CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la configurabilità del reato di favoreggiamento -, comune a entrambi i ricorrenti, prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in questa Sede. Osservato che il secondo motivo - avente ad oggetto la correlazione imputazione- sentenza -, anch'esso comune a entrambi i ricorrenti, è generico, considerato che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al potere del Giudice di riqualificare il fatto storico da concorso in simulazione di reato a favoreggiamento, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Rilevato, infine, che il giudice del gravame ha puntualmente motivato (pag. 6-7) anche con riferimento 1) alla insussistenza dei presupposti dell'istituto della ritrattazione (terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] e quarto di [OSCURATO:PERSONA]); 2) alla utilizzabilità delle dichiarazioni da [OSCURATO:PERSONA], quando ancora lo stesso non era indagato (pag. 6, in relazione al terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA]). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i