CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2022
Cassazione n. 37709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110-81 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: capo 2), annullandolo per i reati di rapina e tentata estorsione di cui ai capi 3 e 4. Quanto alla prova cautelare, il Tribunale, tra l'altro, disattendeva l'eccezione di inutilizzabilità della conversazione fra la Giudici e la Souakria (nella quale la prima riferiva all'altra che Finocchiaro aveva la disponibilità di 15.000 euro e che Sarrubbi era già passato per l'acquisto di un consistente quantitativo di droga da piazzare velocemente), captata in data 5 maggio 2021, sul rilievo che il ricorrente non aveva fatto richiesta di acquisire nel giudizio di riesame -com'era suo preciso onere- il decreto autorizzativo del 20 aprile 2021, pure largamente omissato nella parte motiva e dispositiva. Nel merito, il Tribunale esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse riguardanti Sarrubbi e riteneva che la prova cautelare emergesse dagli esiti investigativi compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, puntualmente riscontrate dai contenuti, univoci e chiari, delle plurime conversazioni intercettate e trascritte in motivazione, fra le quali quella citata del 5 maggio 2021. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha dato conto della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa con riguardo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'indagato, attinto da seri precedenti anche specifici. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Sai -rubbi riproponendo, con un unico motivo di gravame, l'eccezione di nullità dell'originario decreto intercettativo del 20 aprile 2021, di cui non era consentita una valida lettura né un idoneo controllo perché largamente omissato nelle parti motiva e dispositiva, con la conseguente inutilizzabilità della conversazione captata il 5 maggio 2021, che si palesava di sicuro interesse investigativo perché posta a base della ricostruzione storica della vicenda e del giudizio di gravità indiziaria. 3. In data 19 settembre 2022 è stata depositata memoria della Procura della Repubblica di Latina, con la quale si chiede il rigetto dell'impugnazione. Detta memoria -peraltro pervenuta nel mancato rispetto dei termini di legge- non è comunque valutabile in quanto proveniente da soggetto non legittimato, che avrebbe dovuto essere eventualmente veicolata tramite la requisitoria del Procuratore generale. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, prospetta la questione della impossibilità di prendere in esame e controllare i contenuti del decreto autorizzativo della intercettazione in data 5 maggio 2021, utilizzata prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale del riesame per la valutazione del quadro di gravità indiziaria posto a base del provvedimento coercitivo. La doglianza non è fondata per le seguenti ragioni. 2. L'ordinanza applicativa della misura coercitiva perde efficacia in caso di omessa trasmissione al Tribunale del riesame, da parte dell'autorità giudiziaria procedente, dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, senza che abbiano rilievo le ragioni di tale mancata trasmissione, essendo sufficiente che il giorno di trattazione del giudizio di riesame gli atti risultino oggettivamente mancanti. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la omessa trasmissione dei decreti intercettativi al Tribunale a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo non determina di per sé l'inutilizzabilità, né la nullità assoluta ed insanabile delle intercettazioni (Sez. 6, n. 75.21 del 24/01/2013, Cerbasio, Rv. 254586). La difesa dell'indagato può presentare specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, così da permettere un efficace controllo di legittimità, e la richiesta obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, Gulisano, Rv. 238059). Ciò posto, non sembra potersi dubitare che il principio giurisprudenziale affermato in caso di oggettiva mancanza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni debba -a malori- ritenersi valido e applicabile nell'ipotesi in cui il decreto, viceversa, sia presente e allegato agli atti, e però di esso non siano consentiti una valida lettura né il relativo controllo perché, pur concretamente esistente, risulta largamente omissato sia nella motivazione che nella parte dispositiva. La difesa della parte interessata ben potrà, infatti, presentare tempestiva richiesta di acquisizione del testo integrale del decreto e la richiesta obbligherà il Tribunale ad acquisirlo d'ufficio per garantirne il pieno controllo. Nel caso di specie, davanti al Tribunale del riesame il difensore si è limitato ad eccepire l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la ragione suindicata, ma non ha chiesto l'acquisizione del testo integrale del decreto autorizzativo, pure allegato agli atti, conseguendone, come lineare corollario, che il Tribunale nulla ha disposto in proposito. 3. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual i. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art