposto, con la sentenza n. 23641 dell'8 luglio 2020, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 27 settembre 2019 nella ritenuta fondatezza della sola ultima doglianza - afferente alla carenza di motivazione in ordine ai profili tecnici presenti nella relazione di parte difensiva riguardanti la concreta ineseguibilità dell'intervento di demolizione del manufatto - invece osservando come rispetto ai primi due motivi - rispettivamente riguardanti la decorrenza del termine di prescrizione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione e la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione di tale ordine e la situazione personale dell'ingiunto - dovesse essere confermata l'impugnata ordinanza, che, «lungi dall'essere sorretta da un'apparente o assente motivazione, si sviluppa con argomenti solidi, privi di qualunque illogicità manifesta e conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte».

Laddove, allora, il ricorrente ripropone, con la seconda censura, le stesse doglianze (decorrenza termine di prescrizione per effettuazione della demolizione, violazione della proporzionalità tra ordine di demolizione e propria situazione personale) motivatamente non accolte da parte della Suprema Corte, all'evidenza deduce motivi del tutto non riproponibili, e quindi inammissibili, in quanto coperti da giudicato.

E' principio immanente nel nostro sistema processuale, infatti, quello per cui la cognizione del giudizio è attribuita al giudice di rinvio nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la difesa, cioè unicamente in relazione all'oggetto del giudizio di cui il giudice di rinvio venne investito.

Dall'obbligo di detto giudice di circoscrivere l'esame della causa alla disposizione della sentenza per cui è stato pronunziato l'annullamento consegue, pertanto, che la sentenza del giudice di rinvio non possa essere impugnata per motivi riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ed ormai coperti dal giudicato, che, in quanto tali, non possono formare oggetto del giudizio di rinvio (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 383 del 07/03/1966, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 101689-01).

4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale di Napoli nella sentenza di condanna emessa il 26 febbraio 2008, irrevocabile il 22 ottobre 2010. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato condannato per il reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001 con pronuncia che, per l'appunto, aveva disposto anche la demolizione del manufatto abusivo. Avverso tale ordine era stata presentata istanza di revoca al competente giudice dell'esecuzione, rigettata con ordinanza emessa il 27 settembre 2019. Tale ultimo provvedimento era stato impugnato con ricorso per cassazione, parzialmente accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza dell'8 luglio 2020, n. 23641, nella quale era stato rilevato un deficit motivazionale in ordine alle risultanze di una consulenza tecnica svolta nell'interesse dell'istante, inerenti alla possibile concreta ineseguibilità dell'intervento demolitorio. E' stato, quindi, celebrato un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di esecuzione, conclusosi con l'indicata ordinanza del 9 aprile 2021. 2. Avverso tale pronuncia il Raiano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare le doglianze difensive confluite nel provvedimento di annullamento con rinvio assunto dalla Suprema Corte, inerenti al dato tecnico, emerso dalla svolta consulenza di parte, relativo alla non eseguibilità della demolizione del manufatto, essendovi il rischio di irrimediabile danneggiamento degli immobili circostanti, con possibilità di scivolamento a valle di fabbricati insistenti sul colmo del pendio, e comunque tale da non poter essere svolto mediante l'utilizzo di mezzi meccanici. Ritiene il ricorrente che la Corte di cassazione avrebbe disposto l'annullamento con rinvio per rimettere al giudice dell'esecuzione l'accertamento e la valutazione sul contrasto emerso tra le risultanze delle consulenze tecniche della difesa e del P.M. in ordine alla eseguibilità della demolizione del manufatto. Il Tribunale di Napoli, invece, si sarebbe limitato ad assumere una mera ed immotivata adesione acritica a quanto evidenziato in una delle due consulenze - ed in particolare alle determinazioni espresse dal tecnico nominato dal P.M. - invece di procedere alla nomina di un perito super partes, che provvedesse a dirimere l'evidenziato contrasto tra dati tecnici. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 606, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le dedotte censure riguardanti la decorrenza del termine di prescrizione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione nonché la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione di tale ordine e la situazione personale concretamente riferibile all'ingiunto, in ossequio ai principi recentemente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. Su tali doglianze, infatti, il giudice dell'esecuzione non avrebbe espresso motivazione alcuna, limitandosi a ribadire quanto già affermato con la prima ordinanza, parzialmente annullata dalla Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Del tutto priva di pregio è, in primo luogo, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la mancata adozione da parte del giudice dell'esecuzione di una congrua decisione in ordine all'elemento di valutazione, nella cui carenza era stato pronunciato l'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità, in ordine alla concreta eseguibilità del provvedimento di demolizione del manufatto, per la consulenza della difesa non effettuabile, se non a rischio di un irrimediabile danneggiamento degli immobili circostanti. A tale onere motivazionale, in realtà, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente provveduto, esplicando, in ragione di una motivazione del tutto logica e congrua, nonché fondata sulle emergenze processuali, le ragioni per cui non ha ritenuto necessario nominare un perito super partes, ma abbia ritenuto di aderire, condividendone le motivazioni tecniche addotte a supporto, alle conclusioni formulate nella consulenza tecnica svolta dalla Procura della Repubblica.Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha in modo dettagliato esplicato come, rispetto a tale unica questione devoluta alla propria attenzione, fossero da sconfessare le perplessità sollevate da parte della difesa stante la condivisibilità delle argomentazioni tecniche espresse dal consulente del P.M., che, in modo chiaro ed inequivoco, aveva evidenziato come, nella prassi, fosse «estremamente frequente la demolizione anche di fabbricati parziali e/o di corpi di fabbrica non solo limitrofi ma anche in stretta aderenza ad altri che siano legittimamente o illegittimamente realizzati. Sullo specifico punto, si è dimostrato invero che non solo la demolizione in fase esecutiva è concretamente attuabile, ma che la stessa non pone in pericolo la salvaguardia e la messa in sicurezza delle opere circostanti (previa adozione, ovviamente, di tutte le precauzioni previste in fase demolitoria e sottese ad un piano di demolizione adeguato)». A fronte della inequivoca chiarezza dell'argomentazione resa, allora, le doglianze espresse dalla difesa appaiono del tutto inconferenti ed irrilevanti, e comunque incapaci di confrontarsi adeguatamente con essa, rendendo così inammissibile il dedotto motivo di ricorso. 3. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso poi - invero in modo ancor più evidente - anche con riferimento alla seconda censura del ricorrente, con cui sono state dedotte doglianze già coperte da giudicato. Per come diffusamente rappresentato, infatti, la Terza Sezione di questa Corte aveva disposto, con la sentenza n. 23641 dell'8 luglio 2020, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 27 settembre 2019 nella ritenuta fondatezza della sola ultima doglianza - afferente alla carenza di motivazione in ordine ai profili tecnici presenti nella relazione di parte difensiva riguardanti la concreta ineseguibilità dell'intervento di demolizione del manufatto - invece osservando come rispetto ai primi due motivi - rispettivamente riguardanti la decorrenza del termine di prescrizione per l'esecuzione dell'ordine di demolizione e la violazione del principio di proporzionalità tra la sanzione di tale ordine e la situazione personale dell'ingiunto - dovesse essere confermata l'impugnata ordinanza, che, «lungi dall'essere sorretta da un'apparente o assente motivazione, si sviluppa con argomenti solidi, privi di qualunque illogicità manifesta e conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte». Laddove, allora, il ricorrente ripropone, con la seconda censura, le stesse doglianze (decorrenza termine di prescrizione per effettuazione della demolizione, violazione della proporzionalità tra ordine di demolizione e propria situazione personale) motivatamente non accolte da parte della Suprema Corte, all'evidenza deduce motivi del tutto non riproponibili, e quindi inammissibili, in quanto coperti da giudicato. E' principio immanente nel nostro sistema processuale, infatti, quello per cui la cognizione del giudizio è attribuita al giudice di rinvio nei limiti stabiliti dalla sentenza di annullamento ed entro gli stessi limiti l'imputato può esercitare la difesa, cioè unicamente in relazione all'oggetto del giudizio di cui il giudice di rinvio venne investito. Dall'obbligo di detto giudice di circoscrivere l'esame della causa alla disposizione della sentenza per cui è stato pronunziato l'annullamento consegue, pertanto, che la sentenza del giudice di rinvio non possa essere impugnata per motivi riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione ed ormai coperti dal giudicato, che, in quanto tali, non possono formare oggetto del giudizio di rinvio (cfr., in questi termini, Sez. 1, n. 383 del 07/03/1966, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 101689-01). 4. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5
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