CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17156/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,già [OSCURATO:PERSONA] delle Acque trading s.r.l., incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, in via XXIV maggio n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C.T.R. della Calabria n. 21/2022 depositata il03/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.T.R. della Calabria ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. - società consortile che gestisce un impianto di autoproduzione di energia elettrica ceduta ai consorziati, poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) - avverso la sentenza della C.T.P. di Catanzaro di rigetto del ricorso della società avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero delle accise sull’energia elettrica fornita per l’anno 2010 e vettoriata nella provincia di Catanzaro, per l’importo di euro 14.718,13. Avverso la prefata decisione ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. con 6 motivi, resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente in data 15 marzo 2024 ha depositato la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore. Quanto innanzi rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso. La dichiarazione di rinuncia all’azione resa da parte ricorrente, ove non accettata dai contraddittori costituiti, si traduce in un’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione del venir meno della controversia sottostante. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto, vertendo in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza (cfr. Cass. III, n. 34025/2023). P.Q.M. Dichiara il ricorso inammi