CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1974
Cassazione n. 44254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1974 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città - con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata frode - ha revocato le statuizioni civili. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non potendo ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto pagamento delle due fatture de quibus; - inosservanza dell'art. 49, secondo comma, c.p., per essere le attestazioni di s.a.l. palesemente false e, quindi, riconoscibili dalla persona offesa; - vizio della motivazione, per non essere stata ricostruita la fondamentale circostanza della procedura che doveva essere osservata dalla società prima di erogare il pagamento delle fatture. 2. Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. La Corte d'appello, condividendo quanto affermato dal primo giudice, ha rimarcato che l'imputato, quale legale rappresentante della MI.AM . s.p.a., si era reso responsabile di un tentativo di frode, finalizzato a ottenere il pagamento di fatture emesse per lavori in realtà mai seguiti, relativi ad un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di 26 appartamenti di edilizia economica sovvenzionata, affidata dalla ERP Lucca s.r.l. alla ditta gestita dall'imputato. In particolare, era stato accertato che l'imputato aveva presentato per l'incasso due certificati di pagamento, recanti la falsa sottoscrizione del direttore dei lavori, nei quali si attestava la regolare esecuzione di opere in realtà mai realizzate. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha genericamente sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] flessini D'Agostini A i