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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 07420/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 22111/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rap- presentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenzan. 410/2018 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 22886/2007 la Corte di cassazione ha dichiarato nullo il contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore)e il Comune di Paternò (in qualità di conduttore), contestual- mente revocando i decreti ingiuntivi ottenuti dal Longo per il paga- mentodei canoni di locazione non corrisposti dall’amministrazione co- munaleconduttrice; aseguito di tale sentenza, il Comune di Paternò ha ottenuto l’emis- sione, da parte del Tribunale di Catania, di un’ingiunzione di paga- mentoavente ad oggetto la restituzione, da parte del Longo, di quanto dallostesso Comune corrisposto in esecuzione delle decisioni venute meno per effetto della sentenza della Corte di cassazione n . 22886/2007; sull’opposizionedel Longo, fondata sul rilievo della persistente di- sponibilità, da parte del Comune di Paternò, dell’immobile locato e, dunque,del dovere dello stesso di corrispondere l’equivalente dell’in- debito godimento di detto immobile, il Tribunale di Catania, con sen- tenzan. 14/2012, ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo; aseguito dell’appello principale del Comune di Paternò e dell’ap- pello incidentale del Longo, la Corte d’appello di Catania, con la sen- tenzaimpugnata in questa sede (n. 41 0 /2018 del 22/2/2018), in ac- coglimentodell’appello principale nel Comune di Paternò, e in parziale modificadella decisione di primo grado (per il resto confermata, in ra- gione del contestuale rigetto dell’appello incidentale del Longo), ha condannatoil Longo al pagamento, in favore del Comune di Paternò, dellasomma pari a euro 16.779,77, corrispondente agli importi inde- bitamentecorrisposti dal Comune di Paternò a titolo di canoni di loca- zioneper effetto delle pronunce emesse nel corso del gi udizio definiti- vamente concluso con la sentenza della Corte di cassazione n. 22886/2007; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri afondamento della decisione impugnata in questa sede, la Corte d’appellodi Catania ha evidenziato la persistente sussistenza dell’ob- bligodel Longo di restituire l’i mporto di euro 16.779,77 indebitamente corrispostodal Comune di Paternò a seguito della dichiarazione di nul- litàdel contratto di locazione (con gli ulteriori interessi dal giorno del pagamento ai sensi dell’art. 389 c.p.c.), escludendo la possibilità di pronunciarealcuna condanna in favore del Longo (per il pagamento di un’indennità di occupazione giustificata dal periodo di persistente di- sponibilità dell’immobile da parte del Comune), non avendo il Longo richiestoalcuna riforma della sentenza del giudi ce di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal Longo per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tali somme sul presupposto della giàavvenuta corresponsione delle stesse; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha rilevato come il Comune diPaternò avesse adeguatamente assolto al proprio obbligo di restitu- zionedell’immobile del Longo, in ragione della serietà dell’offerta com- piuta(pur senza nomina di un sequestratario) e immotivatamente ri- fiutatada quest’ultimo; avversola se ntenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cas- sazionesulla base di undici motivi d’impugnazione variamente artico- lati; ilComune di Paternò resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria in vista della trattazione fissata ne ll’adunanza cameraledel 24 luglio 2020; aseguito di tale adunanza, sono seguiti due provvedimenti di rinvio anuovo ruolo del ricorso (disposti il primo con ordinanza interlocutoria n.10779/2021 del 22/4/2021 in ragione della pendenza di un giudizio dilegittimità costituzionale sulla partecipazione al Collegio della sen- tenza impugnata di un giudice ausiliario e il secondo con ordinanza interlocutorian. 12244 del 4/4/2022, con la quale parte ricorrente è Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri statainvitata a depositare copia dell’ordinanza del Tribunale di Catania del25 luglio 2017, invito ottemperato il 6 giugno 2022); lacausa è stata condotta in decisione all’odierna adunanza came- raleai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; nonsono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero press o laCorte; consideratoche, coni primi due motivi d’impugnazione, il ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2033e 1590 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., dolendosi altresì della nullità di dettasentenza per violazione del giudicato (in relazione all’art. 360 nn. 3e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’avvenutocorretto