CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2026

Cassazione n. 35606/2026

Testo disponibile della fonte

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rte d'appello di Bolognavisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava lasentenza del Tribunale di Ferrara del 03/12/2024, che aveva condannato AlvaroOrpelliin ordine al delitto di cui all’articolo 5 d. lgs. 74/2000, alla pena di anni 2 emesi 4 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1.

Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, ritenutooggettivamente sussistente alla luce di 4 requisiti: importo evaso, pienaconoscenza del debito, mancato pagamento successivo e persistente crisifinanziaria della società.2.2.

Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla congruità della pena irrogata.3.

In data 16 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria difensiva in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione einsisteva per l‘accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso è inammissibile.4.1.

Quanto al primo profilo, la sentenza evidenzia come la prova del reatocontestato si possa evincere indiziariamente dai seguenti elementi (indicatianche nel ricorso): elevato importo dell’IVA evasa; piena conoscenza del debito;mancato successivo pagamento e persistente crisi finanziaria della società.Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte,secondo cui «in tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico dievasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilitàvigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuenteobbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro,costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del doloeventuale. (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01)».La sentenza ha poi correttamente escluso che possa escludere il dolo la merapresentazione, solo 6 giorni dopo la scadenza del termine per presentare ladichiarazione, la domanda di concordato preventivo «in bianco».La doglianza è quindi pedissequamente reiterativa di analoga censura,motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata, ed è quindi generica einammissibile.4.2.

Quanto al 62-bis cod. pen., la motivazione conforme al costanteindirizzo di legittimità secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanzel’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».La censura è quindi manifestamente infondata.4.3.

In ordine alla dosimetria della pena, va ribadito che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudicedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale.

Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri aduna nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, nonmass.), circostanza non sussistente nel caso di specie.La sentenza impugnata, nel confermare la decisione del primo giudice (ilquale aveva sottolineato, al fine della dosimetria della pena, la circostanza chesussistessero già tre precedenti condanne per reati specifici, elemento che,unitamente all’elevato importo dell’imposta evasa, non consentiva di mitigare iltrattamento sanzionatorio), ha fatto buon governo degli anzidetti principi e anchetale censura è manifestamente infondata.5.

Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognavisti gli atti e la sentenza impugnata;esaminati i motivi del ricorso;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava lasentenza del Tribunale di Ferrara del 03/12/2024, che aveva condannato AlvaroOrpelliin ordine al delitto di cui all’articolo 5 d. lgs. 74/2000, alla pena di anni 2 emesi 4 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione, ritenutooggettivamente sussistente alla luce di 4 requisiti: importo evaso, pienaconoscenza del debito, mancato pagamento successivo e persistente crisifinanziaria della società.2.2. Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e alla congruità della pena irrogata.3. In data 16 luglio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria difensiva in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione einsisteva per l‘accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è inammissibile.4.1. Quanto al primo profilo, la sentenza evidenzia come la prova del reatocontestato si possa evincere indiziariamente dai seguenti elementi (indicatianche nel ricorso): elevato importo dell’IVA evasa; piena conoscenza del debito;mancato successivo pagamento e persistente crisi finanziaria della società.Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte,secondo cui «in tema omessa dichiarazione, la prova del dolo specifico dievasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilitàvigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del contribuenteobbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta, che può, peraltro,costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche solo nella forma del doloeventuale. (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 - 01)».La sentenza ha poi correttamente escluso che possa escludere il dolo la merapresentazione, solo 6 giorni dopo la scadenza del termine per presentare ladichiarazione, la domanda di concordato preventivo «in bianco».La doglianza è quindi pedissequamente reiterativa di analoga censura,motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata, ed è quindi generica einammissibile.4.2. Quanto al 62-bis cod. pen., la motivazione conforme al costanteindirizzo di legittimità secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanzel’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo lariforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezzadell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)».La censura è quindi manifestamente infondata.4.3. In ordine alla dosimetria della pena, va ribadito che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudicedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con ilrichiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece,necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguitosoltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quellaedittale. Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri aduna nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non siafrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, nonmass.), circostanza non sussistente nel caso di specie.La sentenza impugnata, nel confermare la decisione del primo giudice (ilquale aveva sottolineato, al fine della dosimetria della pena, la circostanza chesussistessero già tre precedenti condanne per reati specifici, elemento che,unitamente all’elevato importo dell’imposta evasa, non consentiva di mitigare iltrattamento sanzionatorio), ha fatto buon governo degli anzidetti principi e anchetale censura è manifestamente infondata.5. Non può quindi che concludersi nel senso della inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]