CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 settembre 2024
Cassazione n. 47331/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in forza di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10/11/2016 perché accusato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 1.2. In ambito cautelare erano state evidenziate le risultanze dell'attività captativa effettuata, da cui erano emersi i frequenti contatti e i solidi legami del Correale con [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca Tropea, a sua volta assoggettata alla cosca Trapasso. 1.3. Condannato in primo grado, con sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro in data 18/12/2018, l'imputato veniva assolto dal reato contestato, per insussistenza del fatto, in data 15/11/2020 (sentenza divenuta irrevocabile in data 01/04/2021). 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro propone ricorso il difensore dell'istante che deduce violazione di legge per mancanza del dolo o della colpa grave, nonché contraddittorietà rispetto alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro la quale ha assolto l'imputato in ragione del fatto che egli non era mai stato presente nei delitti posti in essere dall'associazione Tropea e che le intercettazioni a suo carico non davano conto di una sua condotta partecipativa al sodalizio mafioso. Sottolinea, in particolare, come la pronuncia assolutoria abbia accolto i rilievi difensivi secondo cui i comportamenti del Correale trovavano spiegazione nel rapporto di parentela intercorrente tra il predetto e gli altri soggetti appartenenti alla famiglia Tropea, non avendo egli mai avuto rapporti con gli altri sodali, risolvendosi i suoi legami unicamente all'interno della compagine familiare. Anche con riguardo alle conversazioni intercettate, unici elementi di rimprovero indiziario, la Corte di merito ha escluso qualsiasi responsabilità del ricorrente. Il difensore offre spiegazioni alternative delle condotte ritenute ostative dal Giudice della riparazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria del 05/09/2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. 2. La Corte territoriale ha ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione, nella condotta dell'istante come emersa dalle anzidette risultanze, osservando che, sebbene assolto dal reato contestatogli, egli aveva comunque manifestato consapevole connivenza, fornendo aiuti e collaborazione a membri della cosca di 'ndrangheta Arena, che non poteva non sospettare fossero implicati in attività illecite, visto che Renzo e [OSCURATO:PERSONA] erano agli arresti domiciliari. Ha evidenziato, con motivazione congrua, come l'odierno istante tenesse comportamenti sintomatici, in un contesto di ‘ndrangheta, di fedeltà e obbedienza verso gli esponenti della cosca [es. rispondeva al telefono per [OSCURATO:PERSONA] (conv. del 19.8.20213), oppure si recava diverse volte a trovare l'altro esponente della ‘ndrina, [OSCURATO:PERSONA], mentre era agli arresti domiciliari ricevendo richieste di servigi (conv. del 26.10.2013; 12.1.2014 e 27.2.2014)]. La motivazione si appalesa immune dalle sollevate censure, avendo il Giudice della riparazione congruamente osservato come tali condotte fossero idonee ad essere intese quali indizi di partecipazione al sodalizio criminale, nonché argomentando sulla consapevolezza dell'odierno istante circa le condotte illecite dei suoi parenti attraverso il richiamo dell'episodio in cui veniva incaricato di controllare chi fosse l'occupante di un autovettura che insisteva sulla strada dove si trova l'abitazione dello zio ristretto ai domiciliari (conv. del 31.8.2013), rivelatore di una consapevolezza circa il controllo del territorio da parte dei parenti. Si tratta di circostanza che, pur stimata insufficiente nel giudizio penale a fornire la prova, al di là del ragionevole dubbio, della partecipazione dell'istante all'associazione, la Corte di appello - con l'autonomia propria del giudizio di riparazione (il cui unico limite è rappresentato dal non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate, cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039) - ha reputato, unitamente agli altri elementi, idonea a dimostrare la consapevolezza in capo al Correale dell'attività illecita dei parenti. In sostanza, il Giudice della riparazione ha fatto buon governo della costante giurisprudenza secondo cui "le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate" (ex multis, Sez. 4, n. 29550 del 5.6.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475). Nel caso in esame, la Corte di appello non solo ha spiegato in modo puntuale le ragioni della consapevolezza dell'istante circa l'attività criminale dei prossimi congiunti, ma ha altresì chiarito come le condotte del richiedente non potessero dirsi necessitate dal tautologico richiamo a ragioni familiari. Si tratta di condotte di connivenza e contiguità, aventi effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato, congruamente ritenute rilevanti dalla Corte di appello ai fini della esclusione dell'indennizzo, in quanto chiara espressione di una condotta gravemente imprudente che, seppure non sufficiente ad integrare il reato contestato, può considerarsi idonea ad ingenerare l'apparenza di un coinvolgimento nell'attività criminosa, con sicuro rilevo ai fini della esclusione della riparazione. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così de