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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 aprile 2022

Cassazione n. 00327/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13540-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] in LATERANO n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] B&[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 16/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] /che chiede che la Corte di Cassazione respinga il presente regolamento; vista la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di sentenza del tudice del lavoro di Udine, chiese di agire in via surrogatoria, per il soddisfacimento del suo credito, sulle rate del leasing traslativo stipulato dalla sua debitrice con [OSCURATO:SOCIETA]., afferente un fabbricato in Rivignano, al foglio 16, mappale

42. A seguito del definitivo inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., la Bertoli convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al fine di ottenere il rimborso delle rate versate e per potersi rivalere sul credito ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., al fine di supplire all'inerzia della [OSCURATO:SOCIETA].

La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, quale foro esclusivo contrattualmente previsto.

Il difensore della Bertoli, alla prima udienza, aderì all'eccezione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, quindi, al Tribunale di Udine di poter notificare alla parte contumace, cioè la [OSCURATO:SOCIETA], la domanda di riconoscimento dell'equo compenso sulle rate.

Il Tribunale di Udine, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadì la dichiarazione di incompetenza per territorio, affermando che a seguito Ric. 2022 n. 13540 sez.

VI-3 - od. 23-11-2022 -2- della notifica della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. questa aveva «implicitamente rinunciato al diritto di incidere sulla scelta del foro competente». [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, avverso detta ordinanza, regolamento di competenza, rilevando che il comportamento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. è indice sintomatico di rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritti difensivi.

Il Procuratore Generale ha concluso per la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.

Il regolamento è infondato, potendosi, nella specie, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale (Cass. n. 07674 del 13/04/2005 Rv. 581538 — 01; Cass. n. 0 5572 del 15/03/2005 Rv. 581302 — 01 e n. 14383 del 29/05/2008 (Rv. 603292 - 01).

Nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto una domanda riconvenzionale, ma ha incardinato una diversa domanda nei confronti dell'altro convenuto contumace, con conseguente Ric. 2022 n. 13540 sez.

VI-3 - ad. 23-11-2022 -3- applicabilità, quantomeno in via conseguenziale, del soprarichiamato orientamento di questa Corte.

Deve, peraltro, richiamarsi anche l'orientamento, pure conferente (Cass. n. 03055 09/02/2021 Rv. 660578 - 01), secondo cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ./ che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora, come nel caso di specie, al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l'attività processuale espletata, come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, Ric. 2022 n. 13540 sez.

VI-3 - ad. 23-11-2022 -4- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13540-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] in LATERANO n. 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA] B&[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 16/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] /che chiede che la Corte di Cassazione respinga il presente regolamento; vista la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di sentenza del tudice del lavoro di Udine, chiese di agire in via surrogatoria, per il soddisfacimento del suo credito, sulle rate del leasing traslativo stipulato dalla sua debitrice con [OSCURATO:SOCIETA]., afferente un fabbricato in Rivignano, al foglio 16, mappale 42. A seguito del definitivo inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., la Bertoli convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al fine di ottenere il rimborso delle rate versate e per potersi rivalere sul credito ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., al fine di supplire all'inerzia della [OSCURATO:SOCIETA]. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, quale foro esclusivo contrattualmente previsto. Il difensore della Bertoli, alla prima udienza, aderì all'eccezione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese, quindi, al Tribunale di Udine di poter notificare alla parte contumace, cioè la [OSCURATO:SOCIETA], la domanda di riconoscimento dell'equo compenso sulle rate. Il Tribunale di Udine, con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadì la dichiarazione di incompetenza per territorio, affermando che a seguito Ric. 2022 n. 13540 sez. VI-3 - od. 23-11-2022 -2- della notifica della comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. questa aveva «implicitamente rinunciato al diritto di incidere sulla scelta del foro competente». [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, avverso detta ordinanza, regolamento di competenza, rilevando che il comportamento della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. è indice sintomatico di rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scritti difensivi. Il Procuratore Generale ha concluso per la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. Il regolamento è infondato, potendosi, nella specie, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui se il convenuto propone una domanda riconvenzionale dopo aver eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito sulla domanda principale, ciò non comporta una rinuncia tacita all'eccezione di incompetenza, ma significa soltanto che, in deroga o no alla competenza territoriale propria della riconvenzionale, egli manifesta la volontà di far decidere quest'ultima, come richiede la legge, dal giudice competente anche per territorio sulla domanda principale, con la conseguenza che, se l'eccezione sarà accolta, tutta la causa, inclusa la riconvenzionale, trasmigrerà al giudice competente per territorio sulla domanda principale, in quanto l'unica competenza che rileva è quella sulla domanda principale, che si estende anche alla domanda riconvenzionale (Cass. n. 07674 del 13/04/2005 Rv. 581538 — 01; Cass. n. 0 5572 del 15/03/2005 Rv. 581302 — 01 e n. 14383 del 29/05/2008 (Rv. 603292 - 01). Nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto una domanda riconvenzionale, ma ha incardinato una diversa domanda nei confronti dell'altro convenuto contumace, con conseguente Ric. 2022 n. 13540 sez. VI-3 - ad. 23-11-2022 -3- applicabilità, quantomeno in via conseguenziale, del soprarichiamato orientamento di questa Corte. Deve, peraltro, richiamarsi anche l'orientamento, pure conferente (Cass. n. 03055 09/02/2021 Rv. 660578 - 01), secondo cui l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ./ che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora, come nel caso di specie, al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l'attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, Ric. 2022 n. 13540 sez. VI-3 - ad. 23-11-2022 -4- dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civ
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