CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di applicazione della liberazione anticipata avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al semestre di detenzione da lui sofferto dal 27 febbraio 2019 al 27 agosto 2019. 2. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, svolgendo doglianze affidate ad un unico motivo per violazione di legge, con riferimento all'art. 54 Ord. pen., e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia negato il beneficio, in applicazione di un mero automatismo, solo in ragione della irrogazione di una sanzione disciplinare per un illecito commesso nel semestre, privo di gravità e occasionale, sottraendosi all'obbligo della valutazione globale del comportamento del detenuto, il quale, non solo in ben dodici anni di reclusione aveva sempre fruito del beneficio denegato, ma nei semestri successivi aveva tenuto condotta regolare tanto da ottenere l'estinzione della sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 80 d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 1. Va premesso che la finalità principale del beneficio della liberazione anticipata consiste nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato, che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743). Ai fini del giudizio su tale imprescindibile requisito, i rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell'attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato dal detenuto con continuità (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311; Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199460). Nel giudizio possono essere valutati non solo i fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni per fruire di una misura alternativa, e ciò a prescindere dal giudizio di colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, e senza quindi che sia necessario attendere la definizione di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33826 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Terribile, non massimata; Sez. 1, n. 29189 del 10/05/2011, Galatolo, non massimata; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196234) ma anche le infrazioni disciplinari pur se estinte ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000 per buona condotta nei semestri successivi. 2. La motivazione del provvedimento impugnato, come denunziato dal ricorrente, non dà conto dell'osservanza di tali criteri. Il Tribunale di sorveglianza ha desunto il carattere ostativo rispetto alla concessione del beneficio esclusivamente dalla circostanza che il condannato aveva commesso un'infrazione nel periodo in valutazione. Non ha in alcun modo preso in considerazione e valutato l'episodio che aveva dato luogo all'applicazione della sanzione, sommariamente descritto come un "diverbio", al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative al periodo, la gravità e l'incidenza negativa sulla sua partecipazione all'opera rieducativa e, soprattutto senza procedere alla necessaria valutazione comparativa con le circostanze positive dedotte dalla difesa. 3. Per non essere rispettoso dei predetti criteri valutativi, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma che procederà a nuovo giudizio, attenendosi ai principi sopra enunciati, colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] d