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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03976/2023

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Rep.

DECRETO Ud. sul ricorso 15365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla fusione per incorporazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la 2023 rappresenta e difende; 11 - controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/03/2021; R.G.N. 15365/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 15365-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], risultante dalla fusione per incorporazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la 2023 rappresenta e difende; 11 - controricorrente - avverso la sentenza n. 348/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/03/2021; R.G.N. 15365/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevato che la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha depositato in atti l'accettazione della predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno
Decreto Cassazione n. 03976/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris