Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:189
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]132/01
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Dumping – Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza – Interesse comunitario – Ricorso di annullamento»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 8 luglio 2003
Massime della sentenza
1..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Sussistenza di un interesse comunitario
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 4, 11, nn. 2, 5 e 9, e 21)
2..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Valutazione dell'interesse comunitario – Portata dell'obbligo di motivazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21)
3..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione di elementi provenienti da fonti diverse da quelle menzionate all'art. 21, n. 2, del regolamento antidumping
di base – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 2)
4..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Necessità di una nuova ponderazione dei vari interessi pertinenti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21)
5..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Potere di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione dei dati relativi al periodo anteriore all'instaurazione delle misure antidumping – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21)
6..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Invio di questionari – Presa in considerazione di risposte inviate dopo la scadenza del termine – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, nn. 2─5)
7..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Adozione di misure o riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Criteri di valutazione del carattere rappresentativo delle informazioni comunicate da utilizzatori
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 5)
8..
Procedura – Misure istruttorie – Domanda di produzione di documenti – Documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] – Comunicazione esclusa salvo circostanze eccezionali – Onere della prova incombente al richiedente – Applicazione alla relazione comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA] al comitato consultivo ai sensi dell'art. 21, n. 5, del regolamento
n. 384/96
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 65, lett. b); regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 5]
9..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Presa in considerazione delle opinioni degli utilizzatori, anche non corroborate da elementi di prova – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21, n. 7)
10..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Obbligo di tenere riunioni di confronto – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 6, n. 6, e 21, nn. 3, 4 e 6)
11..
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure giunte a scadenza – Valutazione dell'interesse comunitario – Necessità di prendere in considerazione l'effetto cumulativo delle misure antidumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 21)
1.
Il presupposto dell'interesse comunitario previsto dagli artt. 9, n. 4, e 21, del regolamento antidumping di base n. 384/96
dev'essere parimenti preso in considerazione quando nell'ambito di un riesame si tratta di decidere di lasciare in vigore
misure in scadenza. Infatti, se è vero che l'art. 11, n. 2, del regolamento di base non menziona esplicitamente l'interesse comunitario fra le
condizioni per il mantenimento in vigore di una misura in scadenza, dai nn. 5 e 9 dello stesso articolo si può dedurre che
le condizioni per lasciare in vigore una misura in scadenza sono, mutatis mutandis, le stesse necessarie per istituire nuove
misure. Ne risulta che il regolamento di base non attribuisce ad un'industria comunitaria denunciante un diritto all'istituzione di
misure di protezione anche ove sia stata accertata l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio. Del pari, tale industria
comunitaria non ha diritto al mantenimento in vigore di una misura in scadenza, anche ove sia stata constatata la probabilità
di persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Infatti, misure del genere possono essere istituite o mantenute
in vigore solo quando sia stato ulteriormente accertato, a norma degli artt. 9, n. 4, e 21 del regolamento di base, che esse
sono giustificate nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. v. punti 38-42, 44
2.
L'esame dell'interesse comunitario conformemente all'art. 21 del regolamento antidumping di base n. 384/96 necessita di una
stima delle probabili conseguenze sia dell'applicazione sia della disapplicazione delle misure previste per l'interesse dell'industria
comunitaria e per gli altri interessi in gioco, in particolare quelli delle varie parti menzionate in questo stesso articolo.
Tale stima implica un pronostico fondato su ipotesi relative ad eventi futuri, il quale comporta la valutazione di situazioni
economiche complesse. Inoltre, la valutazione dell'interesse comunitario richiede la ponderazione degli interessi delle varie parti interessate
e dell'interesse generale e quindi dipende da scelte di politica economica. A tale riguardo, l'ultima frase del n. 1 dell'art. 21,
secondo la quale le autorità possono rinunciare ad applicare misure se «concludono che l'applicazione di tali misure non è
nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]», obbliga in particolare la [OSCURATO:PERSONA] a rendere trasparente tale ponderazione degli interessi
e a motivare le proprie conclusioni, illustrando i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le
considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto tenuta a motivare il suo giudizio in
modo sufficientemente preciso e dettagliato per consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo giurisdizionale
in merito a tale decisione. Ciò premesso, spetta al giudice comunitario, allorché esso è investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che chiude un procedimento antidumping per motivi connessi all'interesse comunitario, verificare il rispetto
delle norme procedurali, l'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, l'assenza di errori
di diritto e di errori manifesti nella valutazione di tali fatti o l'assenza di sviamento di potere. Per contro, non spetta
al giudice comunitario sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni competenti ad operare tale scelta. v. punti 47-50
3.
Le disposizioni dell'art. 21, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96 hanno in particolare lo scopo di individuare
i presupposti che obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione le informazioni fornite dalle parti interessate menzionate
in questo stesso paragrafo. Per contro, tali disposizioni non intendono vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione
altri elementi, che possono essere pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse comunitario, che non sono stati portati
a sua conoscenza secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'art. 21 del regolamento di base. Infatti, spetta alla
[OSCURATO:PERSONA] decidere quanto più obiettivamente possibile se una misura di protezione è conforme all'interesse comunitario.
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non solo ha il diritto, ma anche l'obbligo di impegnarsi in una complessiva valutazione
della situazione del mercato interessato dalle misure e degli altri mercati sui quali tali misure producono i loro effetti.
Ciò implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere in considerazione qualsiasi elemento che possa essere pertinente per la sua
valutazione, indipendentemente dalla fonte da cui proviene, purché si accerti che sia rappresentativo e affidabile. v. punti 53-54
4.
Una nuova ponderazione degli interessi pertinenti per la valutazione dell'interesse comunitario al fine di decidere se talune
misure antidumping possono essere mantenute in vigore oltre i cinque anni per i quali sono state adottate non è necessaria
solamente quando gli effetti delle misure sugli utilizzatori sono particolarmente negativi o quando l'evoluzione del mercato
in questione durante il periodo di applicazione delle misure è diversa da quella considerata al momento in cui queste sono
state istituite. Anche quando gli effetti delle misure rispecchiano pienamente le previsioni delle istituzioni, nondimeno
i vari interessi in gioco sono stati ponderati, inizialmente, preventivando una durata limitata delle misure. Tale ponderazione
iniziale non è quindi più direttamente pertinente, per definizione, quando si tratta di decidere di mantenere in vigore le
misure oltre il termine inizialmente previsto. v. punto 58
5.
Nell'ambito del riesame di misure antidumping giunte a scadenza, l'ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nella valutazione
dell'interesse comunitario riguarda altresì gli elementi che essa prende in considerazione per valutare gli effetti delle
misure per l'industria comunitaria e per gli altri gruppi i cui interessi sono rilevanti per la valutazione dell'interesse
comunitario. A tale proposito, non si può qualificare come manifestamente errata la considerazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo
la quale è pertinente, ai fini della sua analisi dell'interesse comunitario, comparare la situazione durante l'applicazione
delle misure in scadenza con quella precedente. Infatti, un'analisi completa dei dati passati, compresi quelli afferenti al
periodo precedente l'instaurazione delle misure, può solo rafforzare la validità della valutazione prospettica dell'interesse
comunitario che la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di effettuare nell'ambito del riesame. v. punti 67-68
6.
Le disposizioni dell'art. 21, nn. 2─5, del regolamento antidumping di base n. 384/96 obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in
considerazione le informazioni fornite dalle parti interessate secondo i criteri da esse stabiliti, ma esse non intendono
impedirle di prendere in considerazione altri elementi pertinenti, anche se questi ultimi non sono stati portati a sua conoscenza
secondo le modalità previste. Ne consegue che non è illegittimo che la [OSCURATO:PERSONA] invii questionari ad utilizzatori e a loro associazioni, sebbene l'art. 21
non la autorizzi esplicitamente in merito. Infatti, la prassi di inviare simili questionari è conforme ai principi di buona
amministrazione e allo scopo dell'art. 21, n. 2, del regolamento di base. In mancanza di disposizioni che disciplinino espressamente
l'invio di simili questionari, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale sull'opportunità di farlo, sulla scelta dei
destinatari e sulle relative modalità. Tale potere discrezionale le consente anche di scegliere il momento opportuno per l'invio
dei questionari e di prendere o meno in considerazione le risposte ai questionari presentate dopo la scadenza del termine
da essa fissato. v. punti 78-81
7.
In materia di difesa contro le pratiche di dumping, il carattere rappresentativo, per la valutazione dell'interesse comunitario,
di quanto presentato dagli utilizzatori che hanno fornito informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] non dipende dal numero di questi e
dalle quote di mercato che essi detengono. Per decidere se informazioni fornite da un ristretto numero di aziende sono rappresentative
per il settore interessato, bisogna piuttosto sapere se tali aziende costituiscono un campione tipico delle varie categorie
di operatori di tale settore. v. punto 90
8.
La natura riservata o interna di un documento, come quello comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al comitato consultivo ai sensi dell'art. 21,
n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96, non costituisce un ostacolo assoluto a che il Tribunale possa disporre
la sua presentazione a titolo di misura istruttoria. Tuttavia, nel corso del procedimento davanti al giudice comunitario,
documenti interni delle istituzioni non sono comunicati ai ricorrenti, a meno che non lo richiedano circostanze eccezionali
del caso di specie, sulla base di gravi indizi che essi sono tenuti a fornire. v. punto 94
9.
L'art. 21, n. 7, del regolamento antidumping di base n. 384/96 non può essere interpretato nel senso che esso osta a che la
[OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione le opinioni degli utilizzatori né nel senso che tali opinioni, per poter essere considerate,
devono essere avvalorate da elementi di prova. Infatti, tale disposizione stabilisce i presupposti in base ai quali le parti interessate possono avvalersi del diritto a
che le informazioni da loro fornite siano prese in considerazione, ma non ha lo scopo di limitare gli elementi di cui le istituzioni
possono tener conto ai fini della valutazione dell'interesse comunitario. v. punti 104-105
10.
L'art. 6, n. 6, del regolamento antidumping di base n. 384/96, che prevede la tenuta di riunioni di confronto tra le parti
aventi interessi contrari, non è applicabile nell'ambito dell'esame dell'interesse comunitario a norma dell'art. 21, n. 6,
del detto regolamento. Infatti i nn. 3, 4 e 6 dell'art. 21 di quest'ultimo regolamento accordano alle parti che essi menzionano
un diritto specifico di essere sentite sull'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e costituiscono pertanto disposizioni procedurali speciali
che garantiscono pienamente il diritto delle dette parti di essere ascoltate e che non hanno bisogno di essere accompagnate
dall'applicazione dell'art. 6, n. 6, del regolamento di base. v. punti 117-118, 121
11.
Nell'ambito del riesame di misure antidumping in scadenza, la presa in considerazione, per valutare l'interesse comunitario,
dell'effetto cumulativo delle misure, oltre ad essere giustificata, è necessaria. Infatti, la riduzione dei profitti dell'industria
utilizzatrice, dovuta a materie prime più care, ha ripercussioni sul valore delle azioni di tali aziende e sulle condizioni
alle quali esse possono reperire il capitale necessario per fare investimenti. Tali parametri sono influenzati dalle prospettive
di redditività dell'industria utilizzatrice a medio e lungo periodo, ed è evidente che misure antidumping possono produrre
un effetto cumulativo al riguardo. v. punto 173
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
8 luglio 2003
(1)
«Dumping – Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza – Interesse comunitario – Ricorso di annullamento»
Nella causa T-132/01,
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Bruxelles (Belgio),
Péchiney électrométallurgie
, con sede in Courbevoie (Francia),
[OSCURATO:PERSONA] AB
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Svezia),
Ferroatlántica, SL
, con sede in Madrid (Spagna), rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,
ricorrenti,
sostenute da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
, rappresentato dalla sig.ra L. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. P. Bentley, barrister,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
TNC Kazchrome
, con sede in Almaty (Kazakistan)e da
Alloy 2000 SA
, con sede in Strassen (Lussemburgo),rappresentate dagli avv.ti J. Flynn, J. Magnin e S. Mills,
intervenienti,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2001, 2001/230/CE,
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica
popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36), per quanto riguarda le importazioni
originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dai sigg. N. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA], A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I ─ Fatti della controversia
1
A partire dall'inizio degli anni '80, sono state istituite misure antidumping contro importazioni di ferrosilicio originarie
di alcuni paesi terzi. Nel 1983 sono state istituite misure riguardanti le importazioni originarie del Venezuela. Le importazioni
originarie del Brasile e dell'Unione sovietica erano oggetto del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 1987, n. 2409,
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silicio originarie del Brasile e che accetta gli
impegni offerti dalla società brasiliana Italmagnésio SA e dall'esportatore sovietico Promsyrio-Import (GU 1987, L 219, pag. 24).
Con regolamento (CEE) n. 3650/87, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-silicio
originario del Brasile (GU L 343, pag. 1). Nel febbraio 1990, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 341/90 (GU L 38, pag. 1),
ha accettato alcuni impegni e istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda,
della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia, fatta eccezione per quelle effettuate a partire da vendite
ai fini dell'esportazione nella [OSCURATO:PERSONA] da parte di società i cui impegni erano stati accettati. Tali misure sono state integrate
ed estese ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1993, n. 3359, che istituisce misure antidumping modificate
sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della
Svezia, del Venezuela e del Brasile (GU L 302, pag. 1). Le misure istituite sulle importazioni provenienti dall'Islanda, dalla
Norvegia e dalla Svezia sono state sospese a decorrere dal 1° gennaio 1994 mediante regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
1993, n. 5, relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi EFTA (GU L 3, pag. 1).
2
Il 17 marzo 1994, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 621, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese (GU L 77, pag. 48).
3
Il 14 dicembre 1992, con regolamento (CE) n. 364 (GU L 369, pag. 1), è stato inoltre istituito un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto. Tale dazio è scaduto a seguito della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 4 giugno 1999, 1999/426/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio
originario dell'Egitto e della Polonia (GU L 166, pag. 91), poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto improbabile la reiterazione
del pregiudizio. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] contro quest'ultima decisione è stato respinto con sentenza del Tribunale 20
giugno 2001, causa T-188/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1757; in prosieguo: la
sentenza [OSCURATO:PERSONA] I).
4
Il 10 giugno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping istituite mediante
i regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 (GU 1998, C 177, pag. 4).
5
Successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una domanda di riesame delle misure
in scadenza, ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa
contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo:
il
regolamento di base), per quanto riguarda le importazioni originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia,
dell'Ucraina e del Venezuela.
6
Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare
un riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato un avviso di apertura della
detta procedura sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
(GU 1998, C 382, pag. 9) e ha avviato un'inchiesta. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo
compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998 (in prosieguo: il
periodo dell'inchiesta). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1994 fino al termine del periodo dell'inchiesta. Ai fini della valutazione
dell'interesse comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a un'analisi a partire dal 1987 fino al periodo dell'inchiesta.
7
In conformità all'art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base, le misure istituite nei confronti delle importazioni
oggetto della domanda di riesame sono rimaste in vigore in attesa del risultato del riesame.
8
L'inchiesta è durata più di due anni, a causa, secondo le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA], delle difficoltà incontrate nel raccogliere
talune informazioni, in relazione al gran numero di paesi interessati e al mutamento di struttura della [OSCURATO:PERSONA] intervenuto
con l'ingresso dei nuovi Stati nel 1995, e del periodo di tempo concesso alle parti per presentare le loro osservazioni, dovuto
alla complessità dell'analisi dell'interesse comunitario.
9
Nel documento 28 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato i fatti e gli elementi essenziali in base ai quali s'intendeva
raccomandare che le misure fossero lasciate scadere (in prosieguo: il
disclosure document).
10
Il 21 febbraio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle
importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina
e del Venezuela (GU L 84, pag. 36; in prosieguo: la
decisione impugnata).
11
In tale decisione si afferma che, in esito al riesame effettuato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, quanto alle importazioni
di ferrosilicio proveniente dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina, la scadenza delle misure favorirebbe
la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il punto 129 dei motivi della decisione controversa così recita:
Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito
al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina potrebbero aumentare
notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe.
Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della
redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda
il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli.
12
[OSCURATO:PERSONA] esaminava successivamente se il mantenimento delle misure antidumping rispondesse all'interesse generale della
[OSCURATO:PERSONA]. Nell'ambito di tale valutazione ha tenuto in considerazione diversi elementi, vale a dire, in primo luogo, il fatto
che l'industria comunitaria non era stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987 né
aveva potuto beneficiare, in termini di quote di mercato, della cessazione delle attività di precedenti produttori comunitari
e, in secondo luogo, del fatto che i produttori comunitari di acciaio avevano dovuto sostenere costi supplementari collegati
alle misure antidumping durante il periodo di validità di dette misure.
13
Ai punti 153 e 154 della motivazione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: (153) Di conseguenza, sebbene gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria non possano essere valutati
con precisione, e benché l'esperienza passata dimostri che non è garantito che il mantenimento delle misure apporti benefici
sostanziali all'industria comunitaria, è evidente che l'industria siderurgica ha dovuto sostenere nel lungo periodo effetti
cumulativi negativi che verrebbero ad essere indebitamente prolungati qualora le misure venissero mantenute.(154) Pertanto, dopo aver effettuato una valutazione dell'eventuale impatto derivante dal mantenimento o dall'abrogazione
delle misure sui diversi interessi in gioco, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto
chiaramente concludere che il mantenimento delle misure in vigore sarebbe contrario agli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza,
tali misure devono essere lasciate scadere.
14
Per tali motivi, il dispositivo della decisione impugnata dispone la chiusura del procedimento antidumping di cui trattasi
e, di conseguenza, la scadenza delle misure relative alle importazioni in esame.
II ─ Procedimento e conclusioni delle parti
15
Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2001, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
16
Con separato atto, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, esse hanno proposto anche una domanda diretta,
in via principale, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa nella parte in cui essa chiude il
procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e
dell'Ucraina e l'ingiunzione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di ripristinare i dazi antidumping istituiti per mezzo dei
regolamenti nn. 3359/93 e 621/94; in subordine, è stato chiesto che si ingiungesse alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre agli importatori
di ferrosilicio originario dei suddetti quattro paesi il deposito di una cauzione corrispondente ai dazi antidumping istituiti
dai suddetti regolamenti e l'assoggettamento delle proprie importazioni a registrazione, o, in ulteriore subordine, di imporre
ai suddetti importatori l'assoggettamento a registrazione delle proprie importazioni.
17
Con atto separato, depositato in cancelleria sempre in pari data, le ricorrenti hanno proposto, inoltre, una domanda diretta
ad ottenere che il Tribunale decidesse mediante un procedimento accelerato a norma dell'art. 76 bis del regolamento del Tribunale.
Tale domanda è stata respinta con decisione 12 luglio 2001 della Seconda Sezione ampliata.
18
Con ordinanza 1° agosto 2001, causa T-132/01 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2307), il presidente del Tribunale
ha disposto che le importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina fossero
assoggettate a registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.
19
Con ordinanza 14 dicembre 2001, causa C-404/01 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10367), il presidente della
Corte ha annullato l'ordinanza del presidente del Tribunale 1° agosto 2001 e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.
20
Con ordinanza 27 febbraio 2002, causa T-132/01 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-777), il presidente del Tribunale
ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori.
21
Con ordinanza 6 novembre 2001 del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è stato ammesso
a intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 7 gennaio 2002 del presidente della Seconda Sezione
ampliata del Tribunale, le imprese TNC Kazchrome e Alloy 2000 S.A. sono state ammesse a intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
Le ricorrenti hanno chiesto, a norma dell'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, che talune informazioni riservate,
contenute nella domanda di procedimento accelerato, siano escluse dalla comunicazione agli intervenienti. Esse hanno presentato
una versione non riservata di tale memoria. La comunicazione agli intervenienti dei documenti procedurali è stata limitata
a tale versione non riservata. Gli intervenienti non hanno sollevato eccezioni in proposito. Essi hanno depositato le loro
memorie nel termine loro imposto a tal fine.
22
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia,
dell'Ucraina e del Kazakistan;
annullare la decisione impugnata per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia,
dell'Ucraina e del Kazakistan;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare le ricorrenti alle spese.
condannare le ricorrenti alle spese.
24
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso ricevibile;
dichiarare il ricorso ricevibile;
─
accogliere le conclusioni delle ricorrenti;
accogliere le conclusioni delle ricorrenti;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
Gli intervenienti TNC Kazchrome e Alloy 2000 SA chiedono che il Tribunale voglia:
─
respingere il ricorso;
respingere il ricorso;
─
condannare le ricorrenti alle spese sostenute dagli intervenienti.
condannare le ricorrenti alle spese sostenute dagli intervenienti.
III ─ In diritto
26
Le ricorrenti articolano le loro censure in due motivi tratti, da un lato, dalla violazione degli artt. 11, n. 2, 21 e 6,
n. 6, del regolamento di base nonché dei diritti della difesa nella determinazione dell'interesse comunitario e, dall'altro,
da errori manifesti di valutazione nell'analisi dell'interesse comunitario. In sostanza, le censure dedotte nell'ambito di
tali due motivi possono essere ripartite in cinque gruppi. In primo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver
preso in considerazione, nell'ambito della sua valutazione dell'interesse comunitario, taluni elementi in violazione degli
artt. 11, n. 2, e 21 del regolamento di base [dalla prima alla quarta parte del primo motivo, v., infra, lett. b)]. In secondo
luogo, le ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 6, n. 6, del regolamento di base nonché dei diritti della difesa, in
quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di organizzare una riunione di confronto con gli utilizzatori [quinta parte del primo motivo,
v., infra, lett. c)]. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva rimettere in discussione le conclusioni
relative all'interesse comunitario adottate dal Consiglio allorché sono state istituite le misure [prima parte del secondo
motivo, v., infra, lett. a)]. In quarto luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso vari errori manifesti
di valutazione nell'analisi dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] [dalla seconda alla quarta parte del secondo motivo, v., infra,
lett. d)]. Infine, senza dedurre esplicitamente un motivo al riguardo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto
che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata sotto vari profili [v., infra, lett. e)].
27
Occorre esaminare, innanzi tutto, i principi che disciplinano la valutazione dell'interesse comunitario in sede di riesame
di misure in scadenza ed analizzare, in tale contesto, la prima parte del secondo motivo.
A─ Sui principi che disciplinano la valutazione dell'interesse comunitario in sede di riesame di misure in scadenza e sulla
prima parte del secondo motivo
1.Argomenti delle parti
28
Per quanto riguarda, da un lato, il contesto giuridico generale della presente controversia, le parti, nella loro argomentazione
relativa ai motivi delle ricorrenti, hanno espresso opinioni divergenti in merito all'interpretazione delle disposizioni che
disciplinano i poteri e gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.
29
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, interveniente a sostegno delle ricorrenti, ritiene che la decisione impugnata sia contraria a un'interpretazione
letterale dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base. Esso ritiene che, una volta accertata la possibilità di reiterazione
del dumping e del pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] deve trarne le conseguenze previste da tale disposizione e che il suo potere
discrezionale non può portarla alla conclusione cui è pervenuta nel caso di specie.
30
Per quanto riguarda l'esame dell'interesse comunitario, le ricorrenti sostengono che l'art. 21 del regolamento di base intende
circoscrivere rigorosamente sia le condizioni in cui possono esprimersi le parti interessate sia gli elementi che le istituzioni
possono prendere in considerazione. Esse sottolineano che tale nuova disposizione consente alle istituzioni comunitarie di
non adottare misure antidumping sebbene sia accertato un dumping pregiudizievole, il che costituisce una decisione particolarmente
grave in termini di impatto sull'industria comunitaria interessata. Secondo le ricorrenti, un'interpretazione ampia dell'art. 21
sarebbe contraria alla volontà degli Stati membri i quali hanno inteso che l'esame dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
del procedimento antidumping non comportasse
derive che potrebbero arrecare un danno al necessario impiego di tale strumento. Le ricorrenti richiamano in tal senso il trentesimo
considerando del regolamento di base.
31
Secondo le ricorrenti l'art. 21 del regolamento di base non è stato concepito affinché la [OSCURATO:PERSONA] proceda di sua iniziativa
a un'analisi approfondita dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. A loro parere, tale analisi approfondita deve basarsi sulle affermazioni
e sugli elementi di prova pertinenti forniti dalle parti interessate. Esse affermano che l'onere della prova in tale contesto
è a carico segnatamente degli utilizzatori. Secondo le ricorrenti, le analisi integrative che la [OSCURATO:PERSONA] può effettuare
possono servire soltanto a verificare le affermazioni e gli elementi di prova forniti dalle parti interessate.
32
Dall'altro, a sostegno della prima parte del secondo motivo, le ricorrenti ricordano che il Consiglio ha ritenuto, in sede
di adozione delle misure oggetto del riesame controverso, che fosse interesse della [OSCURATO:PERSONA] imporre misure antidumping, in
particolare riguardo agli effetti delle misure sugli utilizzatori. Secondo loro, la [OSCURATO:PERSONA] poteva rimettere in discussione
tali conclusioni soltanto qualora nuovi elementi inducessero a pensare che tali misure avevano avuto un'anormale influenza
negativa sulla situazione degli utilizzatori. Le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA], nel suo
disclosure document del 28 agosto 2000, ha ritenuto sussistere una nuova situazione per gli utilizzatori perché la quota del costo del ferrosilicio
all'interno dei costi di produzione degli utilizzatori era aumentata, ma che essa non ha conservato tale ragionamento a seguito
delle tesi elaborate dalle ricorrenti al riguardo. Le ricorrenti ne deducono che, poiché la quota del costo del ferrosilicio
all'interno dei costi di produzione degli utilizzatori è rimasta invariata durante il periodo in cui erano in vigore le misure,
non sussistono valide ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] si discosti dalle conclusioni del Consiglio. Inoltre, secondo loro
la [OSCURATO:PERSONA] non può lamentare un preteso effetto cumulativo delle misure per motivarne la scadenza.
33
[OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi delle ricorrenti secondo la quale essa avrebbe un ruolo sostanzialmente passivo, relegato
alla verifica delle affermazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti interessate, quando si tratta di esaminare
l'interesse comunitario. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere assolvere un compito di obiettività e diligenza secondo i principi
di buona amministrazione. Essa ne deduce di non avere l'obbligo di esaminare solamente gli elementi di prova eventualmente
fornitile dalle parti interessate.
34
Gli intervenienti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un notevole margine discrezionale per decidere se sia nell'interesse
comunitario mantenere dazi antidumping.
35
Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo giudizio in sede di ponderazione
dei vari interessi in gioco deve essere in prospettiva e può evolversi nei cinque anni durante i quali le misure restano normalmente
in vigore.
2.Giudizio del Tribunale
a) Sull'interpretazione degli artt. 11, n. 2, e 21 del regolamento di base
36
Ai sensi dell'art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base, le misure antidumping scadono cinque anni dopo la data
di istituzione
salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della
reiterazione del dumping e del pregiudizio.
37
Da tale formulazione si evince, innanzi tutto, che la scadenza di una misura dopo cinque anni è la norma, mentre il suo mantenimento
in vigore rappresenta un'eccezione. Ne risulta, inoltre, che il mantenimento in vigore di una misura dipende dal risultato
di una valutazione delle conseguenze della sua scadenza, quindi da un pronostico basato su ipotesi riferite agli sviluppi
futuri della situazione del mercato in questione. Infine, si evince da tale disposizione che la semplice possibilità di persistenza
o di reiterazione del pregiudizio non basta per giustificare il mantenimento in vigore di una misura, richiedendosi a tal
fine che sia stata accertata positivamente la probabilità di una persistenza o di una reiterazione del pregiudizio, sulla
base di un'inchiesta effettuata dalle autorità competenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punti 41, 42 e 57).
38
L'art. 11, n. 2, del regolamento di base non menziona esplicitamente l'interesse comunitario fra le condizioni per il mantenimento
in vigore di una misura in scadenza.
39
Nondimeno, l'art. 11, n. 5, del regolamento di base prevede che il riesame delle misure in scadenza deve essere condotto in
base alle disposizioni pertinenti di tale regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste. Inoltre,
l'art. 11, n. 9, del regolamento di base dispone quanto segue: In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la [OSCURATO:PERSONA], se le circostanze
non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente
conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.
40
Da tali disposizioni si può dedurre che le condizioni per lasciare in vigore una misura in scadenza sono, mutatis mutandis,
le stesse di quelle per istituire nuove misure.
41
A questo proposito, l'art. 9, n. 4, del regolamento di base così dispone: Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli
interessi della [OSCURATO:PERSONA] esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice
su una proposta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo.
42
Quindi, il presupposto dell'interesse comunitario previsto dagli artt. 9, n. 4, e 21 del regolamento di base deve essere parimenti
preso in considerazione quando nell'ambito di un riesame si tratta di decidere di lasciare in vigore misure in scadenza.
43
Ciò premesso, occorre rilevare che l'istituzione di misure antidumping ha un carattere facoltativo derivante in particolare
dall'art. 1, n. 1, del regolamento di base, secondo il quale: Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella
[OSCURATO:PERSONA] causi un pregiudizio.
44
Dall'insieme delle disposizioni sopramenzionate risulta che il regolamento di base non attribuisce all'industria comunitaria
denunciante un diritto all'istituzione di misure di protezione anche ove sia stata accertata l'esistenza di un dumping e di
un pregiudizio. Del pari, l'industria comunitaria non ha diritto al mantenimento in vigore di una misura in scadenza, anche
ove sia stata constatata la probabilità del persistere e della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Infatti, misure
del genere possono essere istituite o mantenute in vigore solo quando sia stato ulteriormente accertato a norma degli artt. 9,
n. 4, e 21 del regolamento di base, che esse sono giustificate nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
45
A tale proposito, spetta, in una prima fase, alla [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 9, nn. 2 e 4, del regolamento di base, esaminare
l'interesse comunitario e stabilire, previa consultazione del comitato consultivo, se è necessario un intervento.
46
Regole dettagliate che disciplinano l'esame dell'interesse comunitario sono contenute nell'art. 21, del regolamento di base,
i cui nn. 2-7 precisano le norme procedurali applicabili, e il cui n. 1 dispone quanto segue: Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso,
compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo
può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità
del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare
gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite
in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate,
concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
47
L'esame dell'interesse comunitario ai sensi di tale disposizione necessita di una stima delle probabili conseguenze sia dell'applicazione
che della non applicazione delle misure previste per l'interesse dell'industria comunitaria e per gli altri interessi in gioco,
in particolare quelli delle varie parti menzionate all'art. 21 del regolamento di base. Tale stima implica un pronostico fondato
su ipotesi relative ad eventi futuri, il quale comporta la valutazione di situazioni economiche complesse.
48
Inoltre, la valutazione dell'interesse comunitario richiede la ponderazione degli interessi delle varie parti interessate
e dell'interesse generale e quindi dipende da scelte di politica economica. A tale riguardo, l'ultima frase del n. 1, dell'art. 21,
secondo la quale le autorità possono rinunciare ad applicare misure se
concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], obbliga in particolare la [OSCURATO:PERSONA] a rendere trasparente tale ponderazione degli interessi e a motivare le proprie conclusioni,
illustrando i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l'hanno
indotta ad adottarla. [OSCURATO:PERSONA] è pertanto tenuta a motivare il suo giudizio in modo sufficientemente preciso e dettagliato
per consentire al Tribunale di svolgere un effettivo controllo giurisdizionale in merito a tale decisione.
49
Ciò premesso, spetta al giudice comunitario, allorché esso è investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che chiude un procedimento antidumping per motivi connessi all'interesse comunitario, verificare il rispetto
delle norme procedurali, l'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, l'assenza di errori
di diritto e di errori manifesti nella valutazione di tali fatti o l'assenza di sviamento di potere (v., per analogia, sentenza
della Corte 10 marzo 1992, causa C-179/87, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1635, punto 58, e sentenza del Tribunale
15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3939, punto 292).
50
Per contro, non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni competenti ad operare
tale scelta.
51
Nell'ambito del proprio sindacato, spetta al giudice comunitari verificare, in particolare, se la [OSCURATO:PERSONA] ha rispettato
le norme procedurali di cui all'art. 21, nn. 2-7, del regolamento di base.
52
I principi che disciplinano tale procedura sono enunciati all'art. 21, n. 2, del regolamento di base, il quale dispone quanto
segue: Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere
se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative,
gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni
alla [OSCURATO:PERSONA], entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i
relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.
53
Dai termini dell'art. 21, n. 2, del regolamento di base, risulta che le norme procedurali di tale articolo hanno lo scopo
di garantire una valutazione dell'interesse comunitario sulla base di elementi il più completi possibile, nonché rappresentativi
e affidabili, in merito ai quali tutte la parti hanno potuto far valere le proprie osservazioni. Tali disposizioni hanno in
particolare lo scopo di individuare i presupposti che obbligano la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione le informazioni
fornite dalle parti interessate menzionate in questo stesso paragrafo.
54
Per contro, tali disposizioni non intendono vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione altri elementi, che possono
essere pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse comunitario, che non sono stati portati a sua conoscenza secondo
le modalità previste dalle disposizioni dell'art. 21 del regolamento di base. Infatti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere quanto
più obiettivamente possibile se una misura di protezione è conforme all'interesse comunitario. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA]
non solo ha il diritto, ma anche l'obbligo di impegnarsi in una complessiva valutazione della situazione del mercato interessato
dalle misure e degli altri mercati sui quali tali misure producono i loro effetti. Ciò implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere
in considerazione qualsiasi elemento che può essere pertinente per la sua valutazione, indipendentemente dalla fonte da cui
proviene, purché si accerti che sia rappresentativo e affidabile.
b) Sulla prima parte del secondo motivo
55
Nel caso di specie, l'esame dell'interesse comunitario si è svolto nell'ambito di un riesame di misure in scadenza. Orbene,
una procedura di riesame di misure in scadenza si distingue da una procedura per l'istituzione di nuove misure per il fatto
che, nel caso di un riesame, una valutazione dell'interesse comunitario si è già svolta in occasione della prima adozione
delle misure e tale esame si è concluso con la constatazione che la loro istituzione era compatibile con l'interesse comunitario.
56
Tuttavia ciò non significa che le istituzioni siano vincolate, nell'ambito del riesame, alle conclusioni relative all'interesse
comunitario adottate dal Consiglio in occasione della prima istituzione delle misure.
57
In particolare, il regolamento di base parte dal principio che la durata delle misure si limita a cinque anni, mentre il loro
mantenimento in vigore dopo la scadenza di tale periodo costituisce un'eccezione. Tale regola non si motiva solo con il rispetto
dell'art. 11 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l'
accordo antidumping dell'OMC), ma anche con il fatto che, dopo un determinato periodo, può essere necessaria una nuova valutazione dell'interesse comunitario.
Infatti, i dati alla base della valutazione dell'interesse comunitario possono cambiare nel corso del periodo di applicazione
delle misure, in particolare per effetto di quest'ultime.
58
Una nuova ponderazione degli interessi pertinenti per la valutazione dell'interesse comunitario al fine di decidere se talune
misure possono essere mantenute in vigore oltre i cinque anni per i quali sono state adottate, non è solamente necessaria,
come sostengono le ricorrenti, quando gli effetti delle misure sugli utilizzatori sono particolarmente negativi o quando l'evoluzione
del mercato in questione durante il periodo di applicazione delle misure è diversa da quella considerata al momento in cui
queste sono state istituite. Anche quando gli effetti delle misure rispecchiano pienamente le previsioni delle istituzioni,
nondimeno i vari interessi in gioco sono stati ponderati, inizialmente, preventivando una durata limitata delle misure. Tale
ponderazione iniziale non è quindi più direttamente pertinente, per definizione, quando si tratta di decidere di mantenere
in vigore le misure oltre il termine inizialmente previsto.
59
Occorre aggiungere che, nel caso di un riesame di misure in scadenza, si è di fronte a una situazione in cui sono in vigore
misure di protezione. Le istituzioni hanno quindi a disposizione dati concreti e verificabili sugli effetti prodotti dalle
misure dopo la loro entrata in vigore. Tali dati possono facilitare l'analisi dell'interesse comunitario rispetto all'esame
da effettuare nell'ambito di un'inchiesta diretta a istituire nuove misure, nella quale non sono disponibili dati analoghi.
Tuttavia, tali dati non sostituiscono né l'analisi prospettica relativa agli effetti del mantenimento in vigore delle misure
o della loro scadenza per quanto riguarda l'interesse comunitario, né la ponderazione degli interessi che le istituzioni devono
svolgere.
60
Quindi la [OSCURATO:PERSONA] doveva procedere a una nuova analisi dell'interesse comunitario nell'ambito della procedura di riesame
delle misure di cui trattasi. Peraltro, la portata del sindacato giurisdizionale di tale valutazione dell'interesse comunitario
non muta per il fatto che l'analisi si è svolta nell'ambito di un riesame. Da tutto quanto precede consegue che la prima parte
del secondo motivo delle ricorrenti non è fondata.
B ─
Sulle prime quattro parti del primo motivo
1.Sulla prima parte del motivo, relativa alla violazione degli artt. 11, n. 2, e 21 del regolamento di base in quanto, per l'analisi
dell'interesse comunitario, è stato preso in considerazione il periodo fin dal 1987
a) Argomenti delle parti
61
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ritengono che l'analisi della situazione dell'industria comunitaria contenuta
nella decisione impugnata sia falsata perché è stato preso in considerazione il periodo dal 1987 fino al periodo dell'inchiesta.
A loro parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto scegliere come momento d'inizio la situazione dell'industria comunitaria al momento
in cui sono state adottate le misure sottoposte a riesame, istituite, nella fattispecie, nel dicembre 1993 e nel febbraio
1994.
62
Secondo loro, l'utilizzo del periodo precedente all'istituzione delle misure è contrario alla prassi della [OSCURATO:PERSONA] in
materia di riesami ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base. Esse ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] ha intenzionalmente
considerato il lasso di tempo dal 1987 al periodo dell'inchiesta allo scopo di non rinnovare le misure e in tal modo condannare
l'industria comunitaria.
63
Nella replica, le ricorrenti aggiungono che i questionari inviati ai produttori comunitari e agli utilizzatori erano intesi
specificamente a ottenere informazioni per il periodo tra il 1994 e il periodo d'inchiesta. Esse ritengono che, poiché la
[OSCURATO:PERSONA] doveva ottenere informazioni unicamente per il periodo successivo al 1994, l'aver preso in considerazione il periodo
antecedente va oltre l'ambito di analisi rigorosamente delimitato dall'art. 21 del regolamento di base.
64
Secondo le ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare separatamente i periodi dal 1987 al 1993 e dal 1993/94 al periodo
dell'inchiesta. Così facendo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso che la situazione dell'industria comunitaria era peggiorata nel
corso del primo periodo e richiedeva l'adozione di misure potenziate o integrative, mentre invece era migliorata a decorrere
dall'adozione delle misure oggetto del presente riesame.
65
In subordine, le ricorrenti fanno valere che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un errore di fatto poiché essa
non ha riconosciuto che, nel caso di specie, il 1987 non poteva essere validamente utilizzato come anno di riferimento.
66
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, sostiene che l'art. 21 del regolamento di base non fissa alcun limite di tempo
per fattori di cui essa deve tener conto nell'accertare l'interesse comunitario. Essa ritiene che, col fine di costruire un
valido ragionamento prospettico, era suo compito esaminare l'impatto delle misure antidumping relative al medesimo prodotto
in vigore dal 1987.
b) Giudizio del Tribunale
67
Trattandosi della valutazione di una situazione economica complessa, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale
nella valutazione dell'interesse comunitario. Il giudice comunitario deve quindi limitare il suo sindacato alla verifica dell'osservanza
delle norme di procedura, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza
di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere (v., per analogia, sentenza
del Tribunale 28 ottobre 1999, causa T-210/95, EFMA/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3291, punto 57).
68
Il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] riguarda altresì gli elementi che essa prende in considerazione per valutare gli
effetti delle misure per l'industria comunitaria e per gli altri gruppi i cui interessi sono rilevanti per la valutazione
dell'interesse comunitario. A tale proposito, non si può qualificare come manifestamente errata la considerazione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo la quale era pertinente, ai fini della sua analisi, comparare la situazione durante l'applicazione delle misure in
scadenza con quella precedente. Infatti, un'analisi completa dei dati passati, compresi quelli afferenti al periodo precedente
l'instaurazione delle misure, può solo rafforzare la validità della valutazione prospettica dell'interesse comunitario che
la [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di effettuare nell'ambito del riesame.
69
Ciò premesso, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia seguito una prassi diversa da altre procedure di riesame non pregiudica la
validità dell'approccio utilizzato nel caso di specie.
70
La circostanza che i questionari inviati ai produttori comunitari e agli utilizzatori riguardassero solo il periodo successivo
al 1994 non osta neanche a che siano presi in considerazione dati relativi al periodo precedente, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva
a disposizione in ragione delle inchieste condotte per istituire i dazi in questione nella fattispecie. Infatti, come evidenziato
supra al punto 54, le norme procedurali previste all'art. 21 del regolamento di base non vietano alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere
in considerazione elementi, che possono essere pertinenti ai fini della valutazione dell'interesse comunitario, che non sono
stati portati a sua conoscenza secondo le modalità previste da tale articolo. Al contrario, esse esigono che tutte le parti
abbiano l'opportunità di far valere la propria opinione su tali elementi. Orbene, le ricorrenti non contestano che le parti
interessate hanno potuto conoscere tali elementi durante la procedura di riesame e che hanno avuto modo di commentarli.
71
Nell'ambito della presente parte del motivo, le ricorrenti criticano, inoltre, l'analisi degli elementi su cui si è concentrata
la [OSCURATO:PERSONA]. Occorre esaminare tali critiche qui di seguito, unitamente al secondo motivo, tratto da manifesti errori di
valutazione. Fatto salvo l'esame di tali ultimi elementi, la prima parte del motivo non è pertanto fondata.
2.Sulla seconda parte del motivo, relativa alla violazione dell'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento di base in quanto sono state
prese in considerazione informazioni degli utilizzatori presentate in ritardo
a) Argomenti delle parti
72
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento
di base in quanto essa si è servita di informazioni presentate da alcuni utilizzatori oltre il termine assegnato dall'avviso
di apertura della procedura di riesame. Esse ricordano che tale avviso aveva fissato il 19 gennaio 1999 come termine a disposizione
per le varie parti interessate per manifestarsi e comunicare informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della valutazione dell'interesse
comunitario. Esse segnalano che sia le informazioni spontanee presentate da due associazioni e da una società sia le risposte
al questionario inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli utilizzatori sono state depositate dopo il 19 gennaio 1999, con ritardi da
23 a 87 giorni. A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non doveva quindi tener conto di tali informazioni e risposte nell'ambito della
sua analisi.
73
Le ricorrenti criticano la [OSCURATO:PERSONA] per aver inviato il suo questionario agli utilizzatori il 9 febbraio 1999, fissando
il termine per la risposta all'11 marzo 1999, mentre il termine generale previsto dall'avviso di apertura della procedura
era stato fissato al 19 gennaio 1999. Esse ritengono che la prassi della [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale i questionari degli
utilizzatori sono inviati dopo l'invio dei questionari destinati ai produttori, esportatori e importatori, sia contraria all'art. 21
del regolamento di base che intende circoscrivere rigorosamente i tempi di procedura. In particolare, le ricorrenti contestano
alla [OSCURATO:PERSONA] che la decisione controversa si fonda per lo più sugli elementi forniti dall'associazione [OSCURATO:PERSONA]. Esse sostengono che il documento inviato da tale associazione nel termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per le risposte
al questionario non può essere considerato come una risposta vera e propria, ma deve essere trattato come un'informazione
spontanea, presentata manifestamente oltre i termini.
74
Le ricorrenti sono del parere che il mancato rispetto da parte degli utilizzatori o degli importatori dei termini rigorosi
fissati all'art. 21 per le loro informazioni arrechi pregiudizio ai denuncianti, perché rende difficile per questi ultimi
conoscere tali informazioni in tempo utile.
75
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, ritiene di non essere affatto tenuta a rifiutare informazioni depositate oltre
i termini fissati nell'avviso di apertura della procedura, purché il tenerne conto non nuoccia alla corretta gestione della
procedura né comporti discriminazioni fra le parti.
b) Giudizio del Tribunale
76
L'art. 21, n. 2, del regolamento di base attribuisce, in particolare, alle organizzazioni rappresentative degli utilizzatori
e dei consumatori il diritto di manifestarsi e di comunicare informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini indicati nell'avviso
di apertura dell'inchiesta antidumping.
77
L'art. 21, n. 5, dispone che
la [OSCURATO:PERSONA] esamina le informazioni regolarmente presentate.
78
Come rilevato supra ai punti 53-54, le disposizioni dell'art. 21, nn. 2-5, del regolamento di base obbligano la [OSCURATO:PERSONA]
a prendere in considerazione le informazioni fornite dalle parti interessate secondo i criteri da essa stabiliti, ma esse
non intendono impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione altri elementi pertinenti anche se questi ultimi non
sono stati portati a sua conoscenza secondo le modalità previste.
79
Ne consegue che non è illegittimo se la [OSCURATO:PERSONA] invia questionari ad utilizzatori e a loro associazioni, sebbene l'art. 21
non la autorizzi esplicitamente in merito. Infatti, la prassi di inviare simili questionari è conforme ai principi di buona
amministrazione e allo scopo dell'art. 21, n. 2, del regolamento di base.
80
In mancanza di disposizioni che disciplinano espressamente l'invio di simili questionari, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere
discrezionale sull'opportunità di farlo, sulla scelta dei destinatari e sulle relative modalità. Tale potere discrezionale
le consente anche di scegliere il momento opportuno per l'invio dei questionari. Pertanto non contrasta con il regolamento
di base procedervi quando il termine fissato dall'avviso di apertura della procedura di riesame è già scaduto.
81
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], quanto al fatto che talune risposte ai questionari sono state inviate dopo che era scaduto il termine
per rispondere da essa fissato, dispone di un margine discrezionale molto ampio circa l'opportunità di prenderle in considerazione.
A tale proposito, occorre rilevare che la fissazione di un termine per rispondere è necessaria ai fini di un regolare svolgimento
della procedura nei tempi previsti dal regolamento di base. Tuttavia, non può ritenersi illegittimo prendere in considerazione
risposte ai questionari fornite dopo la scadenza del termine fissato a tal fine ove ciò non rischi di pregiudicare i diritti
procedurali delle altre parti e non produca l'effetto di prolungare indebitamente la procedura. Nella fattispecie, le ricorrenti
non si lamentano né di un pregiudizio al loro diritto di prendere posizione sulle osservazioni né dell'eccessiva durata del
riesame. Di conseguenza, il prendere in considerazione risposte ai questionari tardive non determina l'illegittimità della
decisione impugnata.
82
Per quanto riguarda, infine, quanto presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che tale documento contiene,
in sostanza, risposte al questionario della [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che esso non si presenti formalmente come risposta a tale
questionario non osta a che sia preso in considerazione.
83
Va aggiunto che né le ricorrenti né il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, intervenuto a sostegno delle loro conclusioni, hanno fornito elementi
in grado di dimostrare che il prendere in considerazione quanto presentato dagli utilizzatori oltre il termine impartito dall'avviso
di apertura della procedura di riesame ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a effettuare la sua valutazione su una base dei fatti incompleta,
inesatta o errata.
84
La seconda parte del primo motivo pertanto non è fondata.
3.Sulla terza parte del motivo, relativa alla violazione dell'art. 21, n. 5, del regolamento di base per il carattere non rappresentativo
di quanto presentato dagli utilizzatori
a) Argomenti delle parti
85
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 21, n. 5, del regolamento
di base ritenendo che quanto presentato dagli utilizzatori fosse rappresentativo. Le ricorrenti fanno presente che, secondo
il
disclosure document della [OSCURATO:PERSONA], gli utilizzatori che hanno fornito informazioni rappresentavano solo il 10% del consumo comunitario, il
che, a loro parere, non è palesemente rappresentativo. Le ricorrenti criticano il fatto che la decisione impugnata non contiene
alcuna analisi per motivare il carattere rappresentativo del modestissimo numero di utilizzatori considerato. Neanche il
disclosure document conterrebbe alcuna motivazione al riguardo. Nella replica, le ricorrenti rilevano che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare di
aver effettivamente proceduto a un'analisi della rappresentatività e del merito delle informazioni presentate dagli utilizzatori
nell'ambito della procedura amministrativa. Esse imputano alla [OSCURATO:PERSONA] di voler invertire tale onere della prova.
86
Le ricorrenti presumono, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di comunicare al comitato consultivo i risultati del proprio
esame sulla rappresentatività nonché il proprio parere sul merito delle informazioni presentate a proposito dell'interesse
comunitario. Nella replica, le ricorrenti chiedono al Tribunale di disporre, a titolo di misura istruttoria a norma dell'art. 65,
n. 2, del regolamento di procedura, la produzione di una copia del documento attestante che i risultati dell'esame della rappresentatività
delle informazioni nonché il parere sul merito di tali informazioni sono stati comunicati al comitato consultivo.
87
Le ricorrenti ritengono che, se fosse stato effettuato un esame adeguato del carattere rappresentativo delle informazioni,
l'esito della procedura di riesame ne sarebbe stato influenzato.
88
[OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti contestano tali addebiti. Gli intervenienti ritengono che occorra distinguere la nozione
di rappresentatività da quella di quantità, poiché la prima non si riferisce a una misura, ma a un'analisi. Secondo loro,
si possono effettuare valide proiezioni per un'intera industria a partire da un campione molto più ristretto del 10%. [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che le informazioni depositate fossero rappresentative. Essa rileva, inoltre, che le ricorrenti non contestano assolutamente
i fatti esposti dagli utilizzatori.
b) Giudizio del Tribunale
89
L'art. 21, n. 5, del regolamento di base dispone quanto segue: [OSCURATO:PERSONA] esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati
di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle opinioni espresse
dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.
90
Per quanto concerne la contestazione secondo la quale quanto presentato dagli utilizzatori che hanno fornito informazioni
non era rappresentativo perché tali utilizzatori rappresentavano solo il 10% del consumo comunitario, occorre rilevare che
il carattere rappresentativo delle osservazioni non dipende dal numero e dalle quote di mercato delle imprese interessate.
Per decidere se delle informazioni fornite da un ristretto numero di aziende sono rappresentative per il settore interessato,
bisogna piuttosto sapere se tali aziende costituiscono un campione tipico delle varie categorie di operatori di tale settore.
Quindi, il solo fatto che le cinque imprese utilizzatrici che hanno risposto ai questionari della [OSCURATO:PERSONA] rappresentino
soltanto il 10% del consumo di ferrosilicio all'interno della [OSCURATO:PERSONA] non porta necessariamente alla conclusione che non
si tratta di un gruppo rappresentativo di utilizzatori. Ciò vale a maggior ragione in quanto le cinque aziende hanno sede
in quattro Stati membri differenti (Lussemburgo, Spagna, Germania e Belgio). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha usato quanto presentato
dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale rappresenta, da sola, circa il 30% della produzione siderurgica comunitaria.
91
Quindi, le ricorrenti non hanno dimostrato un errore della [OSCURATO:PERSONA] relativamente al carattere rappresentativo di quanto
presentato dagli utilizzatori. Peraltro, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto da cui si potrebbe desumere
che gli elementi dedotti dagli utilizzatori fossero tali da falsare l'analisi dell'interesse comunitario da parte della [OSCURATO:PERSONA].
92
Per quanto riguarda la seconda contestazione, dedotta nella replica e relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha proceduto
ad un'analisi effettiva del carattere rappresentativo di tali informazioni, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato sia
nel
disclosure document (punto 9.4.) sia nella decisione impugnata (punto 145), di avere verificato le informazioni fornite dagli utilizzatori. In
particolare, essa afferma nella decisione impugnata, senza essere smentita dalle ricorrenti, di averle comparate con le statistiche
ufficiali. Ciò dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente proceduto a un esame del carattere rappresentativo delle dette
informazioni. Di conseguenza, l'argomento delle ricorrenti secondo il quale spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l'effettività
di un esame del genere non è pertinente per la risoluzione della presente controversia.
93
Inoltre, le ricorrenti non hanno dedotto seri motivi tali da mettere in discussione la rappresentatività delle informazioni
ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Date queste circostanze non si può pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] si dedichi a dettagli approfonditi
al riguardo nel
disclosure document o nella decisione impugnata.
94
Per quanto riguarda, in terzo luogo, il sospetto delle ricorrenti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l'art. 21, n. 5, del regolamento
di base omettendo di comunicare al comitato consultivo i risultati del suo esame sul carattere rappresentativo delle informazioni
presentate a proposito dell'interesse comunitario e il suo parere sul merito, occorre esaminare innanzi tutto la domanda delle
ricorrenti diretta ad ottenere che il Tribunale disponga la presentazione del documento trasmesso al comitato consultivo,
a norma dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura. A tale proposito, l'art. 19, n. 5, del regolamento di base dispone
che
le informazioni scambiate tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma
dell'articolo 15 o i documenti interni preparati dalle autorità della [OSCURATO:PERSONA] o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo
diversa disposizione del presente regolamento. E' vero che la natura riservata o interna di un documento non costituisce un ostacolo assoluto a che il Tribunale possa
disporre la presentazione a titolo di misura istruttoria. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, nel corso del procedimento
davanti al giudice comunitario, documenti interni delle istituzioni non sono comunicati ai ricorrenti, a meno che non lo richiedano
circostanze eccezionali del caso di specie, sulla base di gravi indizi che essi sono tenuti a fornire (ordinanza della Corte
18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1899, punto 11; sentenza del Tribunale
27 ottobre 1994, causa T-35/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-957, punto 31). Orbene, le ricorrenti non hanno presentato
indizi tali da giustificare, nella fattispecie, che fosse disposta, in via eccezionale, la presentazione di tale documento.
95
Infatti, va rilevato che l'art. 21, n. 5, del regolamento di base obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare al comitato consultivo
i risultati del suo esame delle informazioni che le sono state presentate e il suo parere sul loro merito. Tuttavia, tale
obbligo non implica che la [OSCURATO:PERSONA] debba fornire a tale comitato un'analisi esaustiva del carattere rappresentativo di
quanto presentato. Ciò premesso, non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse al comitato consultivo indicazioni ulteriori
rispetto a quelle contenute nel
disclosure document e nella decisione impugnata, ai riferimenti menzionanti supra al punto 92. Orbene, non sussiste alcun elemento concreto tale
da suscitare dubbi riguardo l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il comitato consultivo ha avuto a disposizione
informazioni corrispondenti al contenuto del
disclosure document.
96
Ne consegue che le tre censure dedotte nell'ambito della terza parte del primo motivo vanno respinte.
4.Sulla quarta parte del motivo, tratta dalla violazione dell'art. 21, n. 7, del regolamento di base per il fatto che sono state
prese in considerazione informazioni degli utilizzatori non provate
a) Argomenti delle parti
97
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 21, n. 7, del regolamento
di base per aver tenuto conto di informazioni degli utilizzatori non basate su elementi di prova effettivi. In sostanza, le
ricorrenti criticano il contenuto del punto 146, terza e quarta frase, della decisione impugnata, in cui sono illustrate,
secondo gli utilizzatori, le misure antidumping che avevano limitato le loro fonti di approvvigionamento, mantenuto i prezzi
a livelli artificialmente elevati e creato uno svantaggio competitivo per gli utilizzatori nella [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai loro
concorrenti esterni. Le ricorrenti ritengono che le risposte degli utilizzatori alle domande formulate a questo proposito
nella sezione G (intitolata
other questions) del questionario non fossero sufficienti a motivare tale affermazione.
98
Nella replica, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], affermando essa stessa che le risposte degli utilizzatori alle
domande suddette erano soltanto la manifestazione di un'opinione, dimostra che, nel caso di specie, vi sia stata una violazione
dell'art. 21, n. 7, del regolamento di base.
99
Le ricorrenti rilevano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che la sua analisi dell'interesse comunitario non si
fondava su elementi di prova effettivi forniti dagli utilizzatori, bensì su elementi ipotetici.
100
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, fa valere che, nelle loro risposte alle domande della sezione G del questionario,
gli utilizzatori esprimono solamente un'opinione e che non si può contestare loro di non avere fornito elementi di prova effettivi
per dimostrarne la validità.
101
Per quanto riguarda l'addebito secondo cui le sue conclusioni si basano su elementi
ipotetici, la [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver considerato l'ipotesi di una riduzione dei prezzi del 15% sul mercato comunitario per valutare
gli effetti della scadenza delle misure. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], che una riduzione dei prezzi del 15% in caso si scadenza
delle misure sia solo un'ipotesi non invalida tuttavia il fatto incontestabile che un abbassamento dei prezzi gioverebbe agli
utilizzatori.
b) Giudizio del Tribunale
102
L'art. 21, n. 7, del regolamento di base dispone quanto segue: Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
103
Tale formulazione va interpretata alla luce dell'art. 21, n. 2, del regolamento di base, il quale è diretto a garantire che
le autorità
possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere in merito all'interesse comunitario.
104
Tale disposizione consente dunque alle istituzioni di prendere in considerazione oltre alle
informazioni, anche le
osservazioni. Pertanto, non si può interpretare l'art. 21, n. 7, del regolamento di base nel senso che esso osta a che la [OSCURATO:PERSONA]
prenda in considerazione le opinioni degli utilizzatori né a che tali opinioni, per poter essere considerate, devono essere
avvalorate da elementi di prova.
105
Infatti, l'art. 21, n. 7, del regolamento di base stabilisce i presupposti in base ai quali le parti interessante possono
avvalersi del diritto a che le informazioni da loro fornite siano prese in considerazione, ma non ha lo scopo di limitare
gli elementi di cui le istituzioni possono tener conto ai fini della valutazione dell'interesse comunitario.
106
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure violato l'art. 21, n. 7, del regolamento di base nel basarsi sull'ipotesi di una riduzione
dei prezzi sul mercato comunitari al fine di valutare gli effetti della scadenza delle misure sugli utilizzatori. Infatti,
è inevitabile ricorrere ad ipotesi quando si tratta di prevedere le conseguenze di un evento futuro. A questo proposito, non
sussiste alcuna differenza tra l'esame delle probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio e l'esame dell'interesse
comunitario.
107
Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo non è fondata.
C ─
Sulla quinta parte del motivo, relativa alla violazione dell'art. 6, n. 6, del regolamento di base per il rifiuto di organizzare
una riunione di confronto
1.Argomenti delle parti
108
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di avere violato l'art. 6, n. 6, del regolamento
di base nonché i diritti della difesa, avendo rifiutato di organizzare una riunione di confronto con gli utilizzatori. Le
ricorrenti ricordano di aver chiesto, con lettera 30 novembre 2000, di organizzare una riunione del genere e che tale richiesta
è stata respinta.
109
Le ricorrenti ritengono che l'art. 6 del regolamento di base si applichi nell'ambito dell'esame dell'interesse comunitario.
Esse sostengono che la nozione di inchiesta ai sensi dell'art. 6 del regolamento di base non si limita ai soli aspetti del
dumping e del pregiudizio, ma riguarda anche gli aspetti connessi all'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
110
Secondo le ricorrenti, le norme procedurali previste all'art. 21 del regolamento di base intendono soltanto attribuire taluni
diritti agli utilizzatori e ai consumatori cui non si applica l'art. 6 del detto regolamento e ricordare, in taluni casi,
i diritti procedurali dei denuncianti che, per quel che li riguarda, derivano fondamentalmente da quest'ultimo articolo. Esse
si richiamano alla sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub e Repubblica/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3837), per dimostrare che l'art. 21 del regolamento di base non esclude l'applicazione di altre disposizioni
che attribuiscono diritti procedurali alle parti interessate. Le ricorrenti ritengono che non si possa contestare il diritto
dei denuncianti ad ottenere una riunione di confronto perché ciò rappresenterebbe una discriminazione rispetto agli utilizzatori
cui tale diritto non è riconosciuto. Esse sostengono che una
discriminazione del genere discenda già dall'art. 6, n. 6, del regolamento di base.
111
Le ricorrenti aggiungono che l'interpretazione da esse suggerita è conforme all'accordo antidumping dell'OMC e, in particolare,
all'art. 6.2.2. del medesimo.
112
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, interveniente, sottolinea che l'art. 6, n. 6, del regolamento di base si applica nell'ambito delle procedure
di riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del detto regolamento. Esso ritiene che l'art. 21 non debba essere isolato dal contesto
del regolamento, posto che l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere valutato per tutte le procedure. A suo avviso, inoltre,
le ricorrenti non sono state in grado di manifestare la loro opinione in merito all'effettività e alla pertinenza dei fatti
e delle circostanze su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la propria decisione, perché la riunione di confronto è stata negata.
Esso ritiene quindi che i loro diritti della difesa siano stati violati, tanto più che, in mancanza di tale diniego, il procedimento
amministrativo avrebbe potuto pervenire a un risultato diverso.
113
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dagli intervenienti, rileva che il confronto non è previsto dall'art. 21 del regolamento di base
che disciplina, secondo regole specifiche come valutare l'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. Essa segnala che il confronto è previsto
solo nel contesto dell'art. 6, del regolamento di base, il quale tratta le modalità dell'inchiesta concernenti esclusivamente
il dumping e il pregiudizio. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti, l'interpretazione estensiva del diritto di chiedere
una riunione di confronto, suggerita dalle ricorrenti, non è necessaria per garantire il rispetto dei loro diritti della difesa.
2.Giudizio del Tribunale
114
L'art. 6, n. 6, del regolamento di base dispone quanto segue: Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati
a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse,
in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve
tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate
oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
115
A norma dell'art. 11, n. 5, del regolamento di base, l'art. 6 di tale regolamento si applica alle procedure di riesame.
116
Per contro, il regolamento di base non indica esplicitamente se le disposizioni del suo art. 6, e in particolare il n. 6 di
tale articolo, si applicano nell'ambito dell'esame dell'interesse comunitario a norma dell'art. 21 di tale regolamento.
117
Le norme procedurali relative all'esame dell'interesse comunitario figurano, in linea di massima, all'art. 21, del regolamento
di base. In particolare, l'art. 21, prevede, ai nn. 3 e 4, il diritto a essere sentiti e, al n. 6, una specifica informazione
in favore di talune parti (cioè i denuncianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative nonché le associazioni
rappresentative degli utilizzatori e dei consumatori) i cui interessi meritano particolarmente di essere presi in considerazione
in sede di valutazione dell'interesse della [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 21, nn. 3, 4 e 6, conferisce dunque alle parti da esso menzionate
un diritto specifico a essere ascoltati in merito all'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
118
Nei confronti delle parti, le disposizioni procedurali dell'art. 21 costituiscono disposizioni speciali che garantiscono pienamente
il loro diritto a essere ascoltate e che non hanno bisogno di essere accompagnate dall'applicazione dell'art. 6, n. 6, del
regolamento di base.
119
Peraltro, qualsiasi altra interpretazione degli artt. 21 e 6, n. 6, del regolamento di base, quanto al loro rispettivo ambito
di applicazione, implicherebbe una discriminazione tra, da un lato, gli importatori e i denuncianti, e, dall'altro, gli utilizzatori
e le associazioni dei consumatori che non vi sono menzionati. Infatti, se l'art. 6, n. 6, del regolamento di base fosse applicabile
all'esame dell'interesse comunitario, i primi avrebbero il diritto di chiedere una riunione di confronto in merito all'interesse
comunitario, mentre i secondi non avrebbero un diritto equivalente.
120
Va aggiunto che l'art. 6, n. 6, del regolamento di base è conforme agli obblighi derivanti dall'art. 6, n. 2, dell'accordo
antidumping dell'OMC. Orbene, l'accordo antidumping dell'OMC riguarda unicamente l'esame del dumping e del pregiudizio. Il
legislatore comunitario era dunque tenuto a prevedere riunioni di confronto per tali due aspetti. Per contro, dall'accordo
antidumping dell'OMC non deriva nessun obbligo riguardo alla procedura di valutazione dell'interesse comunitario. Il legislatore
comunitario era perciò libero di non prevedere riunioni di confronto a tale proposito.
121
L'art. 6, n. 6, del regolamento di base, quindi, non si applica nell'ambito dell'esame dell'interesse comunitario a norma
dell'art. 21, n. 6, del detto regolamento.
122
Occorre aggiungere che l'ulteriore censura dedotta in particolare dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, secondo la quale le ricorrenti non
avrebbero avuto modo, in mancanza di una riunione di confronto, di far conoscere la loro opinione in merito alla effettività
e alla pertinenza dei fatti e delle circostanze su cui si è fondata la decisione impugnata, non è suffragata da alcun elemento
concreto. Date queste circostanze, la censura relativa alla violazione dei diritti della difesa deve essere respinta.
123
Ne consegue che la quinta parte del primo motivo non è fondata.
D ─
Sulla seconda e sulla quarta parte del secondo motivo, relative a errori manifesti di valutazione nell'esame dell'interesse
della [OSCURATO:PERSONA]
1.Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa a un errore manifesto di valutazione quanto alla situazione dell'industria
comunitaria, e sull'errore di fatto richiamato nell'ambito della prima parte del primo motivo
a) Argomenti delle parti
124
Le ricorrenti criticano la descrizione dell'evoluzione della situazione dell'industria comunitaria effettuata ai punti 135-136
della decisione impugnata che, secondo loro, è eccessivamente negativa. Esse ritengono che tale analisi sia falsata in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] paragona la situazione dell'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta con quella del 1987.
125
Esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della prima parte del primo motivo, di aver commesso un errore di fatto non
riconoscendo che, nella fattispecie, il 1987 non poteva essere validamente usato come anno di riferimento. A tale proposito,
le ricorrenti ricordano che i dazi definitivi nei confronti delle importazioni provenienti dalla Cina sono stati imposti nel
1994. Esse ritengono che l'analisi relativa al periodo tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta non può quindi essere considerata
valida per quanto riguarda le importazioni cinesi. Quanto all'ex Unione sovietica, le ricorrenti ammettono che talune misure
sono state imposte a decorrere dal 1987, ma esse affermano che tali misure sono divenute effettive solo dal 1993/1994, perché,
tra il 1987 e il 1993/1994, le misure istituite consistevano in impegni di prezzo sistematicamente violati dagli esportatori
interessati. Infine, per quanto riguarda il Venezuela e il Brasile, le ricorrenti ricordano che tali misure dovevano essere
abrogate sulla base dell'analisi del dumping e del pregiudizio e che la loro analisi non doveva quindi essere presa in considerazione
nel ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] riguardo l'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
126
Con la seconda parte del secondo motivo le ricorrenti contestano, da un lato, quanto la decisione impugnata constata a proposito
dell'evoluzione della situazione dell'industria comunitaria nonché la stima degli effetti delle misure oggetto del riesame
per tale industria e, dall'altro, la valutazione delle conseguenze della scadenza delle misure.
127
Le ricorrenti sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse analizzato, come era tenuta a fare, l'evoluzione dell'industria comunitaria
tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, vale a dire l'evoluzione dell'industria a seguito dell'imposizione delle misure sottoposte
al riesame, si sarebbero potuti constatare vari aspetti positivi, che non sono stati citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata. Le ricorrenti rilevano i seguenti fattori:
─
l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite del 15%;
l'industria comunitaria ha incrementato le proprie vendite del 15%;
─
l'industria comunitaria ha incrementato la propria capacità di produzione del 6%;
l'industria comunitaria ha incrementato la propria capacità di produzione del 6%;
─
l'industria comunitaria ha incrementato la sua redditività del 21%;
l'industria comunitaria ha incrementato la sua redditività del 21%;
─
l'industria comunitaria è tornata ad essere proficua con una media pari all'8,2% di profitti durante il periodo di applicazione
delle misure (contro una perdita del 34% prima dell'entrata in vigore delle misure);
l'industria comunitaria è tornata ad essere proficua con una media pari all'8,2% di profitti durante il periodo di applicazione
delle misure (contro una perdita del 34% prima dell'entrata in vigore delle misure);
─
l'industria comunitaria ha conservato la sua quota di mercato attorno al 16,5%.
l'industria comunitaria ha conservato la sua quota di mercato attorno al 16,5%.
128
Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che l'industria
comunitaria non aveva saputo trarre profitto dalle misure antidumping. Esse ricordano che la situazione dell'industria comunitaria
è notevolmente migliorata tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta.
129
Esse criticano la [OSCURATO:PERSONA] perché si appella, al punto 139 della decisione impugnata, a un
deterioramento dei profitti dell'industria comunitaria al termine del periodo in esame per affermare che le misure non hanno ottenuto gli
effetti previsti. La riduzione dei profitti richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] si spiega, secondo le ricorrenti, con l'evoluzione
dei prezzi del ferrosilicio nella [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti ricordano che l'industria comunitaria aveva registrato perdite pari
al 34% nel 1993/1994. Le misure le avrebbero consentito di diventare redditizia e di raggiungere persino dei profitti pari
al 12% nel 1996, mentre le istituzioni avevano stimato, quando adottarono il regolamento n. 3359/93, che per l'industria fosse
ragionevole un margine di profitto pari al 6%.
130
Le ricorrenti contestano anche l'affermazione, contenuta al punto 139 della decisione impugnata, secondo la quale le quote
di mercato dell'industria comunitaria sarebbero diminuite dopo il 1994. Secondo le ricorrenti, la quota di mercato dell'industria
comunitaria nel 1994 era pari al 16,9% e non al 17,3%, come indicato al punto 99 della decisione impugnata. Esse ritengono
che tale quota di mercato non sia diminuita tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, durante il quale essa si è attestata
al 16,5%, ma che sia rimasta relativamente stabile. Le ricorrenti sostengono che dal fatto che la quota di mercato dell'industria
comunitaria non è aumentata non si può desumere che quest'ultima non abbia tratto vantaggio dalle misure. Secondo le ricorrenti,
la stabilizzazione della quota di mercato dell'industria comunitaria significa che questa ha, quantomeno, seguito l'evoluzione
del consumo comunitario, il che si traduce nell'aumento della produzione e delle vendite su tale mercato.
131
Secondo le ricorrenti, non si può far valere l'incremento delle importazioni provenienti dalla Norvegia per dimostrare che
l'industria comunitaria non ha beneficiato dalle misure. Esse rilevano che la decisione impugnata contiene un errore in quanto
indica che le importazioni originarie della Norvegia hanno guadagnato una quota di mercato di circa 20 punti percentuali tra
il 1987 e il periodo dell'inchiesta, mentre, secondo le cifre contenute nella stessa decisione impugnata, tale aumento è stato
solo di circa 11 punti percentuali. L'aumento della quota di mercato delle importazioni norvegesi si spiega, secondo le ricorrenti,
col fatto che le misure antidumping nei confronti di queste importazioni, imposte a partire dal 1983, sono state sospese nel
1993 in preparazione dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Esse addebitano alla [OSCURATO:PERSONA]
di non avere tenuto conto di tale fattore essenziale.
132
Le ricorrenti sottolineano che lo scopo delle misure antidumping non è di tutelare l'industria comunitaria dalle importazioni
leali, ma soltanto dalle importazioni sleali, ripristinando, in particolare, un normale livello dei prezzi sul mercato comunitario.
Secondo loro, le misure antidumping in esame nella fattispecie hanno raggiunto tale obiettivo.
133
Le ricorrenti ritengono che, in tali circostanze, né la chiusura di due società tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta né
la riduzione dei posti di lavoro nelle altre società possono invalidare la conclusione secondo la quale l'industria comunitaria
ha tratto vantaggio dalle misure contestate.
134
Per quanto riguarda gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA]
di aver commesso un errore manifesto di valutazione nell'analisi contenuta al punto 141 della decisione impugnata. Esse rilevano
una divergenza a questo proposito fra il punto 9.2.3 del
disclosure document e la decisione impugnata e ne desumono che il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] non si fonda su basi serie. Esse ritengono,
inoltre, che sussista una contraddizione all'interno della decisione impugnata tra il punto 141, dove si afferma che gli utilizzatori
desiderano beneficiare di fonti di approvvigionamento sicure nella [OSCURATO:PERSONA], e il punto 146, secondo il quale gli utilizzatori
si sarebbero lamentati di una limitazione delle fonti di approvvigionamento.
135
[OSCURATO:PERSONA] rileva, in via preliminare, che le ricorrenti non contestano gli elementi di fatto constatati ai punti 135
e 136 della decisione impugnata. Essa ritiene di avere giustamente constatato che l'industria comunitaria non ha tratto sufficientemente
vantaggio dalle misure. Essa mette in rilievo che, malgrado un aumento della sua produzione, della sua capacità produttiva
e della sua redditività, l'industria comunitaria non ha potuto aumentare la sua quota di mercato e rileva che sono invece
le importazioni originarie della Norvegia ad avere incrementato la loro quota di mercato, protette dalle misure antidumping.
136
[OSCURATO:PERSONA] contesta l'addebito delle ricorrenti secondo il quale essa avrebbe solo paragonato la situazione durante il
periodo dell'inchiesta con la situazione nel 1987 e non con quella nel 1993/1994. Essa critica sotto più profili il paragone
effettuato dalle ricorrenti fra la situazione dell'industria comunitaria nel 1994 e la situazione della medesima durante il
periodo dell'inchiesta. Pur riconoscendo che l'industria comunitaria ha incrementato la sua redditività, essa rileva che le
misure non hanno consentito a tale industria di mantenere un margine di profitto ragionevole pari almeno al 6% durante il
periodo dell'inchiesta.
137
Per quanto riguarda gli effetti della scadenza della misure, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non hanno dimostrato
che la decisione impugnata è viziata da errore manifesto. Essa ritiene che non ci sia contraddizione fra la decisione impugnata
e il
disclosure document.
b) Giudizio del Tribunale
138
Per quanto concerne l'errore di fatto asserito dalle ricorrenti nell'ambito del loro primo motivo, risulta dai punti 133 e
134 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto sia del fatto che i dazi definitivi per la Cina sono stati
imposti soltanto nel 1994 sia del fatto che le misure riguardanti l'Unione sovietica non sono state effettive prima del 1993/1994,
a causa della violazione degli impegni da parte degli esportatori, invocata dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo.
La decisione impugnata non è pertanto viziata da alcun errore di fatto a questo proposito.
139
Inoltre, non si può qualificare come manifestamente errata la presa in considerazione degli effetti delle misure concernenti
il Venezuela e il Brasile, oggetto del medesimo riesame. Infatti, tali misure possono aver prodotto effetti tanto sull'industria
denunciante quanto sugli utilizzatori, ed effetti del genere sono rilevanti ai fini del giudizio complessivo sulla situazione
dei mercati interessati che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a svolgere nell'esaminare l'interesse della [OSCURATO:PERSONA].
140
Per quanto riguarda la contestazione secondo la quale l'analisi dell'evoluzione dell'industria comunitaria sarebbe falsata
perché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a paragonare tale situazione nel 1987 a quella durante il periodo dell'inchiesta,
si evince dai punti 130-136 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente tenuto conto dell'evoluzione di
tale situazione per tutto il tempo compreso fra il 1987 e il periodo dell'inchiesta. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce,
al punto 134 della decisione impugnata, che la situazione dell'industria comunitaria era peggiorata fra il 1987 e gli anni
1993/1994, e, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, essa riconosce altresì, ai punti 99 e 105 della decisione impugnata,
che l'evoluzione dell'industria comunitaria tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta è stata positiva sotto vari profili, in
particolare per quanto concerne il volume delle vendite, la capacità di produzione, la redditività e i profitti. Quindi, tale
addebito delle ricorrenti non è fondato.
141
Nell'ambito della seconda parte del secondo motivo, occorre verificare, in una prima fase, se la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un
errore manifesto di valutazione nel concludere, nonostante gli elementi positivi da essa constatati, che l'industria comunitaria
non aveva sufficientemente beneficiato delle misure antidumping. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato tale giudizio, al punto 139 della
decisione impugnata, su quattro elementi, ovvero, la chiusura di due società, la riduzione dei posti di lavoro nelle restanti
tre imprese, una diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria e un deterioramento dei profitti al termine
del periodo in esame.
142
Occorre esaminare, in primo luogo, le censure delle ricorrenti relative all'andamento dei profitti, in secondo luogo, quelle
relative all'andamento delle quote di mercato, in terzo luogo, i loro argomenti relativi alla chiusura delle due società e,
in quarto luogo, la riduzione dei posti di lavoro.
143
Per quanto riguarda, in primo luogo, l'andamento dei profitti dell'industria comunitaria, occorre rilevare, in via preliminare,
che i dati contenuti al riguardo al punto 105 della decisione impugnata non sono contestati dalle ricorrenti. Dalla decisione
impugnata risulta che l'industria comunitaria aveva subito perdite del 34% prima dell'istituzione delle misure in scadenza,
che essa ha realizzato, tra il 1994 e il 1997, profitti fra l'8,1 e l'11,2% e che, durante il periodo dell'inchiesta, i profitti
sono calati al 4%. Durante il periodo dell'inchiesta, i profitti dell'industria comunitaria non hanno quindi raggiunto il
margine di profitto del 6% che le istituzioni avevano ritenuto ragionevole per l'industria comunitaria quando è stato adottato
il regolamento n. 3359/93.
144
Pertanto non è manifestamente errato che la [OSCURATO:PERSONA] constati, al punto 139 della decisione impugnata, un deterioramento
dei profitti al termine del periodo in esame.
145
L'argomento delle ricorrenti secondo il quale tale deterioramento dei profitti si spiega con l'andamento del prezzo del ferrosilicio
nella [OSCURATO:PERSONA] non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] lo prenda in considerazione, fra gli altri elementi, al fine di stabilire se
l'industria comunitaria avesse beneficiato delle misure. Infatti, i profitti dell'industria comunitaria dipendono sempre dalle
variazioni che può subire il prezzo del prodotto, indipendentemente dalle pratiche di dumping cui si dedicano i produttori
di taluni paesi, sui mercati comunitari e internazionali, e le misure antidumping dovrebbero consentire a tale industria di
migliorare durevolmente la sua posizione sul mercato, il che implica la capacità di fronteggiare variazioni di prezzo di tal
sorta. E' vero che una riduzione temporanea dei profitti dovuta a variazioni del prezzo del prodotto non può bastare, da sola,
a motivare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'industria comunitaria non ha sufficientemente beneficiato delle
misure. Nel caso di specie, il deterioramento dei profitti tuttavia è solo uno dei fattori esaminati nell'ambito della valutazione
globale della situazione di tale industria. A questo proposito non è manifestamente errato che la [OSCURATO:PERSONA] ne tenga conto.
146
Per quanto concerne, in secondo luogo, l'andamento delle quote di mercato dell'industria comunitaria, occorre ricordare che
la decisione impugnata rileva al riguardo, al punto 136, che le quote di mercato dell'industria comunitaria hanno registrato
un andamento negativo tra il 1987 e il 1994 e che tale andamento persisteva durante il periodo in esame, mentre le importazioni
originarie della Norvegia hanno guadagnato una quota di mercato di circa 20 punti percentuali dal 1987 al periodo dell'inchiesta.
Al punto 139, la decisione impugnata si riferisce alla diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria per poter
concludere che le misure istituite nel 1993 e nel 1994 non hanno ottenuto gli effetti correttivi previsti. Al punto 151 della
decisione, si spiega che l'industria comunitaria non è stata capace non solo di rafforzare, ma neppure di mantenere la sua
posizione sul mercato comunitario, malgrado l'adozione delle misure, e che non è stata neanche in grado di beneficiare delle
misure riprendendo le quote di mercato detenute in precedenza dai produttori comunitari che avevano cessato l'attività.
147
Per quanto concerne, in primo luogo, l'argomento delle ricorrenti, secondo il quale la quota di mercato dell'industria comunitaria
non aveva continuato a diminuire dopo l'istituzione delle misure nel 1993/1994, ma era restata stabile, occorre rilevare che,
secondo le ricorrenti, tale quota di mercato era passata dal 16,9% nel 1994 al 16,5% durante il periodo dell'inchiesta. Contrariamente
a quanto sostengono le ricorrenti, tali cifre non dimostrano l'inesattezza della constatazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo
cui la tendenza negativa della quota di mercato dell'industria comunitaria si è protratta nonostante l'istituzione delle misure
di protezione integrative. Infatti, anche le cifre richiamate dalle ricorrenti rivelano una riduzione, per quanto meno grave
di quella calcolata dalla [OSCURATO:PERSONA], della loro quota di mercato e, comunque, esse dimostrano che l'industria comunitaria
non è stata in grado di rafforzare la sua posizione sul mercato.
148
Inoltre, quanto alle importazioni dalla Norvegia, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il punto 136 della decisione impugnata contiene
un errore in quanto indica che la quota di mercato di tali importazioni è aumentata del 20% fra il 1987 e il periodo dell'inchiesta,
mentre, in realtà, tale aumento era soltanto dell'11%. La spiegazione della [OSCURATO:PERSONA] che si tratta di un errore di stampa
ininfluente sulla sua valutazione è confermata dal
disclosure document il quale indica, al punto 9.2.1, che tale quota di mercato è passata dal 40% nel 1987 al 52% durante il periodo dell'inchiesta.
Il fatto che l'aumento della quota di mercato risultante da queste cifre sia prossima a quell'11% risultante dai dati contenuti
nella decisione impugnata, dimostra che le conclusioni che la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto dall'aumento delle importazioni norvegesi
non sono viziate dall'errore rilevato dalle ricorrenti. Pertanto, tale errore, per quanto spiacevole, non è tale da rimettere
in discussione la validità della decisione impugnata.
149
Infine, l'argomento delle ricorrenti secondo cui l'aumento della quota di mercato delle importazioni norvegesi si spiega con
la sospensione, conseguente all'entrata in vigore dell'Accordo sul SEE, dei dazi antidumping cui le importazioni erano soggette
tra il 1983 e il 1993 non osta a che la [OSCURATO:PERSONA] prenda in considerazione tale aumento. Se è vero che non si può escludere
a priori che la scomparsa dei detti dazi abbia potuto contribuire all'aumento della quota di mercato delle importazioni dalla
Norvegia, si sarebbe trattato di una concorrenza alla quale l'industria comunitaria doveva far fronte in seguito all'entrata
in vigore del SEE. A tale proposito, le ricorrenti non contestano quanto constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 95 della decisione
impugnata, ovvero che i prezzi delle importazioni originarie della Norvegia erano, durante il periodo dell'inchiesta, paragonabili
a quelle dell'industria comunitaria, inoltre esse stesse hanno riconosciuto che tali importazioni fanno parte della concorrenza
leale.
150
Ne consegue che le censure dedotte dalle ricorrenti non sono tali da inficiare la validità delle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA]
in merito all'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria.
151
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la chiusura di due società, risulta certamente plausibile la spiegazione delle ricorrenti
secondo la quale tali società avevano troppo risentito delle importazioni dall'URSS e dalla Cina, effettuate a prezzi di dumping
o in violazione degli impegni, per poter raddrizzare la situazione dopo l'istituzione, nel 1993/1994, delle misure di cui
trattasi nella presente controversia. Tuttavia non ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto nel concludere,
dopo aver preso in considerazione tale circostanza nell'ambito di una valutazione complessiva della situazione dell'industria
comunitaria, che quest'ultima non aveva sufficientemente beneficiato delle misure antidumping.
152
Per quel che concerne, in quarto luogo, la riduzione dei posti di lavoro nell'industria comunitaria, occorre rilevare che
le misure antidumping sono dirette a dare all'industria comunitaria la possibilità di ristrutturarsi e di diventare più efficace.
Una riduzione dei posti di lavoro, accompagnata da un aumento della produzione e della redditività, non è quindi necessariamente
un fattore che consente, da solo, di ritenere che le misure non hanno ottenuto gli effetti previsti. Cionondimeno, la riduzione
dei posti di lavoro è una circostanza che, fra le altre, può essere presa in considerazione per ritenere, nell'ambito di una
valutazione complessiva della situazione dell'industria comunitaria, che quest'ultima è peggiorata durante il periodo di vigore
delle misure.
153
Per quanto riguarda, infine, il problema del se la conclusione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] dall'insieme di tali fattori, e cioè
che l'industria comunitaria non ha sufficientemente beneficiato delle misure, sia viziata da un errore manifesto, non si può
certamente escludere che gli elementi di fatto alla base di tale conclusione possano originare giudizi divergenti. Tuttavia,
nessuna di tali valutazioni prevale in maniera assoluta, né sembra manifestamente errata. In tale contesto, non spetta al
giudice comunitario sostituire la sua valutazione sugli effetti delle misure a quella della [OSCURATO:PERSONA].
154
Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto nel concludere che le misure
antidumping in esame non hanno ottenuto gli effetti previsti.
155
Nell'ambito della seconda parte del secondo motivo, occorre esaminare, in una seconda fase, la tesi delle ricorrenti secondo
la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione relativamente agli effetti della scadenza delle misure
sull'industria comunitaria. Al punto 141 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva a tale proposito che un deterioramento
dell'industria comunitaria è probabile, ma che la gravità di tale deterioramento è difficile da valutare. Inoltre, emerge
da tale punto che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene improbabile la completa scomparsa dell'industria comunitaria perché gli utilizzatori
desiderano conservare fonti di approvvigionamento affidabili nella [OSCURATO:PERSONA].
156
La discrepanza, criticata dalle ricorrenti, fra quest'ultima affermazione e la formulazione usata al punto 9.2.3 del
disclosure document secondo la quale
[l]e possibili conseguenze per l'occupazione di un eventuale cessazione di tale produzione non sono tuttavia così chiare,
dato che i forni potrebbero essere smantellati ovvero essere usati per produrre altre leghe di ferro (
[t]he impact on employment that would result from a possible stop in this production is not so clear, however, as furnaces
could either be decommissioned or switched to the production of other ferro-alloys) non invalida tuttavia la sostanza del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], simile nei due punti. Il fatto che essa abbia omesso
di riportare, nella decisione impugnata, la formulazione summenzionata e che l'abbia sostituita con le considerazioni di cui
al punto precedente del
disclosure document non dimostra che l'affermazione contenuta nella decisione impugnata è viziata da errore manifesto.
157
Inoltre, non vi è contraddizione tra quanto è affermato al punto 141 della decisione impugnata, cioè che gli utilizzatori
desiderano disporre di fonti di approvvigionamento affidabili nella [OSCURATO:PERSONA], e al punto 146 di tale decisione, ovvero che
gli utilizzatori si sono lamentati di una limitazione delle loro fonti di approvvigionamento. Infatti, il desiderio degli
utilizzatori di poter disporre di numerose fonti di approvvigionamento nei vari paesi non è incompatibile con la loro volontà
di conservare anche fonti di approvvigionamento sicure nella [OSCURATO:PERSONA].
158
Di conseguenza, la prima parte del primo motivo, ove fa riferimento a un errore di fatto, e la seconda parte del secondo motivo,
relativa a un errore manifesto di valutazione quanto alla situazione dell'industria comunitaria, sono infondate.
2.Sulla terza parte del motivo, relativa a un errore manifesto di valutazione quanto agli effetti delle misure sugli utilizzatori
a) Argomenti delle parti
i) Sul costo delle misure per gli utilizzatori
159
Le ricorrenti rilevano che la percentuale del costo del ferrosilicio all'interno del costo della produzione d'acciaio non
si è modificata negli anni '90. Esse ne deducono che le misure antidumping non hanno potuto far aumentare notevolmente i costi
di produzione degli utilizzatori e che, date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non era neanche tenuta ad analizzare gli effetti
delle misure antidumping sugli utilizzatori nell'ambito del riesame. Le ricorrenti ritengono che ciò sia sufficiente a dimostrare
un errore manifesto di valutazione dei fatti per quanto riguarda gli effetti delle misure sugli utilizzatori.
160
Le ricorrenti affermano che l'incidenza delle misure sui costi di produzione degli utilizzatori corrisponde allo 0,1% di tali
costi, il che va ritenuto trascurabile. Esse richiamano la prassi delle istituzioni comunitarie facendo riferimento a vari
casi in cui un'incidenza maggiore non è stata ritenuta sufficiente a ostacolare l'adozione o il mantenimento in vigore di
misure protettive.
161
Le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver basato il calcolo degli effetti della soppressione delle misure antidumping
sull'industria siderurgica, contenuto al punto 147 della decisione impugnata, sull'ipotesi di una diminuzione dei prezzi del
15% senza aver mai verificato tale cifra con un'analisi economica approfondita.
162
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di non aver commesso errori manifesti di valutazione nello scegliere di presentare l'incidenza delle
misure sui costi di produzione degli utilizzatori in termini assoluti, cioè 60 milioni di euro all'anno. Essa ricorda di aver
stimato che la proroga delle misure per una durata supplementare di cinque anni avrebbe fatto pesare sugli utilizzatori un
costo economicamente ingiustificabile (cioè 60 milioni di euro l'anno), per quanto irrilevante in termini percentuali (cioè
lo 0,1% del costo di fabbricazione).
163
Per quanto concerne l'ipotesi di una riduzione dei prezzi del 15% in caso di soppressione delle misure, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che l'importo esatto di tale riduzione non è rilevante, dato che una diminuzione dei prezzi del ferrosilicio ridurrebbe, comunque,
i costi degli utilizzatori.
ii) Sugli effetti delle misure sulla concorrenza
164
Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'accogliere quanto affermato
dagli utilizzatori e cioè che le misure limitano considerevolmente le fonti di approvvigionamento e mantengono i prezzi sul
mercato comunitario a livelli artificialmente elevati, sicché i produttori comunitari di acciaio si trovano in situazione
di svantaggio competitivo rispetto ai produttori non comunitari.
165
Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento, le ricorrenti riconoscono che le misure hanno limitato le importazioni
dai paesi interessati dalle medesime. Esse sostengono tuttavia, richiamando le cifre contenute al riguardo nella decisione
impugnata, che esistono importanti fonti di approvvigionamento esterne all'industria comunitaria e che le importazioni provenienti
dai paesi interessati dalle misure antidumping sono state, in gran parte, sostituite da altre importazioni effettuate a prezzi
non connessi a una pratica di dumping pregiudizievole.
166
Le ricorrenti contestano quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito del prezzo del ferrosilicio nella [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe
artificialmente elevato. Secondo loro, il prezzo del ferrosilicio nella [OSCURATO:PERSONA] ha seguito l'andamento del prezzo a livello
mondiale, come ha ricordato la [OSCURATO:PERSONA] stessa al punto 104 della decisione impugnata.
167
Per quanto riguarda, infine, la posizione competitiva degli utilizzatori, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non
addurre alcun elemento concreto a sostegno del suo ragionamento. Esse richiamano la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 13 settembre
2000, in cui si indica che i costi di produzione dell'industria siderurgica rispetto alla cifra di affari sono passati dall'80%
al 70% all'inizio degli anni '90. Le ricorrenti desumono da queste cifre che l'industria siderurgica ha migliorato la propria
competitività a livello internazionale. Secondo le ricorrenti, l'incidenza dello 0,1% delle misure sui costi della produzione
dell'acciaio non modificherà minimamente tale miglioramento.
168
Le ricorrenti ricordano che le misure antidumping hanno l'obiettivo di ripristinare una concorrenza leale sul mercato comunitario.
Esse ritengono che sia normale che tali misure abbiano aumentato i prezzi delle importazioni provenienti dai paesi terzi riconosciuti
colpevoli di dumping. La posizione della [OSCURATO:PERSONA] contribuirebbe a legittimare una diminuzione del prezzo dovuta alle importazioni
sleali, a solo vantaggio dell'industria utilizzatrice e a detrimento dell'industria comunitaria. Esse sostengono che il ragionamento
della [OSCURATO:PERSONA] è contrario alla logica, allo spirito e alla lettera dell'art. 21 del regolamento di base, perché ha portato
alla condanna di un'industria a vantaggio di un'altra che intende beneficiare di prezzi realizzati in dumping.
169
[OSCURATO:PERSONA] ritiene evidente che un aumento dei prezzi delle materie prime costituisce uno svantaggio competitivo per gli
utilizzatori. A suo parere, il problema non è di stabilire se tale svantaggio sia marginale, ma se sia giustificato tenuto
conto del fatto che l'industria comunitaria non ha dimostrato di essere in grado di capovolgere la situazione di svantaggio
in cui versava prima del potenziamento delle misure nel 1993 e nel 1994.
iii) Sull'effetto cumulativo del costo delle misure
170
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione lamentando un effetto cumulativo
delle misure sugli utilizzatori. Esse fanno valere che tale argomento non è mai stato usato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
dei riesami effettuati a norma dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base. Le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non
ha quantificato nella decisione impugnata il sedicente effetto cumulativo delle misure antidumping. Secondo loro, far valere
l'effetto cumulativo nell'ambito della determinazione dell'interesse comunitario aprirebbe una grave breccia nell'applicazione
effettiva della normativa antidumping comunitaria.
171
[OSCURATO:PERSONA] replica che le ricorrenti non spiegano perché gli utilizzatori dovrebbero subire l'effetto cumulativo delle
misure se queste non apportano i benefici previsti per l'industria comunitaria. Per quanto riguarda l'addebito secondo il
quale l'effetto cumulativo non era stato quantificato nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale effetto si
può facilmente stimare sulla base delle cifre fornite nella decisione.
b) Giudizio del Tribunale
172
Occorre esaminare congiuntamente gli argomenti delle ricorrenti riguardanti il costo delle misure per gli utilizzatori, compreso
l'effetto cumulativo delle medesime, prima di affrontare le censure relative alla situazione competitiva degli utilizzatori.
173
Nell'ambito del riesame di misure in scadenza, la presa in considerazione, per valutare l'interesse comunitario, dell'effetto
cumulativo delle misure oltre ad essere giustificata è necessaria. Infatti, la riduzione dei profitti dell'industria utilizzatrice,
dovuta a materie prime più care, ha ripercussioni sul valore delle azioni di tali aziende e sulle condizioni alle quali esse
possono reperire il capitale necessario per fare investimenti. Tali parametri sono influenzati dalle prospettive di redditività
dell'industria utilizzatrice a medio e lungo periodo, ed è evidente che misure antidumping possono produrre un effetto cumulativo
al riguardo.
174
Pertanto, va respinto l'argomento delle ricorrenti secondo il quale, dato che la percentuale del costo del ferrosilicio all'interno
del costo della produzione di acciaio è rimasta stabile, la [OSCURATO:PERSONA] non doveva analizzare gli effetti delle misure antidumping
sugli utilizzatori nel caso di specie. Parimenti, l'effetto cumulativo delle misure è un elemento idoneo a giustificare che
le conclusioni relative all'interesse comunitario nell'ambito del presente riesame siano diverse da quelle cui è pervenuto
il Consiglio quando tali misure sono state istituite.
175
La censura tratta in tale contesto dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato, né nelle conclusioni finali né nella decisione
impugnata, che l'incidenza delle misure sui costi di produzione degli utilizzatori corrisponde allo 0,1% di tali costi è un
problema di esposizione che non può invalidare il merito della decisione. Tale censura va quindi respinta.
176
Per quanto riguarda, inoltre, le critiche delle ricorrenti nei confronti della scelta della [OSCURATO:PERSONA] di considerare l'ipotesi
di una diminuzione dei prezzi del 15% al fine di valutare i probabili effetti per gli utilizzatori di una scadenza delle misure,
occorre ricordare, da un lato, che la valutazione di tali effetti è di natura prospettica, sicché è normale che sia fondata
su ipotesi. Dall'altro, le ricorrenti non negano che sia probabile una diminuzione dei prezzi del ferrosilicio a seguito della
scadenza delle misure. Orbene, l'ammontare esatto di tale diminuzione non può invalidare il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA].
177
Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto riguardo al costo delle
misure per gli utilizzatori.
178
Per quanto concerne la situazione competitiva degli utilizzatori sotto il profilo della concorrenza non si rileva alcun errore
manifesto in quanto affermato nella decisione impugnata, ovvero che le misure controverse limitano considerevolmente le fonti
di approvvigionamento e mantengono i prezzi sul mercato comunitario a livelli artificialmente elevati. Il fatto di dover pagare
prezzi più elevati dei concorrenti nei paesi terzi pone l'industria siderurgica comunitaria, inoltre, in una posizione svantaggiosa
sul piano della concorrenza. Il fatto che la percentuale dei costi di produzione nella cifra di affari dell'industria siderurgica
comunitaria sia diminuita non influisce su tale posizione svantaggiosa. Infatti, se è vero che tale industria è riuscita a
ridurre i propri costi di produzione nonostante i prezzi elevati di talune materie prime, come normale conseguenza della scadenza
delle misure, tale riduzione diventerebbe ancora più marcata e, di conseguenza, la posizione sul piano della concorrenza di
tale industria migliorerebbe.
179
Quindi, la tesi delle ricorrenti, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione riguardo
gli effetti delle misure sugli utilizzatori, non è fondata.
3.Sulla quarta parte del motivo, relativa a un errore manifesto di valutazione riguardo la ponderazione degli interessi
a) Argomenti delle parti
180
Le ricorrenti, sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ricordano che l'incidenza percentuale delle misure sui costi di produzione degli
utilizzatori, cioè lo 0,1%, deve essere considerata trascurabile. Esse ritengono, inoltre, che è chiaramente dimostrato che
la situazione dell'industria utilizzatrice non è peggiorata e anzi è migliorata dopo l'istituzione delle misure. Le ricorrenti
sottolineano che l'asserita diminuzione del 15% dei prezzi nella [OSCURATO:PERSONA], se si realizzasse, ridurrebbe i costi di produzione
dello 0,1% per gli utilizzatori mentre comporterebbe una perdita di cifra d'affari del 15% per l'industria comunitaria, il
che, sotto il profilo economico, significa la sua condanna. Le ricorrenti ritengono che, date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA]
non poteva ritenere che non era nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] applicare misure antidumping.
181
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] l'approccio proposto dalle ricorrenti è troppo semplicistico perché non consente di valutare l'efficacia
delle misure in corso di riesame. Essa contesta l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale una diminuzione di prezzo
del 15% sul mercato condannerebbe l'industria comunitaria.
b) Giudizio del Tribunale
182
In limine, occorre ricordare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale
è improbabile la scomparsa dell'industria comunitaria in caso di scadenza delle misure, è manifestamente errata. Per contro,
la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, parte dall'ipotesi che la scadenza delle misure può comportare un grave deterioramento della
situazione dell'industria comunitaria.
183
Tuttavia, come giustamente rileva la [OSCURATO:PERSONA], non è sufficiente, per la ponderazione degli interessi dell'industria comunitaria
e dell'industria utilizzatrice, comparare gli svantaggi che possono risultare, per ciascuna di esse, da una decisione contraria
ai loro interessi. Inoltre è legittimo, e anzi necessario, appurare se le misure hanno ottenuto gli effetti desiderati per
quanto riguarda la competitività dell'industria protetta e le sue prospettive future.
184
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] dopo aver constatato, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che le misure di cui
si tratta nel caso di specie non hanno ottenuto gli effetti previsti, non ha neanche commesso un simile errore quando ha considerato
che non era nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] continuare ad applicare le dette misure, malgrado la circostanza che l'incidenza
delle misure sui costi degli utilizzatori non fosse rilevante in termini percentuali.
185
Di conseguenza, la quarta parte del secondo motivo non è fondata. Occorre dunque respingere interamente tale motivo.
E ─
Sulla motivazione della decisione impugnata
1.Argomenti delle parti
186
Senza dedurre espressamente motivi al riguardo, le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata non sia sufficientemente
motivata sotto vari profili. In primo luogo, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato perché non ha tenuto conto
della violazione sistematica degli impegni da parte dell'Unione sovietica. In secondo luogo, esse lamentano che la decisione
impugnata non contiene alcuna analisi per motivare il carattere rappresentativo degli utilizzatori che hanno fornito informazioni
alla [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono una violazione dell'obbligo di motivazione il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
non abbia utilizzato, nella decisione impugnata, il dato espresso in cifre dello 0,1% per indicare l'incidenza delle misure
sui costi di produzione degli utilizzatori. In quarto luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver detto qual
è stato l'aumento
artificiale del prezzo del ferrosilicio nella [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle misure antidumping. In quinto luogo, le ricorrenti sostengono
che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce elementi concreti a sostegno del suo ragionamento relativo all'incidenza delle misure sulla
situazione competitiva degli utilizzatori. In sesto luogo e per concludere, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non
aver quantificato l'effetto cumulativo delle misure per gli utilizzatori.
2.Giudizio del Tribunale
187
Sebbene le ricorrenti non abbiano dedotto un motivo autonomo al riguardo, occorre esaminare le varie censure sollevate dalle
ricorrenti, nell'ambito dei motivi analizzati sopra, per quanto concerne la motivazione della decisione impugnata.
188
La prima censura sollevata in tale contesto, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato perché non ha tenuto conto
della violazione sistematica degli impegni da parte dell'Unione sovietica, è tuttavia priva di oggetto. Risulta dai punti
133 e 134 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli effetti della violazione degli impegni sulla situazione
dell'industria comunitaria.
189
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la mancata esposizione delle ragioni che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che
gli utilizzatori che hanno fornito informazioni fossero rappresentativi, risulta dal punto 93, supra, che nella decisione
impugnata non era necessario fornire dettagli approfonditi a questo proposito.
190
In terzo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia utilizzato, nella decisione impugnata, la cifra dello 0,1% per indicare
l'incidenza delle misure sui costi di produzione degli utilizzatori, ma che abbia scelto di presentarla in termini assoluti,
ovvero 60 milioni di euro l'anno, non può essere qualificato come violazione dell'obbligo di motivazione. Infatti, si tratta
di un problema di esposizione senza effetti sul merito della decisione, la quale contiene, ai punti 145-147, dati forniti
in cifre relativamente agli effetti stimati della scadenza delle misure per gli utilizzatori i quali consentono di seguire
integralmente l'iter logico della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò premesso, l'esposizione scelta dalla [OSCURATO:PERSONA] non può pregiudicare la
comprensione dei motivi della decisione impugnata da parte della ricorrente, né la difesa dei suoi interessi. Essa non pregiudica
neanche il sindacato giurisdizionale della decisione impugnata.
191
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di spiegare, nella decisione impugnata, che il prezzo del ferrosilicio nella
[OSCURATO:PERSONA] era più elevato, a causa delle misure antidumping, che non lo sarebbe stato in loro mancanza e quindi in condizioni
di libera concorrenza. Infatti, tale constatazione è diretta conseguenza del ritenere probabile la reiterazione del pregiudizio
in caso di scadenza delle misure. Pertanto, le ricorrenti non possono addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver detto qual è
stato l'aumento
artificiale del prezzo del ferrosilicio nella [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle misure antidumping.
192
A proposito della quinta censura, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto elementi concreti a sostegno del suo
ragionamento relativo all'incidenza delle misure sulla posizione competitiva degli utilizzatori, è evidente che prezzi più
elevati delle materie prime nella [OSCURATO:PERSONA] incidono sulla posizione competitiva degli utilizzatori comunitari rispetto ai
loro concorrenti in paesi terzi nei quali non sono in vigore misure antidumping. Pertanto, alla [OSCURATO:PERSONA] non si possono
chiedere spiegazione al riguardo.
193
Infine, per quanto riguarda la contestazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non ha quantificato l'effetto cumulativo delle
misure per gli utilizzatori, occorre rilevare che la validità del ragionamento della decisione impugnata riguardo tale effetto
cumulativo non dipende dalla rilevanza del medesimo in termini quantitativi. Perciò non è necessario indicarlo per consentire
alla ricorrente di conoscere le motivazioni della decisione impugnata né per permettere al Tribunale di esercitare il proprio
sindacato.
194
Le censure delle ricorrenti relative alla motivazione della decisione impugnata non sono pertanto fondate.
195
Risulta da quanto precede che i motivi dedotti dalle ricorrenti non sono fondati. Il loro ricorso va quindi respinto.
Sulle spese
196
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
197
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti devono essere condannate in solido alle spese della [OSCURATO:PERSONA] e
degli intervenienti, comprese quelle relative al procedimento sommario, secondo le conclusioni delle dette parti.
198
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli intervenienti TNC
Kazchrome et Alloy 2000, comprese le spese relative al procedimento sommario.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna, interveniente, sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
N. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il francese.