CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 26300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e. • N. 81) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato e argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per aver guidato un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso di 2,51 g/1), avendo riscontrato, tramite la deposizione del verbalizzante, che l'autovettura condotta dal prevenuto aveva urtato, intorno alle ore 8.45, contro un marciapiede, una palina segnaletica e un palo della pubblica illuminazione, ed il Gemmi aveva alito vinoso ed era in evidente stato di agitazione. Per contro, la tesi difensiva secondo cui l'incidente era stato causato da una macchia d'olio non ha trovato riscontro in atti. Quanto all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, essa è stata motivatamente ritenuta sussistente, alla luce di quanto accertato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 luglio 2025 liere estensor