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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00104/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 12/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Perugia in data 15/01/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in Torgiano il 13/08/2011, perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione.

2. In data 19/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 576 e 538 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Perugia, a seguito di impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di assoluzione, dichiarato la prescrizione del reato anziché l'inammissibilità dell'appello, formula che avrebbe dovuto essere adottata, secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, posto che la parte civile non aveva fatto alcun riferimento, nelle proprie doglianze poste a base dell'impugnazione, alle pretese risarcitorie; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen.., in quanto, se anche si dovesse ritenere ammissibile l'appello della parte civile, si sarebbe in ogni caso verificata una violazione dell'art. 576 cod. proc. pen., posto che l'impugnazione era stata effettuata dalla sola parte civile, per cui la pronuncia avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole statuizioni civili, essendosi realizzata, nel caso in esame, la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Va premesso che la sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, pronunciata dal Giudice di pace di Perugia, è stata impugnata unicamente dalla parte civile.

Benché, quindi, nel caso in esame il pubblico ministero non abbia impugnato la sentenza di assoluzione, non vi è dubbio che vada applicato il principio di diritto espresso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui "L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili." (Sez.

U. n. 6509 del 20/12/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254130).

E' stato, infatti, specificato che in tal caso il ricorso, finalizzato ad ottenere la condanna dell'imputato ai soli effetti civili, risulta ammissibile in funzione del rinvio, operato dall'art. 2 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 74, alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso, dovendosi, quindi, applicare l'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, P.M., P.C. in proc.

G., Rv. 267143).

La pronuncia delle Sezioni Unite citata, proprio in riferimento ad un caso di sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace, aveva esaminato il profilo relativo alla verifica dell'esito di una impugnazione della parte civile che limiti, formalmente, il petitum alla sola richiesta di carattere penale, senza formulare richieste direttamente o indirettamente attinenti al risarcimento dei danni.

In tal senso, è stato rilevato in motivazione: "La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. (Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971).

Come si è detto, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. proc. pen. apera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. (Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061).

Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità.

Ovviamente (come precisato dalla richiamata sentenza Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971) la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale.

Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen.

La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen, a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile.

Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario, concorrendo anche/ una tale conclusione, sostanzialmente espressa anche nel ricorso all'attenzione delle Sezioni Unite, nel senso estensivo dell'indirizzo qui segnalato.

Ciò in considerazione del fatto che, una volta presenti nel gravame le richieste, indipendentemente dal loro contenuto, la precisazione dell'art. 576 cod. proc. pen. non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 591 cod. proc. pen., bensì contiene un criterio rivolto al giudice la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili.

Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che un'interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili." Nel caso che occupa, quindi, senza alcun dubbio l'impugnazione della parte civile era ammissibile, alla luce dei principi sin qui illustrati, dovendosi, del tutto incidentalmente, rilevare - benché tale aspetto non abbia costituito oggetto di ricorso del Capomaccio, né della costituita parte civile - che la sentenza impugnata ha, comunque, del tutto omesso dii pronunciarsi agli effetti civili.

Tanto premesso, va rilevato che il ricorso appare senza alcun dubbio fondato nella misura in cui ha dedotto la violazione dell divieto della reformatio in peius.

Il Tribunale in funzione di giudice di appello, infatti, non avrebbe affatto dovuto pronunciarsi agli effetti penali, bensì ai soli effetti civilistici, anche se ciò avrebbe implicato la necessità di effettuare, in via incidentale, il giudizio di responsabilità.

Come anche di recente ribadito (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277375) "La previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato." Ciò che occorre evidenziare è come, nel caso in esame, in cui l'impugnazione è stata presentata dalla sola parte civile e non anche dal pubblico ministero, non possa essere applicato il principio espressi dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.), in quanto non vi è dubbio che la pronuncia del giudice di appello che, in riforma della pronuncia di assoluzione dichiari estinto il reato per prescrizione, viola il divieto della reformatio in peius.

Se, infatti, come verificatosi nella specie, il giudice di appello, investito dall'impugnazione della sola parte civile all'esito di una sentenza di assoluzione, dichiari estinto il reato per prescrizione, incorre in una conclamata violazione di legge, perché tale decisione è necessariamente legata ad un previo giudizio di colpevolezza; tale pronuncia, quindi, si connota come peggiorativa rispetto a quella di assoluzione, il che non è consentito in mancanza di gravame del pubblico ministero La parte civile, infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 538 cod. proc. pen., come detto, può senza dubbio chiedere al giudice penale un accertamento incidentale sulle questioni penali, ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno causato dal reato, senza tuttavia poter ottenere alcun mutamento delle statuizioni sull'azione penale che, avendo formato un giudicato interno, restano formalmente immodificabili in assenza del gravame del rappresentante della pubblica accusa (Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Tonello, Rv. 275589; Sez. 4, n. 48781 del 23/09/2016, Amato, Rv. 268344; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061; Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010, dep. 01/02/2011, Pace, Rv. 249698).

Ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 12/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Perugia in data 15/01/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in Torgiano il 13/08/2011, perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione. 2. In data 19/06/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 576 e 538 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Perugia, a seguito di impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di assoluzione, dichiarato la prescrizione del reato anziché l'inammissibilità dell'appello, formula che avrebbe dovuto essere adottata, secondo la giurisprudenza di legittimità, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, posto che la parte civile non aveva fatto alcun riferimento, nelle proprie doglianze poste a base dell'impugnazione, alle pretese risarcitorie; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 576 e 597 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b), cod. proc. pen.., in quanto, se anche si dovesse ritenere ammissibile l'appello della parte civile, si sarebbe in ogni caso verificata una violazione dell'art. 576 cod. proc. pen., posto che l'impugnazione era stata effettuata dalla sola parte civile, per cui la pronuncia avrebbe dovuto avere ad oggetto le sole statuizioni civili, essendosi realizzata, nel caso in esame, la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Va premesso che la sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste, pronunciata dal Giudice di pace di Perugia, è stata impugnata unicamente dalla parte civile. Benché, quindi, nel caso in esame il pubblico ministero non abbia impugnato la sentenza di assoluzione, non vi è dubbio che vada applicato il principio di diritto espresso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui "L'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili." (Sez. U. n. 6509 del 20/12/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254130). E' stato, infatti, specificato che in tal caso il ricorso, finalizzato ad ottenere la condanna dell'imputato ai soli effetti civili, risulta ammissibile in funzione del rinvio, operato dall'art. 2 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 74, alle norme del codice di procedura penale per tutto quanto non diversamente previsto dal decreto stesso, dovendosi, quindi, applicare l'art. 576 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, P.M., P.C. in proc. G., Rv. 267143). La pronuncia delle Sezioni Unite citata, proprio in riferimento ad un caso di sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di pace, aveva esaminato il profilo relativo alla verifica dell'esito di una impugnazione della parte civile che limiti, formalmente, il petitum alla sola richiesta di carattere penale, senza formulare richieste direttamente o indirettamente attinenti al risarcimento dei danni. In tal senso, è stato rilevato in motivazione: "La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell'imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. (Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971). Come si è detto, la parte civile, nonostante la modifica dell'art. 576 cod. proc. pen. apera della legge n. 46 del 2006, conserva il potere di impugnare le sentenze di proscioglimento ed il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto ed agli effetti della devoluzione, il potere di affermare la responsabilità dell'imputato agli effetti civili e di condannarlo al risarcimento o alle restituzioni. (Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061). Ne consegue che, la disposizione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., secondo la quale la parte civile può proporre impugnazione contro le sentenze di proscioglimento pronunziate nel giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, deve essere intesa nel senso che la parte civile può impugnare al fine di ottenere che il giudice effettui, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità. Ovviamente (come precisato dalla richiamata sentenza Sez. 1, n. 19538 del 12/03/2004, Maggio, Rv. 227971) la pronuncia su tali domande non può che restare legata (e subordinata) all'accertamento (incidentale) della responsabilità penale. Tale effetto devolutivo tuttavia non dipende dalle richieste della parte civile contenute nell'atto di impugnazione, ma dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 538 e 576 cod. proc. pen. La non necessità della formale enunciazione della finalizzazione dell'atto di gravame agli effetti civili si fonda perciò sulla superfluità di un tale elemento dal momento che è lo stesso art. 576 cod. proc. pen, a circoscrivere in tal modo l'impugnazione svolta dalla parte civile. Se, infatti, la finalità del gravame in oggetto non può, per precisa volontà normativa, fuoriuscire da tale ambito, il richiedere all'impugnante una tale specificazione si risolverebbe, in definitiva, nel pretendere un adempimento non necessario, concorrendo anche/ una tale conclusione, sostanzialmente espressa anche nel ricorso all'attenzione delle Sezioni Unite, nel senso estensivo dell'indirizzo qui segnalato. Ciò in considerazione del fatto che, una volta presenti nel gravame le richieste, indipendentemente dal loro contenuto, la precisazione dell'art. 576 cod. proc. pen. non richiede ulteriori requisiti di forma del ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 591 cod. proc. pen., bensì contiene un criterio rivolto al giudice la cui decisione non potrebbe oltrepassare il limite degli interessi civili. Lo sbarramento normativo non sarebbe violato da una richiesta di affermazione della responsabilità penale, inevitabilmente implicante, per le ragioni sopra viste, anche la richiesta di condanna al risarcimento dei danni; senza considerare che un'interpretazione restrittiva finirebbe per fare invece della indicazione in oggetto un requisito, appunto, di formale redazione del ricorso in apparente contrasto con la tassativa elencazione del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Da un lato perciò la richiesta della parte civile di condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni implica l'accertamento (sia pure incidentale ed ai soli effetti civili) della responsabilità dell'imputato nei cui confronti la domanda è diretta; dall'altro lato la richiesta di affermazione della responsabilità dell'imputato non può avere, per espressa disposizione di legge, altro significato che quello di un accertamento incidentale ed ai soli effetti civili." Nel caso che occupa, quindi, senza alcun dubbio l'impugnazione della parte civile era ammissibile, alla luce dei principi sin qui illustrati, dovendosi, del tutto incidentalmente, rilevare - benché tale aspetto non abbia costituito oggetto di ricorso del Capomaccio, né della costituita parte civile - che la sentenza impugnata ha, comunque, del tutto omesso dii pronunciarsi agli effetti civili. Tanto premesso, va rilevato che il ricorso appare senza alcun dubbio fondato nella misura in cui ha dedotto la violazione dell divieto della reformatio in peius. Il Tribunale in funzione di giudice di appello, infatti, non avrebbe affatto dovuto pronunciarsi agli effetti penali, bensì ai soli effetti civilistici, anche se ciò avrebbe implicato la necessità di effettuare, in via incidentale, il giudizio di responsabilità. Come anche di recente ribadito (Sez. 6, n. 43644 del 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277375) "La previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l'operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l'imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato." Ciò che occorre evidenziare è come, nel caso in esame, in cui l'impugnazione è stata presentata dalla sola parte civile e non anche dal pubblico ministero, non possa essere applicato il principio espressi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo cui il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del pubblico ministero proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.), in quanto non vi è dubbio che la pronuncia del giudice di appello che, in riforma della pronuncia di assoluzione dichiari estinto il reato per prescrizione, viola il divieto della reformatio in peius. Se, infatti, come verificatosi nella specie, il giudice di appello, investito dall'impugnazione della sola parte civile all'esito di una sentenza di assoluzione, dichiari estinto il reato per prescrizione, incorre in una conclamata violazione di legge, perché tale decisione è necessariamente legata ad un previo giudizio di colpevolezza; tale pronuncia, quindi, si connota come peggiorativa rispetto a quella di assoluzione, il che non è consentito in mancanza di gravame del pubblico ministero La parte civile, infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 538 cod. proc. pen., come detto, può senza dubbio chiedere al giudice penale un accertamento incidentale sulle questioni penali, ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno causato dal reato, senza tuttavia poter ottenere alcun mutamento delle statuizioni sull'azione penale che, avendo formato un giudicato interno, restano formalmente immodificabili in assenza del gravame del rappresentante della pubblica accusa (Sez. 2, n. 22170 del 24/04/2019, Tonello, Rv. 275589; Sez. 4, n. 48781 del 23/09/2016, Amato, Rv. 268344; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., Rv. 251061; Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010, dep. 01/02/2011, Pace, Rv. 249698). Ne
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