assolvimento, da parte del Comune di Paternò, del proprioobbligo di restituzione dell’immobile locato p er effetto dell’of- ferta compiuta, senza tener conto del giudicato esterno formatosi su tale specifico punto in conseguenza della mancata impugnazione dell’ordinanzadel Tribunale di Catania resa in data 25/7/2017 (e dun- quein epoca successiva alla pronunci a della sentenza d’appello impu- gnata in questa sede) che ha accertato il persistente inadempimento del Comune di Paternò all’obbligazione di riconsegna dell’immobile, condannandoloall’immediato rilascio dello stesso in favore del Longo, conla logica cons eguenza della persistenza di detta obbligazione alla stessadata di proposizione dell’odierno ricorso; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono fondati; osservail Collegio come , sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catania resa i nter partes in data 25/7/2017 e passata in giudicato come da conforme attestazione della cancelleria ( cfr. l’ordinanza ac- quisitaagli atti di questo giudizio a seguito dell’ordinanza interlocutoria n.12244 del 4/4/2022) , debbano ritenersi ormai non più contestabili (siccome coperte dal giudicato) , da un lato, la circostanz a costituit a Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’inidoneitàdell’offerta dell’immobile oggetto dell’odierna controver- siaoperata dal Comune di Paternò , “a partire dal 2000” (cfr. pag. 2 dellacitata ordinanza del Tribunale di Catania), nei confronti del Longo (avendo il Tribunale di Catania ritenuto dirimente la circostanza se- condo cui l’offerta formale del Comune non fosse stata seguita dalla nominadi un s equestratario : cfr. pag. 4 della ridetta ordinanza del Tri- bunale di Catania ) ; e, dall’altro, l’insussistenza di alcun diritto del Longoa percepire alcunché dal Comune di Catania, tanto a titolo risar- citorio(avendo il Tribunale di Catania ritenuto insussi stente l’elemento soggettivorichiesto per l’illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della ci- tataordinanza del Tribunale di Catania), quanto a titolo di indennità ai sensidell’art. 2041 c.c. ( avendo il T ribunale di Catania ritenuto che il Longo non avess e provveduto ad allegare e dimostrare l’intervenuto arricchimentoin capo alla controparte : cfr. pag. 5 della citata ordinanza delTribunale di Catania); da tali premesse discende la fondatezza di quanto sostenuto dall’odiernoricorrente con le censure in esame, avendo la corte terri- toriale erroneamente affermato l’avvenuto corretto assolvimento, da partedel Comune di Paternò, del proprio obbligo di restituzione dell’im- mobile locato per effetto dell’offerta compiuta, senza tener conto del giudicatoesterno formatosi su tale specifico punto; con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due,il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 1216 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ritenuto adempiuto l’obbligo di restituzione,e la conseguente liberazione del debitore tenuto alla ri- consegnadi un immobile, pure a seguito della mancata nomina di un sequestratarioin sede di offerta dello stesso; l’avvenutoaccoglimento dei primi due motivi di ricorso vale a de- stituiredi rilevanza l’esame della presente doglianza (proposta in via Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri subordinata all’eventuale rigetto dei primi due motivi): doglianza da ritenersi,pertanto, integralmente assorbita; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 389 c.p.c. e 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente fissato la de- correnzadegli interessi sulle somme dovute d al Longo a far data dal pagamento,ai sensi dell’art. 389 c.p.c. (e non già a far data dalla do- mandaex art. 2033 c.c.), là dove, nel caso di specie, non si trattava dellarestituzione di somme precedentemente corrisposte dal Comune inforza di una sentenz a venuta meno per effetto di una pronuncia della Cortedi cassazione, bensì della restituzione di somme indebitamente corrispostea titolo di canoni di locazione; ilmotivo è infondato; osservail C ollegio come il Comune di P atern ò ebbe a corrispondere gliimporti dedotti in questa sede dal Longo, non già sulla base di uno spontaneoriconoscimento del proprio debito , bensì a seguito d e ll ’av- venutapronuncia della sentenza di merito ( poi cassata in sede di legit- timità)che, con efficacia esecutiva, ne conferm ò la condanna al paga- mento; datale premessa discende che , una volta revocato (a seguito del primo giudizio di legittimità reso tra le parti) il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune (e che il Comune si determinò ad onoraresol perché soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo),la richiesta di restituzione avanzata dal Comune deve rite- nersigiustificata proprio dall’intervenuta cassazione della decisione di merito c he obbligò il Comune a corrispondere quanto preteso dal Longo,e non già in forza di un pagamento indebito spontaneamente eseguito; deltutto correttamente, pertanto, il giudice a quo ha disposto la decorrenzadegli interessi sulle somme dovute dal Longo a far data dal Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pagamento,ai sensi dell’art. 389 c.p.c. , e non già a far data dalla do- mandaex art. 2033 c.c.; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteritenuto l’impossibilità di pronunciare la condanna del Co- munedi Paternò al pagamento dei frutti civili rivendicati dal Longo (sul presuppostodella mancata richiesta, da parte di quest’ultimo, della ri- formadella sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato la medesimadomanda sul presupposto della già avvenuta soddisfazione del Longo), avendo la stessa scorrettamente interpretato i contenuti delladomanda originaria mente proposta dal Longo in sede di opposi- zionea decreto ingiuntivo, segnatamente diretta ad ottenere la com- pensazione del proprio credito per i frutti civili con il corrispondente controcreditodel Comune per la ripetizione dei canoni; conil sesto motiv o, il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifestae irriducibile illogicità della motivazione (in relazione all’art 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione palesementecontraddittoria e illogica nell’affermare, da una parte, il dirittodel Longo al conseguimento di un’indennità di occupazione per ilperiodo in cui il Comune è stato nella disponibilità dell’immobile locato e,dall’altra parte, per aver affermato l’impossibilità di condannare il Comuneal pagamento di tale somma; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Longo avesseproposto, in limine li tis , una domanda di condanna del Comune di Paternò al pagamento dei frutti civili derivanti dall’indebito godi- mento del proprio immobile, invece della compensazione di tali frutti coni controcrediti del medesimo Comune; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttie tre i motivi – congiuntamen te esaminabili per ragioni di con- nessione– devono ritenersi infondati ; osserva il Collegio come, secondo quanto in precedenza già rile- vato,con l’ordinanza del Tribunale di Catania emessa inter partes in data25/7/2017, è stata accertata, con efficacia di giudicato, l’insussi- stenza di alcun diritto del Longo a percepire alcunché dal Comune di Catania,tanto a titolo risarcitorio (avendo il Tribunale di Catania rite- nuto insussistente l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito extra- contrattuale: cfr. pag . 5 della citata ordinanza del Tribunale di Cata- nia),quanto a titolo di indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. (avendo il Tribunale di Catania ritenuto che il Longo non avesse provveduto ad allegaree dimostrare l’intervenuto arricchimento in capo alla co ntro- parte:cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania); ciòposto, le odierne doglianze – al netto dell’inammissibilità deri- vantedall’irriducibile genericità della rivendicazione di non meglio spe- cificati“frutti civili” derivanti dall’in debito godimento del proprio immo- bile (rivendicazione comunque non qualificata in relazione a un titolo diversodall’illecito contrattuale o d a ll’arricchimento ex art. 2041 c.c.) , nonchédell’inammissibilità derivante dal mancato assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. concernenti l’ allegazione degli atti processualiidonei ad attestare l’ an e il quomodo dell’avvenuta propo- sizionedella questione dinanzi al giudice d’appello – nella misura in cui ripropongonouna rivendicazione di somme già disattesa nel merito con sentenzapassata in giudicato, devono ritenersi del tutto prive di fon- damento; conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. ( in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta as- sorbitala domanda proposta dal Longo (e riproposta in sede di appello incidentalesubordinato) avente ad oggetto la condanna di controparte al risarcimento dei danni precontrattuali derivanti dalla violazione, da Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri partedel Comune di Paternò, dell’art. 1338 c.c., avendo il Longo con- fidatosenza propria colpa sulla validità del contratto di locazione, vi- ceversaesclusa dalla Corte di cassazione sul presupposto del ricorso di circostanze e fatti che, viceversa, il Comune avversario ben avrebbe dovutoconoscere; conil nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art, 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per esserela co rte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda,contenuta dell’appello incidentale subordinato proposto dal Longo,avente ad oggetto la richiesta risarcitoria ex art. 1338 c.c. (di cuiall’ottavo motivo dell’odierno ricorso); conil d ecimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifesta e irriducibile illogicità della motivazione (in relazione all’art360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale sostanzialmente omessodi dettare alcuna motivazione (o elaborandola in forme obiet- tivamenteincomprensibili), in relazione alla domanda risarcitoria pro- postadal Longo ai sensi dell’art. 1338 c.c.; tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono fondati; osserva preliminarmente il Colle gio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui vengadedotto un error in procedendo (come nella specie) , la Corte di cassazioneè giudice anche del ‘ fatto processuale ’ e può esercitare il potere-dovere d i esame diretto degli atti purch é la parte ricorrente li abbiacompiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad unaloro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (v.

Sez.

L,Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 , Rv. 654799 – 01 ; con f., ex plu- rimis,Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 , Rv. 622361 - 01 ) ; nelcaso di specie, l’odierno ricorrente ha ritualmente provveduto alla riproduzione della comparsa di costituzione in appello ( cui corri- Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spondonole medesime conclusioni ribadite e confermate in sede con- clusionale) nella parte in cui risulta proposto l’appello incidentale su- bordinato avente ad oggetto la domanda di risarcimento di danni ai sensidell’art. 1338 c.c. ; rispettoa tale specifica domanda (espressame nte connessa all’ipo- tesidi culpa in contrahendo codificata dall’art. 1338 c.c.), la sentenza impugnatain questa sede risulta aver totalmente omesso di adottare alcuna pronuncia, incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domandae non oltre i limiti di ess a; datanto discende la cassazione sentenza impugnata, con il conse- guenterinvio alla corte territoriale affinché si pronunci sulla specifica domandarisarcitoria proposta da l Longo ex art. 1338 c.c.; conl’undicesimo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulladomanda (riproposta dal Longo in sede di appello ai sensi dell’art.346 c.p.c., siccome ritenuta assorbita dal primo giudice in ragione dell’accoglimentodi altri motivi dell’opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto l’accertamento dell’infondatezza della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la restituzione dei corrispettivi pre- statia titolo di canoni a seguito della dichiarazione di nullità del con- trattodi locazione, in caso di avvenuto godimento dell’immobile locato , atteso che “ la ripetizi one, ove ammessa, importerebbe, infatti, un inammissibilearricchimento senza causa in danno del Longo ” (cfr. pag. 28de ricorso) ; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come , secondo quanto già in precedenza più volte rilevato, con l’ordinanza del Tribunale di Catania emessa inter partesin data 25/7/2017, è stata accertata, con efficacia di giudicato, Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’insussistenzadi alcun diritto del Longo a percepire alcunché dal Co- munedi Catania, tanto a titolo risarcitorio (av endo il Tribunale di Ca- taniaritenuto insussistente l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania),quanto a titolo di indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. (avendo ilTribunale di Catania ritenuto che il Longo non avesse provveduto ad allegaree dimostrare l’intervenuto arricchimento in capo alla contro- parte:cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania); datanto deriva il persistente dovere del locatore di res tituire i ca- nonipercepiti sulla base di un contratto di locazione nullo, senza che sussistaalcuna possibilità di compensare detto debito con alcun con- trocreditodel locatore ; ciòposto, l’odierna doglianza, nella misura in cui duole dell ’omessa pronuncia su una domanda avente ad oggetto il sostanziale accerta- mentodel proprio diritto al conseguimento di somme da parte del Co- munedi Paternò (sotto la forma dell’accertamento negativo del proprio obbligodi restituzione dei corrispettivi prestati dal Comune di Paternò atitolo di canoni, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto dilocazione, in ragione dell’avvenuto godimento dell’immobile locato), deveritenersi proposta in assenza di alcun interesse, essendo palese- mente diretta al conseguiment o di una statuizione di merito contra- stantecon quanto già definitivamente accertato con sentenza passata ingiudicato; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fonda- tezzadel primo, secondo, ottavo, nono e decimo motivo (assorbito i l terzo;rigettati il quarto, quinto, sesto e settimo , e dichiarato inammis- sibilel’undicesimo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in divers a composizione, cui è altresì ri- messodi provvedere alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 22111/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rap- presentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenzan. 