CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25345/2020R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 833/23/20, depositata il 28/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -IVA -Cessione di oro e preziosi -Regime applicabile.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATOCHE 1. con sentenza n. 833/23/20 del 28 / 0 1 /20 20 la C ommissione tributaria regionale della Campania (di seguito CT R ) rigettava l’impugnazione propostadall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 14962/14/18, che aveva accolto il ricorso di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito, IP ) avverso l’ atto di irrogazione sanzioni, con il quale veniva contestata alla società contribuente la omessa autofatturazione IVA in relazione all’anno d’imposta 2012; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della mancata sottoposizione ad IVA ordinaria di acquisti di oro, argento e pietre preziose (diamanti e zirconi); 1.2. la CTR respingeva l’appello di AE osservando che , al di là di semplici considerazioni, non vi era alcuna prova in ordine all’applicabilità del regime ordinario contestato dall’Ufficio rispetto a quello dell’inversione contabile (cd. reverse charge) ritenuto applicabile da IP ; 2. avverso la sentenza della CT R AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3.IP non si costituiva in giudizio e restava pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primomotivo di ricorso AE deduce violazione dell’art. 17, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 2697 e 2727 ss. cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente invertito l’onere della prova, dovendo la società contribuente fornire la prova che il materiale acquistato sia soggetto alla disciplina del reverse charge;Cons. est. G.M. Nonno 1. il motivo è fondato; 1.1. ai sensi dell’art. 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis , «(…) per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato»; 1.2. orbene, secondo una recente sentenza di questa Corte, «il regime dell'inversione contabile previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, trova fondamento, secondo la disciplina unionale cui quella interna è conformata, nell'esigenza di prevenire il rischio di frodi fiscali, che è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore dell'oro che forma oggetto della fornitura; pertanto, ai fini dell'applicabilità del predetto regime, in luogo di quello diverso del margine concernente il commercio degli oggetti di occasione, è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo, che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma» (Cass. n. 11927 del 06/05/2021; conf. Cass. n. 11106 del 06/04/2022); 1.2.1. in buona sostanza, come chiarisce la motivazione di Cass. n. 11927 del 2021, cit., ciò che rileva ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge è che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma; in caso contrario, si applica il diverso regime del margine; 1.3. nel caso di specie,oggetto di cessione sono oggetti di oro e di argento e pietre preziose (diamanti e zirconi); 1.4. per quanto concerne l’oro, la CTR non ha accertato l’effettiva esistenza dei richiesti requisiti di purezza dell’oro e nemmeno se i menzionati beni siano o meno (in tutto o in parte) direttamente Cons. est. G.M. Nonno funzionali al consumoovvero debbano essere adoperati per la fusione e realizzazione di altri prodotti; 1.4.1. inoltre, il giudice di appello ha erroneamente invertito l’onere probatorio, ponendolo in capo all’Amministrazione finanziaria piuttosto che alla società contribuente, la quale sostiene l’applicabilità del regime speciale del reverse charge, diverso da quello ordinario; 1.5. infine, con riferimento agli altri oggetti preziosi, il regime dell’inversione contabile non trova alcun fondamento normativo; 2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l’impugnazione sul presupposto dell’assenza di questioni nuove, dovendo invece il giudice di appello rivalutare le questioni poste in primo grado; 2.1. il motivo è inammissibile per carenza di interesse; 2.2. le affermazioni della CTR in ordine all’insussistenza di un profilo nuovo e giuridicamente apprezzabile dell’appello non costituisce una autonoma ratio decidendi , ma unicamente un modo per manifestare adesione alla sentenza di primo grado che, di cui è stata (erroneamente) ritenuta la correttezza; 3. in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, rigettato il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composiz