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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08849/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6266/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentantep.t., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a socio unico, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], via Postumian. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ussani d’Escobar, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; e Comune di Napoli, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento –controricorrenti – avverso la sentenza n. 5879/01/19, depositata il 4 luglio 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata sentenza.

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 5879/01/19, depositata il 4 luglio 2019 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento, - emesso dal Comune di Napoli in relazione all’ICIdovuta dalla contribuente per l’anno 2011 - e di una «visura del 19 dicembre 2016, dalla quale emergeva chel'immobile per il quale era richiesto il pagamento dell'Ici risultava classificato come D/7 a far data dal 15 luglio 2004»; 1.1 –a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che: - veniva in rilievo una unità immobiliare destinata ad attività industriale in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio (rapporto di servizio n. 167 del 27 / 2 / 201 4, redatto a seguito di ispezione congiunta condotta dal personale dipendente dell'A.P. e dell'ASL 1 - Sevizio igiene e Medicina del lavoro) , - così come già rilevato dal giudice di prime cure, - era emerso lo svolgimento dell’attività «di falegnameria con macchine elettriche per il taglio, la piallatura e la formazione di incavi del legno, in ambiente fornito di sistema di aspirazione e convogliamento dei residui del legno; di incollaggio di materiali ovattati su materiale di legno eplasti ca ..... in conclusione la sola attività praticata all'interno dei locali visitati èquella precedentemente descritta con l'evidenza che è propedeutica alla cantieristicanavale specificamente all'arredo navale ... »; - correttamente, pertanto, l’unità imm obiliare era stata classata nella categoria D/7, - piuttosto che in quella (esente) E/1, - classamento che, del resto, conseguiva dalla stessa proposta docfa dell’Autorità portuale; - andavano, pertanto, disattesi i primi tre motivi di appello che involgevano «a) la ritenuta legittimità delclassamento; b) la affermata carenza di prova sulla utilizzazione effettiva del bene; c) ladichiarata inammissibilità della impugnazione avverso la visura del 2016;»; - destituite di fondamento rimanevano, poi, le resid ue eccezioni svolte dalla contribuente, in quanto: a) – non era prospettabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale venendo in considerazione un tributo locale, - piuttosto che un tributo armonizzato, - oggetto di accertamento a tavolino e rispe tto al quale non era previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo; b) –la sanzione per l’omessa dichiarazione era stata correttamente determinata dall’Ente impositore (nella misura del 200%)in conformità al dettato normativo (d.lgs. n. 504 del 1992) né era prospettabile il cumulo giuridico con riferimentoa tributi autonomi (ICI e IMU);

2. – [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di seimotivi; - l ’Agenzia delle Entrate e il Comune di Napoli resist ono con controricorso;-fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in basealla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205);

2. -la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia.

P.Q.M.

La Corte, dispone rinviarsia nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica della eventuale definizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6266/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentantep.t., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,a socio unico, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], via Postumian. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ussani d’Escobar, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; e Comune di Napoli, in persona del suo Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via degli Appennini n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento –controricorrenti – avverso la sentenza n. 5879/01/19, depositata il 4 luglio 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssaLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con conferma dell'impugnata sentenza. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 5879/01/19, depositata il 4 luglio 2019 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento, - emesso dal Comune di Napoli in relazione all’ICIdovuta dalla contribuente per l’anno 2011 - e di una «visura del 19 dicembre 2016, dalla quale emergeva chel'immobile per il quale era richiesto il pagamento dell'Ici risultava classificato come D/7 a far data dal 15 luglio 2004»; 1.1 –a fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che: - veniva in rilievo una unità immobiliare destinata ad attività industriale in quanto dalla documentazione acquisita al giudizio (rapporto di servizio n. 167 del 27 / 2 / 201 4, redatto a seguito di ispezione congiunta condotta dal personale dipendente dell'A.P. e dell'ASL 1 - Sevizio igiene e Medicina del lavoro) , - così come già rilevato dal giudice di prime cure, - era emerso lo svolgimento dell’attività «di falegnameria con macchine elettriche per il taglio, la piallatura e la formazione di incavi del legno, in ambiente fornito di sistema di aspirazione e convogliamento dei residui del legno; di incollaggio di materiali ovattati su materiale di legno eplasti ca ..... in conclusione la sola attività praticata all'interno dei locali visitati èquella precedentemente descritta con l'evidenza che è propedeutica alla cantieristicanavale specificamente all'arredo navale ... »; - correttamente, pertanto, l’unità imm obiliare era stata classata nella categoria D/7, - piuttosto che in quella (esente) E/1, - classamento che, del resto, conseguiva dalla stessa proposta docfa dell’Autorità portuale; - andavano, pertanto, disattesi i primi tre motivi di appello che involgevano «a) la ritenuta legittimità delclassamento; b) la affermata carenza di prova sulla utilizzazione effettiva del bene; c) ladichiarata inammissibilità della impugnazione avverso la visura del 2016;»; - destituite di fondamento rimanevano, poi, le resid ue eccezioni svolte dalla contribuente, in quanto: a) – non era prospettabile un difetto di contraddittorio endoprocedimentale venendo in considerazione un tributo locale, - piuttosto che un tributo armonizzato, - oggetto di accertamento a tavolino e rispe tto al quale non era previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo; b) –la sanzione per l’omessa dichiarazione era stata correttamente determinata dall’Ente impositore (nella misura del 200%)in conformità al dettato normativo (d.lgs. n. 504 del 1992) né era prospettabile il cumulo giuridico con riferimentoa tributi autonomi (ICI e IMU); 2. – [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di incorporante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di seimotivi; - l ’Agenzia delle Entrate e il Comune di Napoli resist ono con controricorso;-fissato all’udienza pubblica del 14 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in basealla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della l. n. 197 del 2022; - detta legge, - nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio (art. 1, c. 186), -per quel che qui rileva, ha disposto che: - « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.» (art. 1, c. 197); -«Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (art. 1, c. 205); 2. -la trattazione del ricorso va, dunque, rinviata a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata dalla controversia. P.Q.M. La Corte, dispone rinviarsia nuovo ruolo la trattazione del ricorso ai fini della verifica della eventuale definizi
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