410/2018 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 22886/2007 la Corte di cassazione ha dichiarato nullo il contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di locatore)e il Comune di Paternò (in qualità di conduttore), contestual- mente revocando i decreti ingiuntivi ottenuti dal Longo per il paga- mentodei canoni di locazione non corrisposti dall’amministrazione co- munaleconduttrice; aseguito di tale sentenza, il Comune di Paternò ha ottenuto l’emis- sione, da parte del Tribunale di Catania, di un’ingiunzione di paga- mentoavente ad oggetto la restituzione, da parte del Longo, di quanto dallostesso Comune corrisposto in esecuzione delle decisioni venute meno per effetto della sentenza della Corte di cassazione n . 22886/2007; sull’opposizionedel Longo, fondata sul rilievo della persistente di- sponibilità, da parte del Comune di Paternò, dell’immobile locato e, dunque,del dovere dello stesso di corrispondere l’equivalente dell’in- debito godimento di detto immobile, il Tribunale di Catania, con sen- tenzan. 14/2012, ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo; aseguito dell’appello principale del Comune di Paternò e dell’ap- pello incidentale del Longo, la Corte d’appello di Catania, con la sen- tenzaimpugnata in questa sede (n. 41 0 /2018 del 22/2/2018), in ac- coglimentodell’appello principale nel Comune di Paternò, e in parziale modificadella decisione di primo grado (per il resto confermata, in ra- gione del contestuale rigetto dell’appello incidentale del Longo), ha condannatoil Longo al pagamento, in favore del Comune di Paternò, dellasomma pari a euro 16.779,77, corrispondente agli importi inde- bitamentecorrisposti dal Comune di Paternò a titolo di canoni di loca- zioneper effetto delle pronunce emesse nel corso del gi udizio definiti- vamente concluso con la sentenza della Corte di cassazione n. 22886/2007; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri afondamento della decisione impugnata in questa sede, la Corte d’appellodi Catania ha evidenziato la persistente sussistenza dell’ob- bligodel Longo di restituire l’i mporto di euro 16.779,77 indebitamente corrispostodal Comune di Paternò a seguito della dichiarazione di nul- litàdel contratto di locazione (con gli ulteriori interessi dal giorno del pagamento ai sensi dell’art. 389 c.p.c.), escludendo la possibilità di pronunciarealcuna condanna in favore del Longo (per il pagamento di un’indennità di occupazione giustificata dal periodo di persistente di- sponibilità dell’immobile da parte del Comune), non avendo il Longo richiestoalcuna riforma della sentenza del giudi ce di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal Longo per la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tali somme sul presupposto della giàavvenuta corresponsione delle stesse; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha rilevato come il Comune diPaternò avesse adeguatamente assolto al proprio obbligo di restitu- zionedell’immobile del Longo, in ragione della serietà dell’offerta com- piuta(pur senza nomina di un sequestratario) e immotivatamente ri- fiutatada quest’ultimo; avversola se ntenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cas- sazionesulla base di undici motivi d’impugnazione variamente artico- lati; ilComune di Paternò resiste con controricorso, cui ha fatto seguito ildeposito di memoria in vista della trattazione fissata ne ll’adunanza cameraledel 24 luglio 2020; aseguito di tale adunanza, sono seguiti due provvedimenti di rinvio anuovo ruolo del ricorso (disposti il primo con ordinanza interlocutoria n.10779/2021 del 22/4/2021 in ragione della pendenza di un giudizio dilegittimità costituzionale sulla partecipazione al Collegio della sen- tenza impugnata di un giudice ausiliario e il secondo con ordinanza interlocutorian. 12244 del 4/4/2022, con la quale parte ricorrente è Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri statainvitata a depositare copia dell’ordinanza del Tribunale di Catania del25 luglio 2017, invito ottemperato il 6 giugno 2022); lacausa è stata condotta in decisione all’odierna adunanza came- raleai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p.c.; nonsono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero press o laCorte; consideratoche, coni primi due motivi d’impugnazione, il ricorrente censura la sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2033e 1590 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., dolendosi altresì della nullità di dettasentenza per violazione del giudicato (in relazione all’art. 360 nn. 3e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’avvenutocorretto assolvimento, da parte del Comune di Paternò, del proprioobbligo di restituzione dell’immobile locato p er effetto dell’of- ferta compiuta, senza tener conto del giudicato esterno formatosi su tale specifico punto in conseguenza della mancata impugnazione dell’ordinanzadel Tribunale di Catania resa in data 25/7/2017 (e dun- quein epoca successiva alla pronunci a della sentenza d’appello impu- gnata in questa sede) che ha accertato il persistente inadempimento del Comune di Paternò all’obbligazione di riconsegna dell’immobile, condannandoloall’immediato rilascio dello stesso in favore del Longo, conla logica cons eguenza della persistenza di detta obbligazione alla stessadata di proposizione dell’odierno ricorso; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono fondati; osservail Collegio come , sulla base dell’ordinanza del Tribunale di Catania resa i nter partes in data 25/7/2017 e passata in giudicato come da conforme attestazione della cancelleria ( cfr. l’ordinanza ac- quisitaagli atti di questo giudizio a seguito dell’ordinanza interlocutoria n.12244 del 4/4/2022) , debbano ritenersi ormai non più contestabili (siccome coperte dal giudicato) , da un lato, la circostanz a costituit a Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dall’inidoneitàdell’offerta dell’immobile oggetto dell’odierna controver- siaoperata dal Comune di Paternò , “a partire dal 2000” (cfr. pag. 2 dellacitata ordinanza del Tribunale di Catania), nei confronti del Longo (avendo il Tribunale di Catania ritenuto dirimente la circostanza se- condo cui l’offerta formale del Comune non fosse stata seguita dalla nominadi un s equestratario : cfr. pag. 4 della ridetta ordinanza del Tri- bunale di Catania ) ; e, dall’altro, l’insussistenza di alcun diritto del Longoa percepire alcunché dal Comune di Catania, tanto a titolo risar- citorio(avendo il Tribunale di Catania ritenuto insussi stente l’elemento soggettivorichiesto per l’illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della ci- tataordinanza del Tribunale di Catania), quanto a titolo di indennità ai sensidell’art. 2041 c.c. ( avendo il T ribunale di Catania ritenuto che il Longo non avess e provveduto ad allegare e dimostrare l’intervenuto arricchimentoin capo alla controparte : cfr. pag. 5 della citata ordinanza delTribunale di Catania); da tali premesse discende la fondatezza di quanto sostenuto dall’odiernoricorrente con le censure in esame, avendo la corte terri- toriale erroneamente affermato l’avvenuto corretto assolvimento, da partedel Comune di Paternò, del proprio obbligo di restituzione dell’im- mobile locato per effetto dell’offerta compiuta, senza tener conto del giudicatoesterno formatosi su tale specifico punto; con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due,il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazionedell’art. 1216 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ritenuto adempiuto l’obbligo di restituzione,e la conseguente liberazione del debitore tenuto alla ri- consegnadi un immobile, pure a seguito della mancata nomina di un sequestratarioin sede di offerta dello stesso; l’avvenutoaccoglimento dei primi due motivi di ricorso vale a de- stituiredi rilevanza l’esame della presente doglianza (proposta in via Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri subordinata all’eventuale rigetto dei primi due motivi): doglianza da ritenersi,pertanto, integralmente assorbita; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 389 c.p.c. e 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente fissato la de- correnzadegli interessi sulle somme dovute d al Longo a far data dal pagamento,ai sensi dell’art. 389 c.p.c. (e non già a far data dalla do- mandaex art. 2033 c.c.), là dove, nel caso di specie, non si trattava dellarestituzione di somme precedentemente corrisposte dal Comune inforza di una sentenz a venuta meno per effetto di una pronuncia della Cortedi cassazione, bensì della restituzione di somme indebitamente corrispostea titolo di canoni di locazione; ilmotivo è infondato; osservail C ollegio come il Comune di P atern ò ebbe a corrispondere gliimporti dedotti in questa sede dal Longo, non già sulla base di uno spontaneoriconoscimento del proprio debito , bensì a seguito d e ll ’av- venutapronuncia della sentenza di merito ( poi cassata in sede di legit- timità)che, con efficacia esecutiva, ne conferm ò la condanna al paga- mento; datale premessa discende che , una volta revocato (a seguito del primo giudizio di legittimità reso tra le parti) il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Comune (e che il Comune si determinò ad onoraresol perché soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo),la richiesta di restituzione avanzata dal Comune deve rite- nersigiustificata proprio dall’intervenuta cassazione della decisione di merito c he obbligò il Comune a corrispondere quanto preteso dal Longo,e non già in forza di un pagamento indebito spontaneamente eseguito; deltutto correttamente, pertanto, il giudice a quo ha disposto la decorrenzadegli interessi sulle somme dovute dal Longo a far data dal Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pagamento,ai sensi dell’art. 389 c.p.c. , e non già a far data dalla do- mandaex art. 2033 c.c.; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. (inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale er- roneamenteritenuto l’impossibilità di pronunciare la condanna del Co- munedi Paternò al pagamento dei frutti civili rivendicati dal Longo (sul presuppostodella mancata richiesta, da parte di quest’ultimo, della ri- formadella sentenza del giudice di primo grado, che aveva rigettato la medesimadomanda sul presupposto della già avvenuta soddisfazione del Longo), avendo la stessa scorrettamente interpretato i contenuti delladomanda originaria mente proposta dal Longo in sede di opposi- zionea decreto ingiuntivo, segnatamente diretta ad ottenere la com- pensazione del proprio credito per i frutti civili con il corrispondente controcreditodel Comune per la ripetizione dei canoni; conil sesto motiv o, il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifestae irriducibile illogicità della motivazione (in relazione all’art 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione palesementecontraddittoria e illogica nell’affermare, da una parte, il dirittodel Longo al conseguimento di un’indennità di occupazione per ilperiodo in cui il Comune è stato nella disponibilità dell’immobile locato e,dall’altra parte, per aver affermato l’impossibilità di condannare il Comuneal pagamento di tale somma; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il Longo avesseproposto, in limine li tis , una domanda di condanna del Comune di Paternò al pagamento dei frutti civili derivanti dall’indebito godi- mento del proprio immobile, invece della compensazione di tali frutti coni controcrediti del medesimo Comune; Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tuttie tre i motivi – congiuntamen te esaminabili per ragioni di con- nessione– devono ritenersi infondati ; osserva il Collegio come, secondo quanto in precedenza già rile- vato,con l’ordinanza del Tribunale di Catania emessa inter partes in data25/7/2017, è stata accertata, con efficacia di giudicato, l’insussi- stenza di alcun diritto del Longo a percepire alcunché dal Comune di Catania,tanto a titolo risarcitorio (avendo il Tribunale di Catania rite- nuto insussistente l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito extra- contrattuale: cfr. pag . 5 della citata ordinanza del Tribunale di Cata- nia),quanto a titolo di indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. (avendo il Tribunale di Catania ritenuto che il Longo non avesse provveduto ad allegaree dimostrare l’intervenuto arricchimento in capo alla co ntro- parte:cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania); ciòposto, le odierne doglianze – al netto dell’inammissibilità deri- vantedall’irriducibile genericità della rivendicazione di non meglio spe- cificati“frutti civili” derivanti dall’in debito godimento del proprio immo- bile (rivendicazione comunque non qualificata in relazione a un titolo diversodall’illecito contrattuale o d a ll’arricchimento ex art. 2041 c.c.) , nonchédell’inammissibilità derivante dal mancato assolvimento degli oneri di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. concernenti l’ allegazione degli atti processualiidonei ad attestare l’ an e il quomodo dell’avvenuta propo- sizionedella questione dinanzi al giudice d’appello – nella misura in cui ripropongonouna rivendicazione di somme già disattesa nel merito con sentenzapassata in giudicato, devono ritenersi del tutto prive di fon- damento; conl’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. ( in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta as- sorbitala domanda proposta dal Longo (e riproposta in sede di appello incidentalesubordinato) avente ad oggetto la condanna di controparte al risarcimento dei danni precontrattuali derivanti dalla violazione, da Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri partedel Comune di Paternò, dell’art. 1338 c.c., avendo il Longo con- fidatosenza propria colpa sulla validità del contratto di locazione, vi- ceversaesclusa dalla Corte di cassazione sul presupposto del ricorso di circostanze e fatti che, viceversa, il Comune avversario ben avrebbe dovutoconoscere; conil nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art, 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per esserela co rte territoriale incorsa nel vizio di omessa pronuncia sulla domanda,contenuta dell’appello incidentale subordinato proposto dal Longo,avente ad oggetto la richiesta risarcitoria ex art. 1338 c.c. (di cuiall’ottavo motivo dell’odierno ricorso); conil d ecimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per manifesta e irriducibile illogicità della motivazione (in relazione all’art360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale sostanzialmente omessodi dettare alcuna motivazione (o elaborandola in forme obiet- tivamenteincomprensibili), in relazione alla domanda risarcitoria pro- postadal Longo ai sensi dell’art. 1338 c.c.; tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono fondati; osserva preliminarmente il Colle gio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui vengadedotto un error in procedendo (come nella specie) , la Corte di cassazioneè giudice anche del ‘ fatto processuale ’ e può esercitare il potere-dovere d i esame diretto degli atti purch é la parte ricorrente li abbiacompiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad unaloro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (v. Sez. L,Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 , Rv. 654799 – 01 ; con f., ex plu- rimis,Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 , Rv. 622361 - 01 ) ; nelcaso di specie, l’odierno ricorrente ha ritualmente provveduto alla riproduzione della comparsa di costituzione in appello ( cui corri- Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spondonole medesime conclusioni ribadite e confermate in sede con- clusionale) nella parte in cui risulta proposto l’appello incidentale su- bordinato avente ad oggetto la domanda di risarcimento di danni ai sensidell’art. 1338 c.c. ; rispettoa tale specifica domanda (espressame nte connessa all’ipo- tesidi culpa in contrahendo codificata dall’art. 1338 c.c.), la sentenza impugnatain questa sede risulta aver totalmente omesso di adottare alcuna pronuncia, incorrendo pertanto nella violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domandae non oltre i limiti di ess a; datanto discende la cassazione sentenza impugnata, con il conse- guenterinvio alla corte territoriale affinché si pronunci sulla specifica domandarisarcitoria proposta da l Longo ex art. 1338 c.c.; conl’undicesimo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulladomanda (riproposta dal Longo in sede di appello ai sensi dell’art.346 c.p.c., siccome ritenuta assorbita dal primo giudice in ragione dell’accoglimentodi altri motivi dell’opposizione a decreto ingiuntivo) avente ad oggetto l’accertamento dell’infondatezza della pretesa del [OSCURATO:PERSONA] di conseguire la restituzione dei corrispettivi pre- statia titolo di canoni a seguito della dichiarazione di nullità del con- trattodi locazione, in caso di avvenuto godimento dell’immobile locato , atteso che “ la ripetizi one, ove ammessa, importerebbe, infatti, un inammissibilearricchimento senza causa in danno del Longo ” (cfr. pag. 28de ricorso) ; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come , secondo quanto già in precedenza più volte rilevato, con l’ordinanza del Tribunale di Catania emessa inter partesin data 25/7/2017, è stata accertata, con efficacia di giudicato, Adunanzadel 7 febbraio 2023 - R.G. n. 22111/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’insussistenzadi alcun diritto del Longo a percepire alcunché dal Co- munedi Catania, tanto a titolo risarcitorio (av endo il Tribunale di Ca- taniaritenuto insussistente l’elemento soggettivo richiesto per l’illecito extracontrattuale: cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania),quanto a titolo di indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. (avendo ilTribunale di Catania ritenuto che il Longo non avesse provveduto ad allegaree dimostrare l’intervenuto arricchimento in capo alla contro- parte:cfr. pag. 5 della citata ordinanza del Tribunale di Catania); datanto deriva il persistente dovere del locatore di res tituire i ca- nonipercepiti sulla base di un contratto di locazione nullo, senza che sussistaalcuna possibilità di compensare detto debito con alcun con- trocreditodel locatore ; ciòposto, l’odierna doglianza, nella misura in cui duole dell ’omessa pronuncia su una domanda avente ad oggetto il sostanziale accerta- mentodel proprio diritto al conseguimento di somme da parte del Co- munedi Paternò (sotto la forma dell’accertamento negativo del proprio obbligodi restituzione dei corrispettivi prestati dal Comune di Paternò atitolo di canoni, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto dilocazione, in ragione dell’avvenuto godimento dell’immobile locato), deveritenersi proposta in assenza di alcun interesse, essendo palese- mente diretta al conseguiment o di una statuizione di merito contra- stantecon quanto già definitivamente accertato con sentenza passata ingiudicato; sullabase delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fonda- tezzadel primo, secondo, ottavo, nono e decimo motivo (assorbito i l terzo;rigettati il quarto, quinto, sesto e settimo , e dichiarato inammis- sibilel’undicesimo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in divers a composizione, cui è altresì ri- messodi provvedere alle
Sentenza Cassazione n. 07420/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris