CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro del 13 febbraio 2020, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., perché il 4 dicembre 2015, al solo intento di provocare disagio psicologico a [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'applicazione "WhatsApp", aveva a questi inviato un messaggio vocale della durata di oltre sei minuti, costituito da una sequenza di insulti, minacce, denigrazioni e umiliazioni a lui rivolte. 2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con rifermento all'art. 526 cod. proc. pen., perché il giudice di merito, nel giudicare la penale responsabilità dell'imputata, avrebbe utilizzato un file audio non introdotto nel fascicolo del giudice, anche considerando che né la persona offesa né i testimoni intervenuti avevano fatto riferimento al predetto messaggio vocale e al suo contenuto. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 191 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare l'inutilizzabilità del messaggio vocale del 4 dicembre 2015, non essendo stato acquisito nel fascicolo il relativo supporto telematico. Nel ricorso, infatti, viene evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'acquisizione dei messaggi di "WhatsApp" è condizionata all'acquisizione del supporto telematico contenente il file di riferimento, così che il giudice di merito possa controllarne l'affidabilità. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'unicità della condotta accertata non poteva intendersi come perfezionante il reato in esame, considerando la natura conflittuale dei rapporti intercorsi tra l'imputata e Chessa e il tenore delle conversazioni e dei numerosi messaggi scambiati tra le parti tra il 4 e il 5 dicembre 2015 (in particolare, la ricorrente evidenzia che Chessa in quella notte le aveva inviato 44 messaggi di testo). Come accertato nello stesso provvedimento impugnato, infatti, quello che avvenne fu «una, semplice discussione tra due persone inclini alla discussione», considerando che «il tono di entrambi era chiaramente polemico e tale rimase per tutta la durata dello scambio dei messaggi». L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della ricorrente ha presentato note scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene sussistenti i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 660 cod. pen., essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo quinquennale decorrente dalla data di consumazione del reato (6 settembre 2016). Deve rilevarsi infatti che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, pertanto sussistono i presupposti, discenderti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi rilevare con evidenza dagli atti di causa l'insussistenza del fatto accertato dai giudici di merito: a fronte del maturato effetto estintivo, non può emettersi decisione più favorevole al ricorrente, posto che, dalla lettura della sentenza di condanna, emergono elementi tali da non determinare l'evidenza dell'assenza di responsabilità. Il limite alla applicazione della disposizione di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è strettamente correlato alla natura del giudizio di legittimità, per cui risulta possibile adottare la decisione più favorevole solo nel caso in cui il mero controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato determini la presa d'atto della totale carenza di elementi a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253458), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. La Corte, pertanto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 660 cod. pen., per essere il reato estinto per prescrizione, lasciando ferme le statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizion