CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2020 (dep. il 19 ottobre 2020) la Corte di appello di Torino - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] URBANO, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino del 27 maggio 2018 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto con strappo e furto, unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché dell'URBANO per il primo di detti fatti, con le aggravanti rispettivamente in contestazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile Haiying ZHOU. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato sei motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la carenza e l'illogicità della motivazione della sentenza di appello (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), che si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado e non avrebbe argomentato compiutamente sulle allegazioni difensive. 2.1.2. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ragione della mancata esclusione della fattispecie criminosa in discorso. 2.1.3. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 116 cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dalla norma citata. 2.1.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) a cagione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dalla detta norma sostanziale. 2.1.5. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in ragione della mancata esclusione della circostanza aggravante contemplata dalla norma sostanziale citata. 2.1.6. Con il sesto motivo ha denunciato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) prospettando l'eccessiva misura delle pene e dell'aumento operato ex art. 81, comma 2, cod., pen. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con il quale ha denunciato la violazione della legge penale - segnatamente degli artt. 624-bis, 625, comma 1, nn. 4 e 5 cod. pen. nonché degli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 4 cod. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riguardo alla misura della pena e, in particolare, all'aumento per continuazione. 2.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] URBANO ha presentato un unico motivo, deducendo la «violazione di legge» in quando la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado «nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto». 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso dello stesso imputato (datata 1 aprile 2021). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia da parte dell'imputato (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende - che deve determinarsi in euro cinquecento -, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01) e nella specie non consta - né è stata addotta - la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). 2. Prima di esaminare i motivi di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] URBANO, deve rilevarsi che la requisitoria scritta presentata il 25 ottobre 2021 dal Procuratore generale presso questa Corte ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come previsto dallo stesso articolo, è stata trasmessa dalla Cancelleria lo stesso giorno in via telematica ai difensori per l'eventuale presentazione delle loro conclusioni. Pertanto, considerato che la presentazione e la conseguente comunicazione della requisitoria hanno avuto luogo in un termine di poco inferiore a quello previsto («entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza»: cfr. art. 23, comma 8, cit.) e i difensori nulla hanno dedotto (in particolare in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria), deve ritenersi che le parti private siano state in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02) 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, all'aumento per continuazione della pena detentiva. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello - cui era stata prospettata la misura eccessiva delle pena in concreto inflitta e, in particolare, dell'aumento di mesi tre (rispetto alla pena di anni tre di reclusione per il reato più grave) a titolo di continuazione - sul punto avrebbe fatto erronea applicazione della legge penale e si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado (che aveva dato atto del buon comportamento processuale dell'imputato) e ad assumere che il trattamento sanzionatorio sarebbe mite; in tal modo non avrebbe valorizzato i positivi elementi che si aggiungono al comportamento processuale (confessione, «modesta intensità della condotta» e particolare tenuità del danno, condizione di emarginazione sociale e giovane età), rimanendo priva di motivazione sul punto. 3.1. La Corte di appello ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio relativo anche al [OSCURATO:PERSONA], osservando che allo stesso imputato, recidivo reiterato, fossero già state concesse le attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza) e che la pena inflitta fosse mite, sia con riferimento alla pena base - in effetti irrogata, quanto alla reclusione, nel minimo edittale illo tempore previsto - sia in ordine all'aumento per continuazione. Si tratta di un apprezzamento di merito che, nell'esercizio del potere discrezionale di graduazione della pena devoluto ai Giudici di merito, ha avuto riguardo alla capacità a delinquere dell'imputato (art. 133, comma 2, n. 2), cod. pen.) e deve ritenersi congruo rispetto alle deduzioni in ragione delle quali che la difesa - come esposto - aveva inteso ottenere una riduzione dell'aumento per continuazione, in particolare richiamando: - la confessione, ossia il positivo comportamento processuale già apprezzato dal primo Giudice; - in maniera generica, la limitata gravità del fatto, la particolare tenuità del danno e la condizione di emarginazione sociale dell'imputato; - nonché adducendo, in maniera manifestamente infondata, la giovane età dell'imputato, che al momento del fatto aveva compiuto 32 anni, profilo rispetto al quale non potrebbe disporsi l'annullamento della sentenza impugnata per carenza d'interesse, poiché non potrebbe non sortirne alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] URBANO è stata prospettata la «violazione di legge», rappresentando che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado «nonostante dovesse emettersi sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto». 4.1. Il ricorso in esame non contiene alcuna effettiva censura alla pronuncia impugnata, avendo dedotto una non meglio precisata violazione di legge senza spendere alcuna argomentazione e risultando, dunque, del tutto indeterminato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] URBANO al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ed alla somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende quanto ad [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]