Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 08525/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di amministratore pro tempore dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 l'Associazione non riconosciuta il Geco, esercente attività di « organizzazioni con fini culturali e ricreativi »e il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca avverso gli avvisi con il quale l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo i benefici di cui alla legge nr 383/2002, accertava il maggior reddito per l'anno 2010 ed operava una ripresa per Ires, Irap e Iva. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, accoglieva il solo ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento a lui notificato per mancata allegazione del PVC notificato all'associazione. 3 Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello in quanto non era stata fornita la prova della effettiva attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di imposta non essendo sufficiente per ritenerlo responsabile dei debiti fiscali dell'Associazione la semplice carica formale rivestita.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso Ric. 2020 n. 04690 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Il contribuente ha depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l'unico motivo di ricorso denuncia l'Agenzia delle Entrate la violazione dell'art.38 cc, in relazione all'art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle maggiori imposte accertate dall'Agenzia che invece andava affermata in forza della carica rivestita all'interno dell'ente e dall'aver sottoscritto la dichiarazione..

2. Il motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando Ric. 2020 n. 04690 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -3- che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (cfr.tra le tante Cass 5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015 e 2169/2018). 2.2 Ciò premesso, nella fattispecie in esame è stato individuato quale responsabile in solido, insieme all'Associazione, delle obbligazioni tributarie maturate nell'anno di imposta 2010 il legale rappresentante dell'Associazione e sottoscrittore della dichiarazione dei redditi 2.3 Orbene, come di recente precisato da questa Corte, se per i debiti di imposta che non sorgono su base negoziale ma ex lege sono chiamati a rispondere solidalmente coloro che abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato non vi è dubbio che « nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perchè su di lui gravano gli obblighi tributari.

Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge.

In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo.

Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle Ric. 2020 n. 04690 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -4- disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso - in ultima analisi - il pagamento delle imposte» ( cfr Cass.19985/2019). 2.3 Dunque se per la figura del legale rappresentante di una associazione può giustificarsi la responsabilità solidale con l'associazione anche a prescindere da una concreta ingerenza nella gestione dell'ente per i componenti del Consiglio direttivo va tenuto fermo il principio giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto secondo il quale chi riveste cariche formali all'interno dell'associazione risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti ove venga dimostrato che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v.

Cass.25650/2018). 2.4 La CTR non si è uniformata ai suesposti principi in quanto non ha riconosciuto la responsabilità per le obbligazioni tributarie del legale rappresentante dell'Associazione e firmatario della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010- circostanza di fatto pacifica- per non avere l'Ufficio fornito la prova di una concreta ingerenza nell'attività gestoria dell'associazione. 3 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa Ric. 2020 n. 04690 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -5- composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4690-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di amministratore pro tempore dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1028/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1 l'Associazione non riconosciuta il Geco, esercente attività di « organizzazioni con fini culturali e ricreativi »e il legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsi avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca avverso gli avvisi con il quale l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo i benefici di cui alla legge nr 383/2002, accertava il maggior reddito per l'anno 2010 ed operava una ripresa per Ires, Irap e Iva. 1.1 [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, accoglieva il solo ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento a lui notificato per mancata allegazione del PVC notificato all'associazione. 3 Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello in quanto non era stata fornita la prova della effettiva attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di imposta non essendo sufficiente per ritenerlo responsabile dei debiti fiscali dell'Associazione la semplice carica formale rivestita. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito depositando controricorso Ric. 2020 n. 04690 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositando memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l'unico motivo di ricorso denuncia l'Agenzia delle Entrate la violazione dell'art.38 cc, in relazione all'art 360 1 comma nr 3 cpc, per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle maggiori imposte accertate dall'Agenzia che invece andava affermata in forza della carica rivestita all'interno dell'ente e dall'aver sottoscritto la dichiarazione.. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte « In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando Ric. 2020 n. 04690 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura» (cfr.tra le tante Cass 5746/2007, 19486/2009, 20485/2013, 12473/2015 e 2169/2018). 2.2 Ciò premesso, nella fattispecie in esame è stato individuato quale responsabile in solido, insieme all'Associazione, delle obbligazioni tributarie maturate nell'anno di imposta 2010 il legale rappresentante dell'Associazione e sottoscrittore della dichiarazione dei redditi 2.3 Orbene, come di recente precisato da questa Corte, se per i debiti di imposta che non sorgono su base negoziale ma ex lege sono chiamati a rispondere solidalmente coloro che abbiano diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato non vi è dubbio che « nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perchè su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge. In tal senso, il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta non può andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l'ente semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Piuttosto, mette in conto valorizzare, da un lato, il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile, dall'altro, la fonte legale dell'obbligazione tributaria, non potendosi trascurare il nucleo dei poteri attribuiti dalle Ric. 2020 n. 04690 sez. MT - ud. 09-02-2022 -4- disposizioni normative in subiecta materia al rappresentate fiscale: costui non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso - in ultima analisi - il pagamento delle imposte» ( cfr Cass.19985/2019). 2.3 Dunque se per la figura del legale rappresentante di una associazione può giustificarsi la responsabilità solidale con l'associazione anche a prescindere da una concreta ingerenza nella gestione dell'ente per i componenti del Consiglio direttivo va tenuto fermo il principio giurisprudenziale di cui sopra si è dato conto secondo il quale chi riveste cariche formali all'interno dell'associazione risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti ove venga dimostrato che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass.25650/2018). 2.4 La CTR non si è uniformata ai suesposti principi in quanto non ha riconosciuto la responsabilità per le obbligazioni tributarie del legale rappresentante dell'Associazione e firmatario della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010- circostanza di fatto pacifica- per non avere l'Ufficio fornito la prova di una concreta ingerenza nell'attività gestoria dell'associazione. 3 In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] in diversa Ric. 2020 n. 04690 sez. MT - ud. 09-02-2022 -5- composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022
Sentenza Cassazione n. 08525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris