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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 39804/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate; Sentiti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 15 gennaio 2021, la Corte d'appello di Roma ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 2 febbraio 2017, assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato ai medesimi ascritto al capo 3), riqualificato ai sensi degli artt. 56, 110, 317 cod. pen, 7 d.l. 152/91; dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione al delitto di falso ideologico in atto pubblico sub 2) perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio, riducendo, quanto a quest'ultima parte civile, l'importo della provvisionale.

Ha confermato la medesima sentenza in relazione al delitto di falso materiale in atto pubblico, contestato al capo 26), ascritto ad [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Per quanto ancora rileva, dalle sentenze di merito risulta che i fatti attengono, rispettivamente: a) alla formazione di una missiva - indirizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. al XIII Municipio di [OSCURATO:PERSONA] - recante il numero di protocollo in entrata 42140 del 19 aprile 2013, risultato attribuito ad altra corrispondenza ed invece utilizzato al fine di retrodatare la comunicazione predetta (capo 26, contestato ad [OSCURATO:PERSONA]); b) alla redazione del verbale prot. 79416 del 6 agosto 2012, richiamato dalla determinazione dirigenziale [OSCURATO:PERSONA] XIII U.O.A.L. [OSCURATO:PERSONA] n. 2027 del 6 agosto 2012, contenente l'attestazione della selezione effettuata per l'aggiudicazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della gestione dei servizi di balneazione per lo stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 2, contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci dell'aggiudicataria, ed all'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di fatto della medesima società).

1.2. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 2), confermando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio; ha confermato la affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 26).2.

Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità.

Richiamato il capo d'imputazione, con il quale si contesta al ricorrente - in concorso con il pubblico ufficiale Papalini, assolto dalla stessa imputazione - di aver apposto un falso protocollo in entrata sulla lettera indirizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. al XIII Municipio, avente ad oggetto la comunicazione di subappalto dei lavori di drenaggio della foce del Canale dei Pescatori in favore di CERPIT s.r.I., al fine di retrodatarne il subingresso, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore riguardo la deposizione resa dal teste Fioroni: questi aveva, difatti, dichiarato di aver constatato, in sede di sopralluogo nel cantiere insediato presso la foce del Canale dei Pescatori, i cui lavori erano stati appaltati alla ditta SAMA di [OSCURATO:PERSONA], la presenza di un operaio in forza a CERPIT, amministrata dalla coniuge del Salzano; e che, in seguito alla richiesta di esibizione della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, era stata prodotta la missiva in contestazione, recante il timbro del XIII Municipio di Roma con la data del 19 aprile 2013 ed il numero di protocollo manoscritto, risultato - a seguito di una mera verifica di corrispondenza - pertinente ad altro atto.

Lo stesso teste aveva riferito circa la modalità informatiche di protocollazione degli atti, senza tuttavia aver mai acquisito l'originale di cui si tratta.

A fronte di siffatta testimonianza, la Corte d'appello ha, invece, affermato che «l'atto originale, seppur ricercato, non era stato rintracciato», in tal modo depotenziando la tesi difensiva, volta ad evidenziare l'irragionevolezza del movente, poiché l'imputato avrebbe dovuto falsificare la data, retrodatandola rispetto alla verifica ispettiva, al fine di evitare una lieve sanzione amministrativa, ed a ricondurre ad un mero refuso la relativa protocollazione.

Sicchè l'argomentazione resa nella sentenza impugnata evidenzia un corto circuito logico-argomentativo, laddove ha posto a carico della difesa un onere di allegazione e, correlativamente, esonerato il pubblico ministero dalla acquisizione di una "prova documentale negativa", ovvero relativa al documento che il medesimo ufficio assume inesistente.

Ne consegue - ad avviso del ricorrente - che l'assunto muove da un dato inesistente e che, per contro, in assenza dell'originale, viene a delinearsi il ragionevole dubbio, in presenza di un errore percettivo su di un punto essenziale al fine dell'affermazione di responsabilità.Per altro verso, si segnala che con il gravame era stata cesurata la medesima aporia, rimasta irrisolta ed anzi confermata, vedendosi, pertanto, in ipotesi di travisamento della prova rilevante nelle conformi sentenze di merito e, pertanto, di vizio deducibile in sede di legittimità.

2.2. Con il ricorso, proposto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola sei motivi.

2.2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al falso in atto pubblico contestato, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale del XIII Municipio di Roma, [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]" - già gestito dal CRAL [OSCURATO:PERSONA] - veniva affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. previa "valutazione di congruità delle richieste di affidamento"; valutazione che si assume inesistente.

Evidenzia, al riguardo, come il contenuto della predetta determina, in tesi ideologicamente falso, sia stato ritenuto non già in riferimento all'assenza di più offerte in comparazione, effettivamente sussistenti, bensì alla strega della ritenuta preferenza già assegnata ex ante all'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza del profilo di falsità, in quanto l'atto sarebbe stato non veritiero solo in caso di unicità del concorrente, in tal modo sovrapponendosi l'illegittimità della scelta con la mendace attestazione della procedura selettiva.

2.2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, del ricorrente, non risultando indicati elementi atti a delineare il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], rimasto affidato alla mera qualità di socio dell'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], in violazione della giurisprudenza di legittimità.

2.2.3. Con il terzo motivo, la stessa censura è formulata in riferimento all'elemento soggettivo del reato, ritenuto alla stregua del mero interesse e senza alcuna dimostrazione della consapevolezza dell'imputato del numero dei concorrenti; delle offerte in comparazione; dell'esatto contenuto della determina; dell'asserita illegittimità della gara.

Per altro verso, si contesta mancanza di motivazione riguardo gli elementi addotti dalla difesa sul punto, avendo la Corte d'appello ignorato la ricostruzione resa dall'imputato, in sede di esame, dello "scambio" intrattenuto sulla questione con il Papalini, ricognitiva delle regole della migliore offerta.

2.2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio della motivazione relativamente alla ricorrenza di un danno risarcibile, essendo rimaste ignorate le censure, proposte con l'appello, relativamente all' an ed alla tipologia di pregiudizio cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio, in considerazione dei limiti di risarcibilità del danno morale.

2.2.5. Con il quinto motivo, la stessa censura è formulata in riferimento alla condanna al pagamento della provvisionale.

2.2.6. Il sesto motivo, contesta omessa motivazione sulla richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale.

2.3. Con i ricorsi, proposti disgiuntamente con atti a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano, con identica formulazione, sei motivi, dal contenuto sovrapponibile alle censure proposte con il ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.L'unco motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.2. La direttrice che ispira la censura del ricorrente in riferimento al falso materiale in atto pubblico sub 26), afferente l'apposizione sulla missiva relativa alla comunicazione del subappalto in favore di CERPIT, al fine dell'attribuzione della data anteriore al sopralluogo, si incentra sul vizio di travisamento della prova per invenzione, per essere stata attestata - nella sentenza impugnata - la ricerca del documento al quale il numero di protocollo era stato effettivamente attribuito, secondo quanto asserito dall'operante di PG Fioroni; ricerca, invece, mai effettuata.

Trattasi, all'evidenza di travisamento non decisivo.

1.2. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; N. 25255 del 2012 Rv. 253099, N. 18521 del 2018 Rv. 273217, N. 39048 del 2007 Rv. 238215); il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, invero, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

In altri termini, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep.2018, Grancini, Rv. 272406); il che vale a dire che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567)

1.3. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente s'appalesano destituite di fondamento: a fronte dell'apposizione automatica ed informatizzata del numero di protocollo in entrata, non contestata nel ricorso o smentita dall'allegazione di elementi di segno contrario, il Salzano si limita ad enfatizzare la mancata acquisizione del documento al quale effettivamente il numero di protocollo donato si riferiva - e che la Corte d'appello attesterebbe essere stato ricercato, attraverso la lettura distorta della deposizione indicata - senza indicare quale efficacia disarticolante la predetta circostanza avrebbe introdotto nel discorso giustificativo.

La presenza o meno agli atti del documento effettivamente contrassegnato con il n. 42140 del 19 aprile 2013 - che la sentenza indica come riferito ad una segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] del fuoco di Roma avente ad oggetto la verifica di stabilità di un fabbricato - non si comprende quale efficacia decisiva dispiegherebbe sul punto essenziale della falsa riproduzione; né in quale misura il dato avrebbe condizionato la disamina del motivo d'appello che - come confermato nel ricorso - era piuttosto finalizzata ad accreditare la irragionevolezza dell'interesse alla falsificazione, a fronte del rischio penale asseritamente sproporzionato rispetto al pagamento della sanzione amministrativa correlata all'omessa previa comunicazione del subappalto e dell'impiego della manodopera di CERPIT sul cantiere dell'appaltatrice SAMA.

In altri termini, il ricorrente non contesta gli esiti dell'accertamento svolto presso l'ufficio protocollo circoscrizionale, riferito dall'operante, ma si duole dell'attestazione dell'esito - negativo - dell'acquisizione del relativo corpus documentale, senza spiegare in quale misura il riferimento del teste alla ricerca - che si assume non effettuata e non riferita nei termini riportati in sentenza - avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio in riferimento alla censura proposta con l'appello.

