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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48354/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità è manifestamente infondato avendo i giudici del merito ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità , non è consentito dalla legge in sede di legittimità perchè tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli dal giudice del merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità è manifestamente infondato avendo i giudici del merito ampiamente esplicitato, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2, 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità , non è consentito dalla legge in sede di legittimità perchè tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri diversi da quelli dal giudice del merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 nov
Sentenza Cassazione n. 48354/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris