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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01695/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27919/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 14 , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nd e per procur a special e allegat a in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente; OGGETTO Fallimento.

Reclamo ex art. 18 l. fall.

Insolvenza.

Ud. 09/11/2022 CC Cron.

R.G.N.27919/2016 Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, intimata; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano n. 3958/2016depositata il 25.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – previa constatazione del mancato deposito della proposta e del piano di concordato preventivo nel termine concesso ai sensi dell’art. 161, comma 6°, legge fall. – dichiar ò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta del Pubblico Ministero, attivato da una segnalazione del giudice dell’esecuzione di un pignoramento presso terz i promosso nei confronti della società. [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo contro la sentenza di fallimento, prospettando alcune irregolarità nello svolgimento del procedimento prefallimentare e contestando l ’accertamento del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza .

La Corte d’Appello di Milanorespinse il reclamo e condannò la reclamant e alla rifusione delle spese di lite.

Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

S i è costituit o con controricorso il F alliment o .

In vista della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., la P rocu ra generale ha depositato le sue motivate conclusioni scritte . [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso denunciano la violazione di alcune norme che regolano il procedimento per l’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo e sono così formulati:1.1.

«art. 360, comma 1, n n . 3 , 4 e 5 , c.p.c. : violazione dell’art. 161, ultimo comma, legge fall. – concessione di un termine inferiore a quello minimo di legge – nullità del procedimento – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio»;

1.2. «art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. : violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 8, legge fall. , in relazione alla valutazione dell’adempimento agli obblighi informativi».

1.3. Questi due motivi, come i due seguenti, ripropongono le medesime censure già mosse in appello contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte d’Appello di Milano ha liquidato in blocco come assorbite dal sopravvenut o accertamento dell’insolvenza edalla conseguente dichiarazione di fallimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che non sia stata autorizzatala proroga del termine concesso per integrare la domanda prenotativa di concordato preventivo con la presentazione della proposta rivolta ai creditori e del piano attestato dall’esperto indipendente.

In particolare, il profilo di illegittimità del diniego della proroga sembra essere ricollegato all’affermazione che il tribunale, per l’integrazione della domanda di concordato, avrebbe con cesso un termin e di cinquantadue giorni e, quindi, inferiore a quello minimo di legge (ma anche massimo, posto che era già pendente la richiesta di fallimento: art. 161, comma 10, legge fall.) di sessantagiorni.

Il secondo motivo denuncia, invece,l’atteggiamento tenuto dal commissario giudiziale, che avrebbe preteso l’immediato deposito di tutta la documentazioneche invece è necessaria solo a corredo della proposta e del piano, segnalando al tribunale un insussistente inadempimento de gli obblighi di informativa periodica di cui all’art. 161, comma 8, legge fall.2.1.

Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

2.1.1. Infondata è l’affermazione che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, per la presentazione della proposta e del piano, un termine di soli cinquantadue giorni.

Infatti, dallo stesso ricorso si apprende che la domanda prenotativa di concordato venne presentata il 1°.2.2016 e che venne concesso il termine al 31.3.2016.

La ricorrente riferisce che il decreto di concessione del termine le venne comunicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché sottintende evidentemente che il dies a quo per la decorrenza fosse quello della comunicazione del decreto e non quello della presentazione (e della pubblicazione al registro imprese) della domanda prenotativa.

Sennonché, è invece corretto interpretare la legge nel senso che il termine per la presentazione della proposta e del piano decorre dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, perché è da quel momento che la domanda produce i suoi effetti nei confronti dei creditori e dei terzi (art. 168 legge fall.).

Ciò che, del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare in questi esatti termini: «Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria» (Cass. n. 29740/2018).

Rimane irrilevante il fatto che il tribunale, indicando la data del 31 marzo , abbia erroneamente calcolato la scadenza de i sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, perché invece – tenuto conto che il 2016 era un anno bisestile, ma che dies a quo non computatur in termine – la scadenza esatta del termine era quella del 1° aprile.

Infatti, da un lato, non è questa la censura contenuta nel motivo di ricorso; dall’altro lato, non risulta che il deposito sia avvenuto entro il termne predetto, mentre la constatazione della mancata integrazione della domanda prenotativa e la dichiaraz ione di fallimento intervennero comunque in data ampiamente successiva alla scadenza del termine (precisamente il 28 aprile)..

2.1.2. Per il resto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché è indirettamente volto a censurare la scelta discrezionaledel tribunale di non concedere la proroga del terminesulla base di valutazion i di merito sottratte al sindacato di legittimità.

Si può aggiungere che nel ricorso nemmeno si ipotizza l’esistenza di «giustificati motivi» (art. 161, comma 6, legge fall.) per concedere la proroga, a parte la (erroneamente prospettata) concessione di un termine inferiore al minimo legale.

2.2. Il secondo motivo è totalmente inammissibile, perché – come ril evato dalla corte d’appello – la questione posta è irrilevante.

2.2.1. Se anche fosse fondata l’imputazioneal commissario giudiziale di avere preteso documenti e informazioni non prescritti dalla legge nella fase del c.d. concordato in bianco (ma ancora una volta, come rilevato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, si pretende così dalla Corte un riesame del merito), in ogni caso tale atteggiamento sarebbe stato ininfluente sull’esito del procedimento, perché il tribunale non abbreviò il termine originariamente fissato (sanzione prevista dall’art. 161, comma 8, legge fall. per l’inadempimento degli obblighi informativi), ma si limitò negare la proroga (scelta che prescinde dall’accertamento dell’inadempimento degli obblighi informativi, essendo invece necessari o l’accertamento in positivo di «giustificati motivi» proprio per concedere la proroga ) e a constatare la mancata presentazione della proposta e del piano alla scadenza del terminefissato.

3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso si concentrano sul procedimento prefallimentaree, in particolare, sulla segnalazione del giudice dell’esecuzione della possibile insolvenza della società al pubblico ministero e sulla richiesta di fallimento di quest’ultimo.

I motivi sono così rubricati:

3.1. «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 , comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la segnalazione del g.o.t. e contraddittorietà della stessa»;

3.2. «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la richiesta di fallimento del p.m. e contraddittorietà della stessa».

4. I due motivi sono inammissibili , dovendosi condividere la considerazione concui li ha accantonati la corte d’appello.

4.1. Sia la segnalazione del giudice dell’esecuzione, sia la successiva richiesta di fallimento del pubblico ministero sono censurate dalla ricorrente sotto un unico profilo, ovverosia per la prospettata insussistenza dell’insolvenza della società e di valide ragioni per sospettare l’insolvenza.

È dunque evidente che non si contesta né che la segnalazione sia pervenuta al p.m.

«dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile» (art. 7, n. 2, legge fall.), né la conseguente legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento (art. 6, comma 1, legge fall.) , in assenza della qual e l a sentenza sare bb e null a perché pronunciata d’ufficio; la ricorrente prospetta soltanto la mancanza del presupposto oggettivo sostanziale per dichiarare il fallimento e, dunque, la correttezza della decisione del tribunale .

Ebbene, delle due l’una: o l’insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento non c’era, e allora è viziata la sentenza ; o l’insolvenza c’era, e allora la sentenza è corretta, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza della percezione dell’insolvenza da parte del giudice dell’esecuzione e delpubblico ministero.

5. I l quinto e ultimo motivo affronta final mente la questione essenziale dell’accertamento dell’insolvenza ed è così formulato: «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 173, comma 2, e 5, comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la segnalazione del g.o.t. e contraddittorietà della stessa».

5.1. La ricorrente afferma che il tribunale e poi la corte d’appello avrebbero violato la disposizione di legge secondo cui «l’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori», rilevando che non c’erano istanze di creditori, né altri segni dell’incapacità di « soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

5.2. La Corte d’Appello di Milano ha rigetto i l reclamo sul punto, rinviando alla «lett.

D della motivazione della sentenza» del tribunale e rilevando che « la reclamante non ha esaminato criticamente alcuno dei dati riportati nel predetto brano della motivazione».

Ha inoltre richiamato specificamente la pendenza dell’esecuzione presso terzie la considerazione del tribunale che l’assegnazione al creditore procedente di un credito di [OSCURATO:SOCIETA]. di valore nominale superiore a quello del credito per cui si procedeva non contraddiceva l’insolvenza , « stante il mancato pagamento da parte del terzo», a sua volta insolvente.Inoltre, la corte d’appello ha ribadito che l’assenza di creditori era smentita anche dall’insinuazione al passivo dell’agente della riscossione erarialeper un «consistente credito».

5.3. Ciò posto, il motivo è infondato, perché non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, non avendo la corte d’appello inteso conferma re la dichiarazione di fallimento a prescindere dal riscontro di segni esteriori di insolvenza, ma avendo al contrario motivatosull’esistenza di tali segni esteriori, sia indicandoli specificamente, sia rinviando alla motivazione del tribunale, con l’aggiunta del rilievo che quella motivazione non era stata fatta oggetto di specifica critica nel reclamo.

E nemmeno la motivazione della corte d’appello è qui censura ta con specifico mezzo di impugnazione, posto che il motivo viene svolto soltanto come denuncia di vizio di violazione della legge sostanziale.

Del resto, sul piano della corretta interpretazione e dell’esatta applicazione della norma di diritto, sarebbe sufficiente l’evidente osservazione che subire un’esecuzione forzata presso terzi fino al l’assegnazione di un proprio credito al creditore procedente –anche a prescindere dal fatto, rilevato dai giudici di merito e non contestato dalla ricorrente, che poi il debitor debitoris è rimasto a sua volta inadempiente – non rappresenta certamente una modalità operativa sulla base della quale si possa afferma re che il debitore è in grado di «soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».

È appena il caso di aggiungere, per concludere, che, una volta esclusa la violazione dei presupposti normativi per la dichiarazione di fallimento, la valutazione in concreto sulla sussistenza dello stato di insolvenzarientra nell’accertamento del fatto che non è sindacabilein sede di legittimità.6.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 7.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27919/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l., elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] di Bruno n. 14 , presso lo studio de lle a vv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nd e per procur a special e allegat a in calce al ricorso, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] 1 S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, piazza d’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente; OGGETTO Fallimento. Reclamo ex art. 18 l. fall. Insolvenza. Ud. 09/11/2022 CC Cron. R.G.N.27919/2016 Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, intimata; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Milano n. 3958/2016depositata il 25.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.11.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – previa constatazione del mancato deposito della proposta e del piano di concordato preventivo nel termine concesso ai sensi dell’art. 161, comma 6°, legge fall. – dichiar ò il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta del Pubblico Ministero, attivato da una segnalazione del giudice dell’esecuzione di un pignoramento presso terz i promosso nei confronti della società. [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo contro la sentenza di fallimento, prospettando alcune irregolarità nello svolgimento del procedimento prefallimentare e contestando l ’accertamento del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza . La Corte d’Appello di Milanorespinse il reclamo e condannò la reclamant e alla rifusione delle spese di lite. Contro tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. S i è costituit o con controricorso il F alliment o . In vista della camera di consiglio fissata ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c., la P rocu ra generale ha depositato le sue motivate conclusioni scritte . [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso denunciano la violazione di alcune norme che regolano il procedimento per l’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo e sono così formulati:1.1. «art. 360, comma 1, n n . 3 , 4 e 5 , c.p.c. : violazione dell’art. 161, ultimo comma, legge fall. – concessione di un termine inferiore a quello minimo di legge – nullità del procedimento – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio»; 1.2. «art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. : violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 8, legge fall. , in relazione alla valutazione dell’adempimento agli obblighi informativi». 1.3. Questi due motivi, come i due seguenti, ripropongono le medesime censure già mosse in appello contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte d’Appello di Milano ha liquidato in blocco come assorbite dal sopravvenut o accertamento dell’insolvenza edalla conseguente dichiarazione di fallimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che non sia stata autorizzatala proroga del termine concesso per integrare la domanda prenotativa di concordato preventivo con la presentazione della proposta rivolta ai creditori e del piano attestato dall’esperto indipendente. In particolare, il profilo di illegittimità del diniego della proroga sembra essere ricollegato all’affermazione che il tribunale, per l’integrazione della domanda di concordato, avrebbe con cesso un termin e di cinquantadue giorni e, quindi, inferiore a quello minimo di legge (ma anche massimo, posto che era già pendente la richiesta di fallimento: art. 161, comma 10, legge fall.) di sessantagiorni. Il secondo motivo denuncia, invece,l’atteggiamento tenuto dal commissario giudiziale, che avrebbe preteso l’immediato deposito di tutta la documentazioneche invece è necessaria solo a corredo della proposta e del piano, segnalando al tribunale un insussistente inadempimento de gli obblighi di informativa periodica di cui all’art. 161, comma 8, legge fall.2.1. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1.1. Infondata è l’affermazione che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso, per la presentazione della proposta e del piano, un termine di soli cinquantadue giorni. Infatti, dallo stesso ricorso si apprende che la domanda prenotativa di concordato venne presentata il 1°.2.2016 e che venne concesso il termine al 31.3.2016. La ricorrente riferisce che il decreto di concessione del termine le venne comunicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché sottintende evidentemente che il dies a quo per la decorrenza fosse quello della comunicazione del decreto e non quello della presentazione (e della pubblicazione al registro imprese) della domanda prenotativa. Sennonché, è invece corretto interpretare la legge nel senso che il termine per la presentazione della proposta e del piano decorre dal momento della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, perché è da quel momento che la domanda produce i suoi effetti nei confronti dei creditori e dei terzi (art. 168 legge fall.). Ciò che, del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare in questi esatti termini: «Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall’art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria» (Cass. n. 29740/2018). Rimane irrilevante il fatto che il tribunale, indicando la data del 31 marzo , abbia erroneamente calcolato la scadenza de i sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, perché invece – tenuto conto che il 2016 era un anno bisestile, ma che dies a quo non computatur in termine – la scadenza esatta del termine era quella del 1° aprile. Infatti, da un lato, non è questa la censura contenuta nel motivo di ricorso; dall’altro lato, non risulta che il deposito sia avvenuto entro il termne predetto, mentre la constatazione della mancata integrazione della domanda prenotativa e la dichiaraz ione di fallimento intervennero comunque in data ampiamente successiva alla scadenza del termine (precisamente il 28 aprile).. 2.1.2. Per il resto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché è indirettamente volto a censurare la scelta discrezionaledel tribunale di non concedere la proroga del terminesulla base di valutazion i di merito sottratte al sindacato di legittimità. Si può aggiungere che nel ricorso nemmeno si ipotizza l’esistenza di «giustificati motivi» (art. 161, comma 6, legge fall.) per concedere la proroga, a parte la (erroneamente prospettata) concessione di un termine inferiore al minimo legale. 2.2. Il secondo motivo è totalmente inammissibile, perché – come ril evato dalla corte d’appello – la questione posta è irrilevante. 2.2.1. Se anche fosse fondata l’imputazioneal commissario giudiziale di avere preteso documenti e informazioni non prescritti dalla legge nella fase del c.d. concordato in bianco (ma ancora una volta, come rilevato dalla Procura generale nelle sue conclusioni, si pretende così dalla Corte un riesame del merito), in ogni caso tale atteggiamento sarebbe stato ininfluente sull’esito del procedimento, perché il tribunale non abbreviò il termine originariamente fissato (sanzione prevista dall’art. 161, comma 8, legge fall. per l’inadempimento degli obblighi informativi), ma si limitò negare la proroga (scelta che prescinde dall’accertamento dell’inadempimento degli obblighi informativi, essendo invece necessari o l’accertamento in positivo di «giustificati motivi» proprio per concedere la proroga ) e a constatare la mancata presentazione della proposta e del piano alla scadenza del terminefissato. 3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso si concentrano sul procedimento prefallimentaree, in particolare, sulla segnalazione del giudice dell’esecuzione della possibile insolvenza della società al pubblico ministero e sulla richiesta di fallimento di quest’ultimo. I motivi sono così rubricati: 3.1. «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 , comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la segnalazione del g.o.t. e contraddittorietà della stessa»; 3.2. «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la richiesta di fallimento del p.m. e contraddittorietà della stessa». 4. I due motivi sono inammissibili , dovendosi condividere la considerazione concui li ha accantonati la corte d’appello. 4.1. Sia la segnalazione del giudice dell’esecuzione, sia la successiva richiesta di fallimento del pubblico ministero sono censurate dalla ricorrente sotto un unico profilo, ovverosia per la prospettata insussistenza dell’insolvenza della società e di valide ragioni per sospettare l’insolvenza. È dunque evidente che non si contesta né che la segnalazione sia pervenuta al p.m. «dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile» (art. 7, n. 2, legge fall.), né la conseguente legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento (art. 6, comma 1, legge fall.) , in assenza della qual e l a sentenza sare bb e null a perché pronunciata d’ufficio; la ricorrente prospetta soltanto la mancanza del presupposto oggettivo sostanziale per dichiarare il fallimento e, dunque, la correttezza della decisione del tribunale . Ebbene, delle due l’una: o l’insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento non c’era, e allora è viziata la sentenza ; o l’insolvenza c’era, e allora la sentenza è corretta, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza della percezione dell’insolvenza da parte del giudice dell’esecuzione e delpubblico ministero. 5. I l quinto e ultimo motivo affronta final mente la questione essenziale dell’accertamento dell’insolvenza ed è così formulato: «art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 173, comma 2, e 5, comma 2, legge fall. – mancanza dei presupposti per la segnalazione del g.o.t. e contraddittorietà della stessa». 5.1. La ricorrente afferma che il tribunale e poi la corte d’appello avrebbero violato la disposizione di legge secondo cui «l’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori», rilevando che non c’erano istanze di creditori, né altri segni dell’incapacità di « soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». 5.2. La Corte d’Appello di Milano ha rigetto i l reclamo sul punto, rinviando alla «lett. D della motivazione della sentenza» del tribunale e rilevando che « la reclamante non ha esaminato criticamente alcuno dei dati riportati nel predetto brano della motivazione». Ha inoltre richiamato specificamente la pendenza dell’esecuzione presso terzie la considerazione del tribunale che l’assegnazione al creditore procedente di un credito di [OSCURATO:SOCIETA]. di valore nominale superiore a quello del credito per cui si procedeva non contraddiceva l’insolvenza , « stante il mancato pagamento da parte del terzo», a sua volta insolvente.Inoltre, la corte d’appello ha ribadito che l’assenza di creditori era smentita anche dall’insinuazione al passivo dell’agente della riscossione erarialeper un «consistente credito». 5.3. Ciò posto, il motivo è infondato, perché non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge, non avendo la corte d’appello inteso conferma re la dichiarazione di fallimento a prescindere dal riscontro di segni esteriori di insolvenza, ma avendo al contrario motivatosull’esistenza di tali segni esteriori, sia indicandoli specificamente, sia rinviando alla motivazione del tribunale, con l’aggiunta del rilievo che quella motivazione non era stata fatta oggetto di specifica critica nel reclamo. E nemmeno la motivazione della corte d’appello è qui censura ta con specifico mezzo di impugnazione, posto che il motivo viene svolto soltanto come denuncia di vizio di violazione della legge sostanziale. Del resto, sul piano della corretta interpretazione e dell’esatta applicazione della norma di diritto, sarebbe sufficiente l’evidente osservazione che subire un’esecuzione forzata presso terzi fino al l’assegnazione di un proprio credito al creditore procedente –anche a prescindere dal fatto, rilevato dai giudici di merito e non contestato dalla ricorrente, che poi il debitor debitoris è rimasto a sua volta inadempiente – non rappresenta certamente una modalità operativa sulla base della quale si possa afferma re che il debitore è in grado di «soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni». È appena il caso di aggiungere, per concludere, che, una volta esclusa la violazione dei presupposti normativi per la dichiarazione di fallimento, la valutazione in concreto sulla sussistenza dello stato di insolvenzarientra nell’accertamento del fatto che non è sindacabilein sede di legittimità.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di legittimità, che si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 7.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell ’ ulte
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