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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03987/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento relativamente alla mancata concessione del beneficio invocato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, rilevato che anche il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. è stato giustificato con motivazione esente da vizi logici e coerente con le emergenze processuali (pag. 3 della sentenza impugnata), che non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Imperiali DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento relativamente alla mancata concessione del beneficio invocato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, coerenti con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, rilevato che anche il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. è stato giustificato con motivazione esente da vizi logici e coerente con le emergenze processuali (pag. 3 della sentenza impugnata), che non si presta ad alcuna censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 22/10/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Imperiali DEPOSIT
Sentenza Cassazione n. 03987/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris