CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,die le conclusioni del PG g, 4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L' avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia di Karteri fidi, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ha proposto istanza di restituzione nel termine per appellare la pronuncia del Tribunale del Bergamo, resa il 20 settembre 2011 e depositata il 5.10.2011, irrevocabile il 3.3.12, con la quale l'imputato è stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 405 e 477-482 cod. pen.. 2. A suffragio della invocata restituzione nel termine per impugnare deduceva che l'imputato solo con la notifica dell'ordine di esecuzione delle pene emesso in data 19 ottobre 2020 era venuto a conoscenza della celebrazione del processo e della relativa sentenza di condanna e del passaggio in giudicato della stessa; che l'imputato veniva dichiarato contumace, dichiaratamente domiciliato in Mestre via Dandolo n. 15 ed era difeso d'ufficio dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza mai avere avuto con lo stesso alcun rapporto o contatto; che lo stesso, prescindendo dalla dichiarazione di domicilio avvenuta nella fase delle indagini preliminari, non aveva ricevuto presso il domicilio alcun provvedimento formale da quale poter assumere l'effettiva conoscenza del giudizio penale a suo carico. Tanto premesso chiedeva di voler concedere al condannato la restituzione nel termine per impugnare. La Corte di Appello nel rigettare la richiesta procedeva a puntuale ricostruzione della complessiva vicenda processuale rilevando che l'imputato nell'originario procedimento - del quale il presente costituisce una derivazione per non essere stato prestato il consenso da parte dell'imputato ad essere giudicato con rito direttissimo anche in relazione ai reati di cui agli artt. 495 e 482-477 cod. pen., oltre a quello di art. 13 comma 13 D.Igs. 286/98, per i quali si era proceduto all'arresto non convalidato dal G.i.p. - dopo aver eletto domicilio nell'immediatezza del fatto presso il difensore di ufficio, aveva poi proceduto a nuova elezione di domicilio presso la propria dimora in Mestre di cui indicava l'indirizzo e aveva poi anche proceduto a designare due difensori di fiducia che lo assistevano anche nel presente procedimento fino a quando il giudice all'ennesimo rinvio dell'udienza preliminare per assenza dei difensori non provvedeva a designare un difensore di ufficio. Indi, alla luce di tali emergenze, conclude la corte territoriale che deve ritenersi certamente valida la notificazione degli atti effettuata al difensore a seguito della verificata impossibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] di eseguire la stessa presso il domicilio eletto in Mestre ( risultando ivi l'imputato sconosciuto e all'anagrafe del comune non iscritto ) e che pertanto la richiesta di restituzione nel termine, da valutarsi ratione temporis in base alla vecchia formulazione dell'art. 175 codice di rito, non potesse essere accolta non risultando che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, deponendo anzi gli atti processuali per la conoscenza non solo del procedimento ma anche dei fatti oggetto di contestazione. 3.Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore evidenziando che in ogni caso non potesse ritenersi valida la notificazione eseguita presso il difensore ex art. 161 comma 4 codice di rito dovendosi considerare il domicilio dichiarato in Mestre inidoneo ex tunc, trattandosi di domicilio precario tant'è che in sede di notificazione l'imputato risultava sconosciuto e che anche all'anagrafe di quel comune non risultava alcuna iscrizione nei suoi confronti. Conclude la difesa che pertanto non avendo l'imputato eletto domicilio presso i difensori di fiducia all'atto della loro nomina, non poteva ritenersi validamente effettuata la notificazione; una volta verificata l'impossibilità di effettuare la stessa presso il domicilio dichiarato/eletto questa andava piuttosto eseguita presso il precedente domicilio eletto ( ossia presso il primo difensore di ufficio ), non avendo il Karteri mai revocato tale elezione di domicilio, e non - quanto all'estratto contumaciale della sentenza di primo grado - presso il nuovo difensore di ufficio. 4.11 ricorso è inammissibile. Innanzitutto è pacifico che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. ( Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017 Ud. (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271772 - 01 ); e che l'inidoneità del domicilio eletto giustifica la successiva notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; e, ancora, che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio ( Cass., Sez. 4, Sentenza n. 3930 del 12/01/2021 Rv. 280383 - 01 ). Nel caso di specie l'imputato è risultato sconosciuto all'indirizzo da lui stesso indicato in sede di elezione di domicilio di talchè essendo a lui imputabile la premessa dell'impossibilità delle notificazioni in quel luogo, devono reputarsi del tutto regolari le notificazione degli atti eseguite ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso il difensore ( correttamente individuato in quello in essere nel momento in cui la notificazione dell'atto medesimo interveniva e quindi a secondo dei casi in quello di fiducia o dì ufficio ). Né in una siffatta situazione potrebbe riprendere valore la prima elezione di domicilio, risultando essa superata dalla successiva che, sebbene non abbia poi prodotto un'utile notificazione al domicilio indicato, era stata comunque validamente resa all'udienza di convalida ( né riguardo alla validità di tale seconda elezione di domicilio la difesa ha eccepito alcunchè, essendosi limitata ad affermare che essa non potesse ritenersi valida per il solo fatto che era stata resa dall'imputato in vinculis circostanza che di per sé non invalida l'elezione di domicilio). Il ricorrente finisce quindi con lo svolgere una questione meramente formale che, oltre ad essere erronea in diritto per quanto detto, non risulta neppure incentrata sulla incolpevole mancanza di conoscenza del processo da parte dell'imputato; né sono state indicate le ragioni per le quali la notificazione presso il primo domicilio eletto ovvero presso il primo difensore di ufficio avrebbe consentito la conoscenza dell'atto mentre quella presso il secondo difensore di ufficio non l'avrebbe consentita. In ogni caso anche di recente questa Corte ha condivisibilmente affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, è necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che è legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 57650 del 29/09/2017 Cc. (dep. 27/12/2017 ) Rv. 271913 - 01). 5. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Co