In tal modo, pertanto, il ricorrente non denuncia una decisiva interferenza nell'iter motivazionale, che l'informazione asseritamente travisata per invenzione avrebbe dispiegato, ma finisce per reiterare doglianze in fatto sul punto della ritenuta attendibilità della tesi difensiva, invero orientata sul diverso versante della mancanza d'interesse, alla quale la Corte di merito ha offerto argomentata ed incensurabile risposta, senza neppure confrontarsi con l'annotazione manoscritta del numero di protocollo e fornire anche solo una ragionevole prospettazione utile ad accreditare l'errore di terzi.

Del resto, la censura è anche illogicamente prospettata nella parte in cui si duole dell'inversione dell'onere della prova "negativa", asseritamente operato nelle conformi sentenze di merito, in riferimento al documento recante la genuina attestazione di protocollo di cui si contesta la mancata acquisizione, non avendo il ricorrente dedotto di aver richiesto, a fini difensivi, il rilascio della relativa copia autentica.

1.4. Né il ricorso pone il tema afferente le modalità di utilizzazione del documento artatamente retrodatato, posto che la formazione della copia di un atto - il numero di protocollo - inesistente non integra il reato di falsità materiale, nei casi di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico riconoscibile come tale, privo di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale (Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285); caratteristiche, queste, neppure prospettate nel ricorso.

Il ricorso proposto nell'interesse del Salzano è, pertanto, inammissibile.

2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, del pari, proposti fuori dei casi previsti.

2.1. Va, preliminarmente, rilevato che i ricorrenti non precisano se i ricorsi siano stati proposti anche agli effetti penali o esclusivamente in riferimento alle statuizioni civili.Il che, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, non introduce doglianze sul punto della sussistenza di elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

2.2. Nei limiti del sindacato dell'impugnazione proposta agli effetti civili, la comune censura, articolata nel primo motivo dei distinti ricorsi, è proposta per la prima volta con i ricorsi di legittimità ed è, pertanto, tardiva.

2.2.1. I ricorrenti contestano - peraltro sub specie di vizio della motivazione - il nucleo fattuale sul quale ricade la falsità, assumendo come il contenuto della determina, in tesi ideologicamente falso, sia stato ritenuto non già in riferimento all'assenza di più offerte in comparazione, effettivamente sussistenti, bensì alla stregua della ritenuta preferenza già assegnata ex ante all'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza del profilo di falsità, in quanto l'atto sarebbe stato non veritiero solo in caso di unicità del concorrente, in tal modo sovrapponendosi l'illegittimità della scelta con la mendace attestazione della procedura selettiva.

Trattasi, tuttavia, di deduzione del tutto diversa dal motivo d'appello proposto dai ricorrenti, invece incentrato sulla natura dell'atto di cui si assume la falsità; tanto che su siffatto profilo la Corte di merito ha profuso il correlativo impegno argomentativo, affrontando il - solo - tema devoluto, con argomentazioni (ff. 16-17 della sentenza impugnata) ora non censurate.

La censura qui proposta è stata, dunque, omessa negli atti di appello, senza l'articolazione delle argomentazioni in diritto rassegnate nei ricorsi che sono, pertanto, tardive ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

In tema di ricorso per cassazione, invero, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi il tema della qualificazione giuridica del fatto che si ponga su profili rimasti estranei all'impugnazione di merito perché non devoluti, denunciandosi, in tal guisa, una questione sulla quale legittimamente il giudice di merito ha omesso di esprimersi, e che esula dalla cognizione rimessa al sindacato officioso della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), in quanto implicante un tema che investe questioni di fatto, qual è il nucleo ontologico su cui ricade la stessa falsità.

2.2.2. Per altro verso, i ricorrenti omettono di considerare - rendendo, sul punto, del tutto aspecifiche le censure - come il delitto di falso ideologico sia configurabile anche nell'ambito delle valutazioni discrezionali, formulate in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni (per tutte Sez. 5, n. 18521 del 13/01/2020, Primerano, Rv. 279046, nel solco tracciato da Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803); piano che implica, all'evidenza, il mutamento dell'asse dell'indagine devoluta alla sede di merito.

La proposta questione esula, dunque, dal novero di quelle sindacabili ex officio dalla Corte di cassazione, involgendo accertamenti di fatto sul contenuto valutativo di cui si contesta la falsità - se cioè riferita agli enunciati discrezionali o alla ricognizione dei dati ontologici rappresentati - sottratti, come rilevato, al giudice del merito (V.

Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831).

Il primo, comune, motivo è, pertanto, proposto fuori dei casi consentiti.

2.3. Il secondo ed il terzo motivo proposti nei ricorsi, con i quali si contesta il contributo di partecipazione e l'elemento soggettivo del reato, sono generici e versati in fatto.

2.3.1. Le comuni censure non si confrontano con la motivazione resa nella sentenza impugnata che ha non solo identificato l'interesse all'aggiudicazione della concessione balneare in capo ai ricorrenti, soci dell'aggiudicataria BLUEDREAM, ma ha analiticamente ricostruito le modalità ed i tempi della decadenza ex art. 47 cod. nav. del titolo concesso al CRAL Poste sin dal 1955; le parallele iniziative degli imputati, con specifico riferimento agli incontri tra il Papalini e l'[OSCURATO:PERSONA] ed alle conversazioni telefoniche intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; la costituzione, il 1 luglio 2012 - e dunque in epoca prossima all'estinzione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] - di BLUEDREAM; la compagine sociale, formale e di fatto, dell'aggiudicataria.

Ne deriva che il criterio del "cui prodest", già ex se assistito dai requisiti di certezza, gravità e precisione, risulta convergente con ulteriori indizi che, valutati prima singolarmente e poi globalmente, ne hanno comportato la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699), che la sentenza impugnata non manca di raccordare unitariamente con argomentazioni incensurabili nella presente sede.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare che i motivi finiscono per rielaborare una personale rivalutazione della prova, nella misura in cui segnalano la mancata partecipazione materiale dei ricorrenti alla deliberazione, asseriscono l'omessa conoscenza del numero degli offerenti e dei termini della proposta della concorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.3.2. Destituite di attitudine demolitoria sono, nel quadro delineato, le doglianze che lamentano l'omessa esplicazione del contributo causale dei ricorrenti -che le conformi sentenza di merito ricostruiscono, all'evidenza, in termini di istigazione - e l'accertamento del dolo generico di fattispecie, contrastato da un preteso deficit probatorio su punti del tutto irrilevanti e sulla personale rilettura di una conversazione intercorsa con il Papalini, in presenza di una condivisa deliberazione volitiva con il pubblico ufficiale, autore materiale della condotta, logicamente giustificata attraverso la complessiva ricostruzione dei tempi della vicenda amministrativa relativa alla revoca della concessione e delle coeve iniziative degli imputati.

2.4. Le censure rivolte alle statuizioni civili sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate.

2.4.1. Gli atti d'appello proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati a rivolgere generiche doglianze sui punti relativi alla condanna generica in favore delle parti civili costituite, alla provvisionale - poi rideterminata nel quantum - ed all'esecutività della medesima.

Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778, nel solco di Sez.

Un.

N. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Negli atti d'appello, le censure svolte sui punti indicati sono state formulate in via perplessa, interrogativa e meramente assertiva, a fronte della specifica motivazione resa nella sentenza di primo grado che ha ravvisato la responsabilità civile derivante da reato, in solido tra i coimputati ed il pubblico ufficiale, nei confronti delle parti civili Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA] (ff. 137-138).

Ed a siffatta genericità delle doglianze la Corte di merito ha risposto con sintetiche statuizioni, proporzionate alla tipologia delle censure mosse.Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).

Ne deriva che l'articolazione dei motivi dei ricorsi di legittimità sui correlativi punti risente della stessa aspecificità.

2.4.2. Le doglianze sono, in ogni caso, manifestamente infondate.

Va, in ogni caso, qui ribadito come, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271568; v. anche Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, dep. 2022, Marcon, Rv. 282884); sicché non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" - qui neppure dedotto - tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031).

Mette conto, altresì, evidenziare, quanto al quinto motivo comune ai ricorsi in rassegna, che non è impugnabile con il ricorso di legittimità la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex multis Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015.

D.G., Rv. 263486).

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è, peraltro, per sua natura suscettibile di passare in giudicato ed è destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536; Sez. 6, n. 51338 del 2016 non mass.; v. anche Sez. 3 civ., n. 28714 del 4 ottobre 2022 in riferimento all'ambito di cognizione rimesso al giudice civile).

Quanto, infine, alla richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale, va qui solo rilevata l'assoluta genericità delle primigenie censure e dei correlativi motivi di ricorso - limitati alla prospettazione della mera difficoltà di recupero delle somme, in caso di assoluzione, correlata alla "notoria e strutturale carenza di risorse degli enti locali" - mentre, in tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione (ex multis, Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, Guzzi, Rv. 275941).

I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.

3. Dall'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei predetti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione - limitatamente agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - alle parti civili delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo, in considerazione dell'attività svolta nel giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716).

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "na'[OSCURATO:PERSONA] /-‘- [OSCURATO:PERSONA] . i, . [OSCURATO:PERSONA] ()2(1' • - - - - -a- - - :- - . - 20 OTT ,-. - :T:Z022 - • Li chL: . )Simona 17-=',-; 7 t-J3TO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni depositate; Sentiti gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 15 gennaio 2021, la Corte d'appello di Roma ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 2 febbraio 2017, assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato ai medesimi ascritto al capo 3), riqualificato ai sensi degli artt. 56, 110, 317 cod. pen, 7 d.l. 152/91; dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi in relazione al delitto di falso ideologico in atto pubblico sub 2) perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio, riducendo, quanto a quest'ultima parte civile, l'importo della provvisionale. Ha confermato la medesima sentenza in relazione al delitto di falso materiale in atto pubblico, contestato al capo 26), ascritto ad [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Per quanto ancora rileva, dalle sentenze di merito risulta che i fatti attengono, rispettivamente: a) alla formazione di una missiva - indirizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. al XIII Municipio di [OSCURATO:PERSONA] - recante il numero di protocollo in entrata 42140 del 19 aprile 2013, risultato attribuito ad altra corrispondenza ed invece utilizzato al fine di retrodatare la comunicazione predetta (capo 26, contestato ad [OSCURATO:PERSONA]); b) alla redazione del verbale prot. 79416 del 6 agosto 2012, richiamato dalla determinazione dirigenziale [OSCURATO:PERSONA] XIII U.O.A.L. [OSCURATO:PERSONA] n. 2027 del 6 agosto 2012, contenente l'attestazione della selezione effettuata per l'aggiudicazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della gestione dei servizi di balneazione per lo stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]" (capo 2, contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci dell'aggiudicataria, ed all'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di fatto della medesima società). 1.2. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 2), confermando le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio; ha confermato la affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo 26).2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità. Richiamato il capo d'imputazione, con il quale si contesta al ricorrente - in concorso con il pubblico ufficiale Papalini, assolto dalla stessa imputazione - di aver apposto un falso protocollo in entrata sulla lettera indirizzata da [OSCURATO:SOCIETA]. al XIII Municipio, avente ad oggetto la comunicazione di subappalto dei lavori di drenaggio della foce del Canale dei Pescatori in favore di CERPIT s.r.I., al fine di retrodatarne il subingresso, evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore riguardo la deposizione resa dal teste Fioroni: questi aveva, difatti, dichiarato di aver constatato, in sede di sopralluogo nel cantiere insediato presso la foce del Canale dei Pescatori, i cui lavori erano stati appaltati alla ditta SAMA di [OSCURATO:PERSONA], la presenza di un operaio in forza a CERPIT, amministrata dalla coniuge del Salzano; e che, in seguito alla richiesta di esibizione della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, era stata prodotta la missiva in contestazione, recante il timbro del XIII Municipio di Roma con la data del 19 aprile 2013 ed il numero di protocollo manoscritto, risultato - a seguito di una mera verifica di corrispondenza - pertinente ad altro atto. Lo stesso teste aveva riferito circa la modalità informatiche di protocollazione degli atti, senza tuttavia aver mai acquisito l'originale di cui si tratta. A fronte di siffatta testimonianza, la Corte d'appello ha, invece, affermato che «l'atto originale, seppur ricercato, non era stato rintracciato», in tal modo depotenziando la tesi difensiva, volta ad evidenziare l'irragionevolezza del movente, poiché l'imputato avrebbe dovuto falsificare la data, retrodatandola rispetto alla verifica ispettiva, al fine di evitare una lieve sanzione amministrativa, ed a ricondurre ad un mero refuso la relativa protocollazione. Sicchè l'argomentazione resa nella sentenza impugnata evidenzia un corto circuito logico-argomentativo, laddove ha posto a carico della difesa un onere di allegazione e, correlativamente, esonerato il pubblico ministero dalla acquisizione di una "prova documentale negativa", ovvero relativa al documento che il medesimo ufficio assume inesistente. Ne consegue - ad avviso del ricorrente - che l'assunto muove da un dato inesistente e che, per contro, in assenza dell'originale, viene a delinearsi il ragionevole dubbio, in presenza di un errore percettivo su di un punto essenziale al fine dell'affermazione di responsabilità.Per altro verso, si segnala che con il gravame era stata cesurata la medesima aporia, rimasta irrisolta ed anzi confermata, vedendosi, pertanto, in ipotesi di travisamento della prova rilevante nelle conformi sentenze di merito e, pertanto, di vizio deducibile in sede di legittimità. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola sei motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al falso in atto pubblico contestato, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale del XIII Municipio di Roma, [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stabilimento "[OSCURATO:PERSONA]" - già gestito dal CRAL [OSCURATO:PERSONA] - veniva affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. previa "valutazione di congruità delle richieste di affidamento"; valutazione che si assume inesistente. Evidenzia, al riguardo, come il contenuto della predetta determina, in tesi ideologicamente falso, sia stato ritenuto non già in riferimento all'assenza di più offerte in comparazione, effettivamente sussistenti, bensì alla strega della ritenuta preferenza già assegnata ex ante all'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza del profilo di falsità, in quanto l'atto sarebbe stato non veritiero solo in caso di unicità del concorrente, in tal modo sovrapponendosi l'illegittimità della scelta con la mendace attestazione della procedura selettiva. 2.2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità, a titolo di concorso, del ricorrente, non risultando indicati elementi atti a delineare il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA], rimasto affidato alla mera qualità di socio dell'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], in violazione della giurisprudenza di legittimità. 2.2.3. Con il terzo motivo, la stessa censura è formulata in riferimento all'elemento soggettivo del reato, ritenuto alla stregua del mero interesse e senza alcuna dimostrazione della consapevolezza dell'imputato del numero dei concorrenti; delle offerte in comparazione; dell'esatto contenuto della determina; dell'asserita illegittimità della gara. Per altro verso, si contesta mancanza di motivazione riguardo gli elementi addotti dalla difesa sul punto, avendo la Corte d'appello ignorato la ricostruzione resa dall'imputato, in sede di esame, dello "scambio" intrattenuto sulla questione con il Papalini, ricognitiva delle regole della migliore offerta. 2.2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio della motivazione relativamente alla ricorrenza di un danno risarcibile, essendo rimaste ignorate le censure, proposte con l'appello, relativamente all' an ed alla tipologia di pregiudizio cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio, in considerazione dei limiti di risarcibilità del danno morale. 2.2.5. Con il quinto motivo, la stessa censura è formulata in riferimento alla condanna al pagamento della provvisionale. 2.2.6. Il sesto motivo, contesta omessa motivazione sulla richiesta di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale. 2.3. Con i ricorsi, proposti disgiuntamente con atti a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano, con identica formulazione, sei motivi, dal contenuto sovrapponibile alle censure proposte con il ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.L'unco motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.2. La direttrice che ispira la censura del ricorrente in riferimento al falso materiale in atto pubblico sub 26), afferente l'apposizione sulla missiva relativa alla comunicazione del subappalto in favore di CERPIT, al fine dell'attribuzione della data anteriore al sopralluogo, si incentra sul vizio di travisamento della prova per invenzione, per essere stata attestata - nella sentenza impugnata - la ricerca del documento al quale il numero di protocollo era stato effettivamente attribuito, secondo quanto asserito dall'operante di PG Fioroni; ricerca, invece, mai effettuata. Trattasi, all'evidenza di travisamento non decisivo. 1.2. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a- valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; N. 25255 del 2012 Rv. 253099, N. 18521 del 2018 Rv. 273217, N. 39048 del 2007 Rv. 238215); il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è, invero, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). In altri termini, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep.2018, Grancini, Rv. 272406); il che vale a dire che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567) 1.3. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente s'appalesano destituite di fondamento: a fronte dell'apposizione automatica ed informatizzata del numero di protocollo in entrata, non contestata nel ricorso o smentita dall'allegazione di elementi di segno contrario, il Salzano si limita ad enfatizzare la mancata acquisizione del documento al quale effettivamente il numero di protocollo donato si riferiva - e che la Corte d'appello attesterebbe essere stato ricercato, attraverso la lettura distorta della deposizione indicata - senza indicare quale efficacia disarticolante la predetta circostanza avrebbe introdotto nel discorso giustificativo. La presenza o meno agli atti del documento effettivamente contrassegnato con il n. 42140 del 19 aprile 2013 - che la sentenza indica come riferito ad una segnalazione del [OSCURATO:PERSONA] del fuoco di Roma avente ad oggetto la verifica di stabilità di un fabbricato - non si comprende quale efficacia decisiva dispiegherebbe sul punto essenziale della falsa riproduzione; né in quale misura il dato avrebbe condizionato la disamina del motivo d'appello che - come confermato nel ricorso - era piuttosto finalizzata ad accreditare la irragionevolezza dell'interesse alla falsificazione, a fronte del rischio penale asseritamente sproporzionato rispetto al pagamento della sanzione amministrativa correlata all'omessa previa comunicazione del subappalto e dell'impiego della manodopera di CERPIT sul cantiere dell'appaltatrice SAMA. In altri termini, il ricorrente non contesta gli esiti dell'accertamento svolto presso l'ufficio protocollo circoscrizionale, riferito dall'operante, ma si duole dell'attestazione dell'esito - negativo - dell'acquisizione del relativo corpus documentale, senza spiegare in quale misura il riferimento del teste alla ricerca - che si assume non effettuata e non riferita nei termini riportati in sentenza - avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio in riferimento alla censura proposta con l'appello. In tal modo, pertanto, il ricorrente non denuncia una decisiva interferenza nell'iter motivazionale, che l'informazione asseritamente travisata per invenzione avrebbe dispiegato, ma finisce per reiterare doglianze in fatto sul punto della ritenuta attendibilità della tesi difensiva, invero orientata sul diverso versante della mancanza d'interesse, alla quale la Corte di merito ha offerto argomentata ed incensurabile risposta, senza neppure confrontarsi con l'annotazione manoscritta del numero di protocollo e fornire anche solo una ragionevole prospettazione utile ad accreditare l'errore di terzi. Del resto, la censura è anche illogicamente prospettata nella parte in cui si duole dell'inversione dell'onere della prova "negativa", asseritamente operato nelle conformi sentenze di merito, in riferimento al documento recante la genuina attestazione di protocollo di cui si contesta la mancata acquisizione, non avendo il ricorrente dedotto di aver richiesto, a fini difensivi, il rilascio della relativa copia autentica. 1.4. Né il ricorso pone il tema afferente le modalità di utilizzazione del documento artatamente retrodatato, posto che la formazione della copia di un atto - il numero di protocollo - inesistente non integra il reato di falsità materiale, nei casi di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico riconoscibile come tale, privo di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285); caratteristiche, queste, neppure prospettate nel ricorso. Il ricorso proposto nell'interesse del Salzano è, pertanto, inammissibile. 2. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, del pari, proposti fuori dei casi previsti. 2.1. Va, preliminarmente, rilevato che i ricorrenti non precisano se i ricorsi siano stati proposti anche agli effetti penali o esclusivamente in riferimento alle statuizioni civili.Il che, a fronte della declaratoria di prescrizione statuita dalla Corte territoriale, non introduce doglianze sul punto della sussistenza di elementi deponenti per l'assoluzione nel merito a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., che è consentita soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocu/i", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 2.2. Nei limiti del sindacato dell'impugnazione proposta agli effetti civili, la comune censura, articolata nel primo motivo dei distinti ricorsi, è proposta per la prima volta con i ricorsi di legittimità ed è, pertanto, tardiva. 2.2.1. I ricorrenti contestano - peraltro sub specie di vizio della motivazione - il nucleo fattuale sul quale ricade la falsità, assumendo come il contenuto della determina, in tesi ideologicamente falso, sia stato ritenuto non già in riferimento all'assenza di più offerte in comparazione, effettivamente sussistenti, bensì alla stregua della ritenuta preferenza già assegnata ex ante all'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], con conseguente carenza del profilo di falsità, in quanto l'atto sarebbe stato non veritiero solo in caso di unicità del concorrente, in tal modo sovrapponendosi l'illegittimità della scelta con la mendace attestazione della procedura selettiva. Trattasi, tuttavia, di deduzione del tutto diversa dal motivo d'appello proposto dai ricorrenti, invece incentrato sulla natura dell'atto di cui si assume la falsità; tanto che su siffatto profilo la Corte di merito ha profuso il correlativo impegno argomentativo, affrontando il - solo - tema devoluto, con argomentazioni (ff. 16-17 della sentenza impugnata) ora non censurate. La censura qui proposta è stata, dunque, omessa negli atti di appello, senza l'articolazione delle argomentazioni in diritto rassegnate nei ricorsi che sono, pertanto, tardive ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. In tema di ricorso per cassazione, invero, poiché non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello - ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza - non può dedursi il tema della qualificazione giuridica del fatto che si ponga su profili rimasti estranei all'impugnazione di merito perché non devoluti, denunciandosi, in tal guisa, una questione sulla quale legittimamente il giudice di merito ha omesso di esprimersi, e che esula dalla cognizione rimessa al sindacato officioso della Corte di legittimità (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), in quanto implicante un tema che investe questioni di fatto, qual è il nucleo ontologico su cui ricade la stessa falsità. 2.2.2. Per altro verso, i ricorrenti omettono di considerare - rendendo, sul punto, del tutto aspecifiche le censure - come il delitto di falso ideologico sia configurabile anche nell'ambito delle valutazioni discrezionali, formulate in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni (per tutte Sez. 5, n. 18521 del 13/01/2020, Primerano, Rv. 279046, nel solco tracciato da Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803); piano che implica, all'evidenza, il mutamento dell'asse dell'indagine devoluta alla sede di merito. La proposta questione esula, dunque, dal novero di quelle sindacabili ex officio dalla Corte di cassazione, involgendo accertamenti di fatto sul contenuto valutativo di cui si contesta la falsità - se cioè riferita agli enunciati discrezionali o alla ricognizione dei dati ontologici rappresentati - sottratti, come rilevato, al giudice del merito (V. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831). Il primo, comune, motivo è, pertanto, proposto fuori dei casi consentiti. 2.3. Il secondo ed il terzo motivo proposti nei ricorsi, con i quali si contesta il contributo di partecipazione e l'elemento soggettivo del reato, sono generici e versati in fatto. 2.3.1. Le comuni censure non si confrontano con la motivazione resa nella sentenza impugnata che ha non solo identificato l'interesse all'aggiudicazione della concessione balneare in capo ai ricorrenti, soci dell'aggiudicataria BLUEDREAM, ma ha analiticamente ricostruito le modalità ed i tempi della decadenza ex art. 47 cod. nav. del titolo concesso al CRAL Poste sin dal 1955; le parallele iniziative degli imputati, con specifico riferimento agli incontri tra il Papalini e l'[OSCURATO:PERSONA] ed alle conversazioni telefoniche intercorse tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; la costituzione, il 1 luglio 2012 - e dunque in epoca prossima all'estinzione del rapporto con [OSCURATO:PERSONA] - di BLUEDREAM; la compagine sociale, formale e di fatto, dell'aggiudicataria. Ne deriva che il criterio del "cui prodest", già ex se assistito dai requisiti di certezza, gravità e precisione, risulta convergente con ulteriori indizi che, valutati prima singolarmente e poi globalmente, ne hanno comportato la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699), che la sentenza impugnata non manca di raccordare unitariamente con argomentazioni incensurabili nella presente sede. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che i motivi finiscono per rielaborare una personale rivalutazione della prova, nella misura in cui segnalano la mancata partecipazione materiale dei ricorrenti alla deliberazione, asseriscono l'omessa conoscenza del numero degli offerenti e dei termini della proposta della concorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.2. Destituite di attitudine demolitoria sono, nel quadro delineato, le doglianze che lamentano l'omessa esplicazione del contributo causale dei ricorrenti -che le conformi sentenza di merito ricostruiscono, all'evidenza, in termini di istigazione - e l'accertamento del dolo generico di fattispecie, contrastato da un preteso deficit probatorio su punti del tutto irrilevanti e sulla personale rilettura di una conversazione intercorsa con il Papalini, in presenza di una condivisa deliberazione volitiva con il pubblico ufficiale, autore materiale della condotta, logicamente giustificata attraverso la complessiva ricostruzione dei tempi della vicenda amministrativa relativa alla revoca della concessione e delle coeve iniziative degli imputati. 2.4. Le censure rivolte alle statuizioni civili sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. 2.4.1. Gli atti d'appello proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono limitati a rivolgere generiche doglianze sui punti relativi alla condanna generica in favore delle parti civili costituite, alla provvisionale - poi rideterminata nel quantum - ed all'esecutività della medesima. Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778, nel solco di Sez. Un. N. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Negli atti d'appello, le censure svolte sui punti indicati sono state formulate in via perplessa, interrogativa e meramente assertiva, a fronte della specifica motivazione resa nella sentenza di primo grado che ha ravvisato la responsabilità civile derivante da reato, in solido tra i coimputati ed il pubblico ufficiale, nei confronti delle parti civili Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA] (ff. 137-138). Ed a siffatta genericità delle doglianze la Corte di merito ha risposto con sintetiche statuizioni, proporzionate alla tipologia delle censure mosse.Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). Ne deriva che l'articolazione dei motivi dei ricorsi di legittimità sui correlativi punti risente della stessa aspecificità. 2.4.2. Le doglianze sono, in ogni caso, manifestamente infondate. Va, in ogni caso, qui ribadito come, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l'art.17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017, Cardinali, Rv. 271568; v. anche Sez. 6, n. 5534 del 20/05/2021, dep. 2022, Marcon, Rv. 282884); sicché non sussiste violazione del principio del "ne bis in idem" - qui neppure dedotto - tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione costituita, mentre il secondo l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031). Mette conto, altresì, evidenziare, quanto al quinto motivo comune ai ricorsi in rassegna, che non è impugnabile con il ricorso di legittimità la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex multis Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015. D.G., Rv. 263486). Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è, peraltro, per sua natura suscettibile di passare in giudicato ed è destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536; Sez. 6, n. 51338 del 2016 non mass.; v. anche Sez. 3 civ., n. 28714 del 4 ottobre 2022 in riferimento all'ambito di cognizione rimesso al giudice civile). Quanto, infine, alla richiesta di sospensione dell'esecutività della provvisionale, va qui solo rilevata l'assoluta genericità delle primigenie censure e dei correlativi motivi di ricorso - limitati alla prospettazione della mera difficoltà di recupero delle somme, in caso di assoluzione, correlata alla "notoria e strutturale carenza di risorse degli enti locali" - mentre, in tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione (ex multis, Sez. 3, n. 16164 del 27/02/2019, Guzzi, Rv. 275941). I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 3. Dall'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei predetti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione - limitatamente agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - alle parti civili delle spese di assistenza nel grado, come liquidate in dispositivo, in considerazione dell'attività svolta nel giudizio di legittimità (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Regione Lazio e comune di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "na'[OSCURATO:PERSONA] /-‘- [OSCURATO:PERSONA] . i, . [OSCURATO:PERSONA] ()2(1' • - - - - -a- - - :- - . - 20 OTT ,-. - :T:Z022 - • Li chL: . )Simona 17-=',-; 7 t-J3TO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39804/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris