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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01564/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 1786/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv.tiFederico Russo e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1362/13/2020depositata il 3 giugno 2020.

Visto l’atto depositato il 13settembre2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 1786/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv.tiFederico Russo e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresenta ta e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1362/13/2020depositata il 3 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 13settembre2024 con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato chenon v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 01564/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris