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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20579/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella con cui, il 7 ottobre 2021, il Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (avendo egli, imprenditore edile, occupato alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo del permesso soggiorno), e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 3.400 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità senza considerare che egli ha agito in perfetta buona fede, nel convincimento che l'iter giudiziario intrapreso dal lavoratore de quo agitur, [OSCURATO:PERSONA], in vista della regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, sarebbe andato a buon fine.

Aggiunge, al riguardo, di essersi servito dell'ausilio di professionista, il dott. [OSCURATO:PERSONA], qualificato in ambito sia fiscale che di consulenza del lavoro, al quale ha demandato ogni adempimento, così serbando un contegno sintomatico dell'intento di rispettare scrupolosamente la vigente normativa.

Si duole del credito riconosciuto, nondimeno, da Tribunale e Corte di appello al [OSCURATO:PERSONA], latore di un apporto impreciso e, ai fini considerati, tutt'altro che decisivo.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di impugnazione relativo all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che è stato giustificato sulla base di elementi, afferenti alla protrazione della condotta illecita ed all'intensità del requisito psicologico, il cui sostanziale travisamento ha condotto ad un esito non conforme alle coordinate dell'istituto.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2.

L'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA], avviò, sin dal 2012, la procedura di emersione di lavoro irregolare in favore di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese sprovvisto di permesso di soggiorno, che egli aveva assunto alle sue dipendenze.

Avendo la competente autorità amministrativa rigettato l'istanza intesa alla regolarizzazione in ragione dell'esistenza di un precedente penale ostativo, Crroj ha adito il Tribunale amministrativo regionale che, con sentenza dell'8 aprile 2015, ha respinto il ricorso.

Sadiku, nondimeno, ha continuato a servirsi dell'opera di Crroj sino al maggio del 2016 e lo ha, comunque, trattenuto, formalmente, alle sue dipendenze sino al 19 ottobre 2016, data del definitivo licenziamento.

In proposito, la Corte di appello ha disatteso le obiezioni svolte dall'imputato in punto di elemento soggettivo sulla scorta della deposizione del consulente di Sadiku, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso di averlo in alcun modo rassicurato in ordine alla liceità del mantenimento in essere del rapporto lavorativo ed ha, anzi, precisato di essere stato informato dell'esito sfavorevole della procedura di regolarizzazione solo il 31 maggio 2016, data a partire dalla quale sono state avviate le pratiche di licenziamento.

Ha, ulteriormente, ritenuto l'irrilevanza della professione di innocenza dell'imputato, il quale ha detto di avere confidato sull'intenzione, manifestatagli dal dipendente, di proporre impugnazione avverso la decisione del TAR, ciò che, ha rilevato il collegio altoatesino, non esclude che egli, perfettamente consapevole della portata della decisione del giudice amministrativo, abbia continuato ad occupare Crroj per oltre un anno, cioè fino al 31 maggio 2016, senza neppure aver cura di consultare il professionista di fiducia.

Così facendo, la Corte di appello ha offerto un ineccepibile supporto argomentativo alla decisione impugnata, cui il ricorrente replica proponendo una diversa esegesi delle dichiarazioni rese in dibattimento dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (in ordine, tra l'altro, alle comunicazioni ricevute circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla relativa tempistica), oltre che da ulteriori testimoni, nonché di alcuni documenti: atti, questi, che, però, non sono stati allegati al ricorso né integralmente trascritti, sì da rendere il ricorso generico per carenza di autosufficienza.

Appropriato si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).Né merita maggiore considerazione, in chiave di apprezzamento del dolo del reato contestato, la delimitazione della durata della condotta illecita, che, pure mutuando la prospettiva del ricorrente, si è protratta quantomeno dal 7 dicembre 2015 (data in cui, decorso il termine per impugnare la sentenza del TAR, il lavoratore sarebbe stato passibile di espulsione) al 23 aprile 2016, ultimo giorno di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

La sentenza impugnata si rileva, del pari, tetragona alle censure difensive laddove esclude che la sussistenza del requisito psicologico del reato possa essere revocata in dubbio in ragione delle rassicurazioni che Crroj avrebbe rivolto al datore di lavoro in ordine all'intenzione di presentare tempestivo ricorso innanzi al Consiglio di Stato, id est di una narrazione che, ove pure rispondente alla realtà, non varrebbe minimamente ad accreditare una professione di buona fede che, ha correttamente osservato la Corte di appello, è in radice smentita dal contegno serbato dall'imprenditore in un arco temporale più che significativo, volto a consentire la prosecuzione di un'attività la cui illiceità era evidente; ciò che, peraltro, sarebbe stato confermato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], se solo l'imputato si fosse, in quel torno di tempo, a lui rivolto.

3. Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha, invero, disatteso la censura articolata dall'imputato con riferimento al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo che «l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, in considerazione della durata dell'occupazione irregolare del lavoratore, protrattasi per quasi un anno e mezzo e della protervia con cui l'imputato ha insistito nel mantenere in essere il rapporto di lavoro, ripetutamente chiedendo la riassunzione del Crroj al proprio consulente del lavoro, nonostante le indicazioni contrarie provenienti da quest'ultimo».

In questo modo, ha esercitato la discrezionalità riconosciutale in materia di verifica della tenuità del fatto, dopo avere enucleato, in perfetto ossequio al dettato normativo, gli indici a tal fine rilevanti, ma valorizzando, tuttavia, presupposti non correttamente esposti ed apprezzati.

Per un verso, infatti, ha stimato in quasi un anno e mezzo la durata del comportamento illecito senza considerare che, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la decisione del TAR, ancora non definitiva, reiettiva dell'istanza di regolarizzazione, il lavoratore viene a trovarsi in una condizione non dissimile da quella di chi abbia adito il giudice amministrativo di primo grado e sia in attesa della relativa pronunzia e che, secondo quanto esposto, in dibattimento, dall'Ispettore del [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, cfr. la sentenza di primo grado, pag. 3, penultimo capoverso), si connota per l'attuale pendenza di una controversia in ordine all'irregolarità del lavoratore che, quantomeno nella prassi, determina la sospensione dell'avvio della procedura di espulsione dal territorio nazionale.

Il fatto, d'altro canto, che Crroj, a partire dalla primavera del 2016, non abbia più svolto attività lavorativa incide sul complessivo coefficiente di offensività della condotta illecita che, tra il maggio e l'ottobre 2016, si è ridotta al dato formale della costituzione del rapporto di lavoro, cui non ha fatto pendant l'esecuzione della prestazione convenuta.

Il precedente rilievo si rivela tanto più pertinente in ragione della natura permanente del reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione che attribuisce rilievo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento della costituzione del rapporto (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 11048 del 25/02/2010, Hong, Rv. 246783 - 01).

Ma vi è di più, giacché, sotto altro aspetto, la Corte di appello ha qualificato come proterva (cioè arrogante, pressante, aggressiva) la richiesta, rivolta da Sadiku al dott. [OSCURATO:PERSONA], di riassumere, dopo il 31 maggio 2016, il lavoratore de quo agitur a dispetto delle difficoltà segnalate dal professionista, iniziativa che, per il contesto in cui si è inserita e le finalità perseguite — oltre che perché assecondata dal destinatario il quale, in forza di autonoma determinazione, si è risolto a formalizzare la nuova assunzione — pare, al contrario, scevra da connotati di particolare disvalore e frutto di colpevole ignoranza del dettato normativo più che di maliziosa propensione ad assicurare a sé ed al lavoratore indebiti vantaggi.

Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla menzionata causa di non punibilità, con rinvio alla Corte di appello di Trento in vista di un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai riscontrati vizi logici.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2022 la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato quella con cui, il 7 ottobre 2021, il Tribunale della stessa città ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato sanzionato dall'art. 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (avendo egli, imprenditore edile, occupato alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo del permesso soggiorno), e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 3.400 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta vizio di motivazione per essere i giudici di merito pervenuti all'affermazione della sua penale responsabilità senza considerare che egli ha agito in perfetta buona fede, nel convincimento che l'iter giudiziario intrapreso dal lavoratore de quo agitur, [OSCURATO:PERSONA], in vista della regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, sarebbe andato a buon fine. Aggiunge, al riguardo, di essersi servito dell'ausilio di professionista, il dott. [OSCURATO:PERSONA], qualificato in ambito sia fiscale che di consulenza del lavoro, al quale ha demandato ogni adempimento, così serbando un contegno sintomatico dell'intento di rispettare scrupolosamente la vigente normativa. Si duole del credito riconosciuto, nondimeno, da Tribunale e Corte di appello al [OSCURATO:PERSONA], latore di un apporto impreciso e, ai fini considerati, tutt'altro che decisivo. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al rigetto, da parte della Corte di appello, del motivo di impugnazione relativo all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che è stato giustificato sulla base di elementi, afferenti alla protrazione della condotta illecita ed all'intensità del requisito psicologico, il cui sostanziale travisamento ha condotto ad un esito non conforme alle coordinate dell'istituto. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. L'odierno imputato, [OSCURATO:PERSONA], avviò, sin dal 2012, la procedura di emersione di lavoro irregolare in favore di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese sprovvisto di permesso di soggiorno, che egli aveva assunto alle sue dipendenze. Avendo la competente autorità amministrativa rigettato l'istanza intesa alla regolarizzazione in ragione dell'esistenza di un precedente penale ostativo, Crroj ha adito il Tribunale amministrativo regionale che, con sentenza dell'8 aprile 2015, ha respinto il ricorso. Sadiku, nondimeno, ha continuato a servirsi dell'opera di Crroj sino al maggio del 2016 e lo ha, comunque, trattenuto, formalmente, alle sue dipendenze sino al 19 ottobre 2016, data del definitivo licenziamento. In proposito, la Corte di appello ha disatteso le obiezioni svolte dall'imputato in punto di elemento soggettivo sulla scorta della deposizione del consulente di Sadiku, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso di averlo in alcun modo rassicurato in ordine alla liceità del mantenimento in essere del rapporto lavorativo ed ha, anzi, precisato di essere stato informato dell'esito sfavorevole della procedura di regolarizzazione solo il 31 maggio 2016, data a partire dalla quale sono state avviate le pratiche di licenziamento. Ha, ulteriormente, ritenuto l'irrilevanza della professione di innocenza dell'imputato, il quale ha detto di avere confidato sull'intenzione, manifestatagli dal dipendente, di proporre impugnazione avverso la decisione del TAR, ciò che, ha rilevato il collegio altoatesino, non esclude che egli, perfettamente consapevole della portata della decisione del giudice amministrativo, abbia continuato ad occupare Crroj per oltre un anno, cioè fino al 31 maggio 2016, senza neppure aver cura di consultare il professionista di fiducia. Così facendo, la Corte di appello ha offerto un ineccepibile supporto argomentativo alla decisione impugnata, cui il ricorrente replica proponendo una diversa esegesi delle dichiarazioni rese in dibattimento dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (in ordine, tra l'altro, alle comunicazioni ricevute circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed alla relativa tempistica), oltre che da ulteriori testimoni, nonché di alcuni documenti: atti, questi, che, però, non sono stati allegati al ricorso né integralmente trascritti, sì da rendere il ricorso generico per carenza di autosufficienza. Appropriato si palesa, sul punto, il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).Né merita maggiore considerazione, in chiave di apprezzamento del dolo del reato contestato, la delimitazione della durata della condotta illecita, che, pure mutuando la prospettiva del ricorrente, si è protratta quantomeno dal 7 dicembre 2015 (data in cui, decorso il termine per impugnare la sentenza del TAR, il lavoratore sarebbe stato passibile di espulsione) al 23 aprile 2016, ultimo giorno di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. La sentenza impugnata si rileva, del pari, tetragona alle censure difensive laddove esclude che la sussistenza del requisito psicologico del reato possa essere revocata in dubbio in ragione delle rassicurazioni che Crroj avrebbe rivolto al datore di lavoro in ordine all'intenzione di presentare tempestivo ricorso innanzi al Consiglio di Stato, id est di una narrazione che, ove pure rispondente alla realtà, non varrebbe minimamente ad accreditare una professione di buona fede che, ha correttamente osservato la Corte di appello, è in radice smentita dal contegno serbato dall'imprenditore in un arco temporale più che significativo, volto a consentire la prosecuzione di un'attività la cui illiceità era evidente; ciò che, peraltro, sarebbe stato confermato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], se solo l'imputato si fosse, in quel torno di tempo, a lui rivolto. 3. Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha, invero, disatteso la censura articolata dall'imputato con riferimento al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sul rilievo che «l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, in considerazione della durata dell'occupazione irregolare del lavoratore, protrattasi per quasi un anno e mezzo e della protervia con cui l'imputato ha insistito nel mantenere in essere il rapporto di lavoro, ripetutamente chiedendo la riassunzione del Crroj al proprio consulente del lavoro, nonostante le indicazioni contrarie provenienti da quest'ultimo». In questo modo, ha esercitato la discrezionalità riconosciutale in materia di verifica della tenuità del fatto, dopo avere enucleato, in perfetto ossequio al dettato normativo, gli indici a tal fine rilevanti, ma valorizzando, tuttavia, presupposti non correttamente esposti ed apprezzati. Per un verso, infatti, ha stimato in quasi un anno e mezzo la durata del comportamento illecito senza considerare che, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la decisione del TAR, ancora non definitiva, reiettiva dell'istanza di regolarizzazione, il lavoratore viene a trovarsi in una condizione non dissimile da quella di chi abbia adito il giudice amministrativo di primo grado e sia in attesa della relativa pronunzia e che, secondo quanto esposto, in dibattimento, dall'Ispettore del [OSCURATO:PERSONA] (sul punto, cfr. la sentenza di primo grado, pag. 3, penultimo capoverso), si connota per l'attuale pendenza di una controversia in ordine all'irregolarità del lavoratore che, quantomeno nella prassi, determina la sospensione dell'avvio della procedura di espulsione dal territorio nazionale. Il fatto, d'altro canto, che Crroj, a partire dalla primavera del 2016, non abbia più svolto attività lavorativa incide sul complessivo coefficiente di offensività della condotta illecita che, tra il maggio e l'ottobre 2016, si è ridotta al dato formale della costituzione del rapporto di lavoro, cui non ha fatto pendant l'esecuzione della prestazione convenuta. Il precedente rilievo si rivela tanto più pertinente in ragione della natura permanente del reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disposizione che attribuisce rilievo all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento della costituzione del rapporto (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 11048 del 25/02/2010, Hong, Rv. 246783 - 01). Ma vi è di più, giacché, sotto altro aspetto, la Corte di appello ha qualificato come proterva (cioè arrogante, pressante, aggressiva) la richiesta, rivolta da Sadiku al dott. [OSCURATO:PERSONA], di riassumere, dopo il 31 maggio 2016, il lavoratore de quo agitur a dispetto delle difficoltà segnalate dal professionista, iniziativa che, per il contesto in cui si è inserita e le finalità perseguite — oltre che perché assecondata dal destinatario il quale, in forza di autonoma determinazione, si è risolto a formalizzare la nuova assunzione — pare, al contrario, scevra da connotati di particolare disvalore e frutto di colpevole ignoranza del dettato normativo più che di maliziosa propensione ad assicurare a sé ed al lavoratore indebiti vantaggi. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla menzionata causa di non punibilità, con rinvio alla Corte di appello di Trento in vista di un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dai riscontrati vizi logici. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio
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