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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16002/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] l'ha condannate per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2, 7 e 7 bis cod.pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 624 cod.pen., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

D'altro canto, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, si mostra idonea a resistere anche ove si volesse considerare l'apporto delle dichiarazioni del Maccarrone, a fronte della più complessiva argomentazione con cui è supportata la riferibilità oggettiva e soggettiva del fatto all'imputato;Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, il quale eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 625, n. 7 c.p., è inammissibile in quanto inedito, non risultando la sua proposizione in sede di appello e, comunque, manifestamente infondato, posto che la sentenza conferma che la sottrazione è avvenuta direttamente a danno della rete generale, secondo quanto del resto oggetto dell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] l'ha condannate per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2, 7 e 7 bis cod.pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 624 cod.pen., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). D'altro canto, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, si mostra idonea a resistere anche ove si volesse considerare l'apporto delle dichiarazioni del Maccarrone, a fronte della più complessiva argomentazione con cui è supportata la riferibilità oggettiva e soggettiva del fatto all'imputato;Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, il quale eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 625, n. 7 c.p., è inammissibile in quanto inedito, non risultando la sua proposizione in sede di appello e, comunque, manifestamente infondato, posto che la sentenza conferma che la sottrazione è avvenuta direttamente a danno della rete generale, secondo quanto del resto oggetto dell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris