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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40849/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per rinuncia.

La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671).

Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità della rinuncia, in quanto la dichiarazione è stata resa dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione degli estremi del procedimento,hobeiNCobevi„à ,4b1-,,,rs,ini, „ Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con preclusione della valutazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, per rinuncia. La rinuncia rappresenta una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255671). Nella specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge per la validità della rinuncia, in quanto la dichiarazione è stata resa dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione degli estremi del procedimento,hobeiNCobevi„à ,4b1-,,,rs,ini, „ Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con preclusione della valutazione del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]