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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 23359/2026

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na Pozzo di Gotto il 18/06/1977avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento del 23 febbraio 2026 il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA], ha approvato il rendiconto finale della gestione presentatodall’amministratore giudiziario nell’ambito del procedimento di prevenzioneinstaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avente, fra l’altro, riguardo ai benidestinati all’esercizio dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA].

Inparticolare, sono state dichiarate inammissibili le osservazioni depositatenell’interesse di quest’ultimo il 3 dicembre 2025.2.

Avverso tale provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo (di seguito enunciato neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la violazione degliartt. 43 e 46 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito anche codiceantimafia), nonché dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato:- avrebbe erroneamente escluso dalla sfera di applicabilità della restituzioneper equivalente dei beni confiscati il compendio aziendale in discorso, oggetto inparte di vendita da parte dell’amministratore giudiziario e, in parte, di cessioneper il soddisfacimento di un debito dell’impresa; e ciò a dispetto dell’espressaprevisione contenuta nell’art. 46, comma 2, cit.;- avrebbe disatteso, sulla scorta di una motivazione apparente, le osservazionial rendiconto, con cui si era dedotto che l’amministratore giudiziario aveva avutoriguardi ai soli beni strumentali senza considerare l’avviamento (il cui valore ladifesa aveva indicato tramite una consulenza tecnica di parte), nonostante sial’approvazione del rendiconto la sede deputata a determinare il valore aziendale;- avrebbe erroneamente valorizzato la mera eventualità della restituzione,quantunque – a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte dicassazione – sia ancora sub iudice l’an della confisca del compendio aziendale;- avrebbe omesso le necessarie verifiche e correzioni al rendiconto, dacompiersi dopo la fissazione dell’udienza innanzi al Collegio ai sensi dell’art. 43,comma 4, cit.2.1.

La difesa ha, altresì, chiesto di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 43 e 46 d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3,24, 41, 42, 111 e 117 Cost. (e agli artt. 1 Prot. add. 1, 6, par. 1, 13 ConvenzioneEDU), nella parte in cui le dette disposizioni del codice antimafia non consentonoall’interessato di ottenere, nel contraddittorio delle parti e già in sede diapprovazione del rendiconto, l’integrale ristoro del pregiudizio derivante dallachiusura e liquidazione dell’attività aziendale poi suscettibile di restituzione, ivicompresa la perdita dell’avviamento commerciale.

La separata azione civile diresponsabilità per ottenere il risarcimento del danno (ulteriore rispetto allarestituzione del valore), che andrebbe incoata contro il Giudice e i suoi ausiliarisecondo le specifiche norme sulla responsabilità civile dei magistrati, noncostituirebbe un rimedio effettivo.

La questione sarebbe rilevante, pure nellapendenza del giudizio di rinvio sulla confisca, poiché – se la Corte costituzionalerendesse l’auspicata sentenza additiva in ordine agli artt. 43 e 46 citt. – la sedeper far valere il diritto al risarcimento del danno sarebbe proprio l’approvazionedel rendiconto.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato poiché, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrenteal rendiconto e corredate da consulenza tecnica di parte, il Giudice delegato haomesso di fissare l’udienza davanti al Collegio ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011; ha, inoltre, osservato che la questione concernente l’esatto valoredell’azienda avrebbe dovuto essere trattata nel contraddittorio collegiale, anche inconsiderazione del disposto dell’art. 46, comma 2, del medesimo decreto, attesoche i beni aziendali sono stati ceduti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti, e deve essere accolto.Non vi sono, invece, i presupposti per sollevare la questione di legittimitàcostituzionale.2.

È dirimente osservare che, dopo il deposito in cancelleria del conto digestione, ordinato dal giudice delegato (che ne ha verificato la regolarità) ex art.43, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, il medesimo giudice può approvarlo solo«se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena diinammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possonoin ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»; altrimenti, devefissare («fissa») l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito aprocedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratoregiudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificataall'interessato e comunicata al pubblico ministero (art. 43, comma 4, cod. proc.pen.).In altri termini, «il conto di gestione può rimanere nella sola cognizione delgiudice delegato se non vi sono contestazioni o se esse siano inammissibili; la suaapprovazione è, invece, di competenza del tribunale, al quale il giudice delegatodeve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblicoministero o dell’Agenzia» Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 1872 del04/12/2025 – dep. 2026, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 289248 – 01, in motivazione; cfr. pureSez. 1, 6756 del 08/11/2022 – dep. 2023, Marchese, n.m., la quale ha rimarcatoche, «qualora il Giudice delegato opti per l'approvazione immediata del rendiconto,debba necessariamente indicare le ragioni per cui le contestazioni mosse dallaparte […] non sono in concreto […] assistite da specificità o non attengono a"singole voci contabili" […], fermo restando il principio per cui non possonoestendersi fino ad attingere la discrezionalità posta a monte delle concreteoperazioni gestionali»).Nel caso in esame, con le osservazioni depositate nell’interesse di TindaroPorcino, è stata contestata la determinazione del valore del compendo aziendaledella “[OSCURATO:PERSONA]”, come appostato nel rendiconto: e ciò per il tramitedi una consulenza di parte, che non solo si è doluta della mancata considerazionedell’avviamento ma anche della stima ex se degli stessi beni strumentali; e haindicato i valori ritenuti corretti e, in particolare, i criteri di determinazionedell’avviamento.

Dunque, vi è stata una specifica contestazione relativa al valoredei beni, rilevante nel caso di restituzione ex art. 46, comma 1, d.lgs. 159 del2011, norma che – contrariamente a quanto affermato nel provvedimentoimpugnato – si applica anche nel caso (che qui ricorre) di vendita dei beni perespressa disposizione del successivo comma 2 (cfr. Sez. 6, n. 45848 del24/10/2024, Caruso, Rv. 287341 – 01; Sez. 1, n. 3635 del 20/01/2022, D'AngeliAllegrezza, n.m.); e, in effetti, risulta sub iudice la confisca delle res in discorso,come per vero esposto nello stesso provvedimento impugnato.Peraltro, quest’ultimo provvedimento ha ritenuto «infondata» la dettacontestazione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a dispetto deldispositivo di inammissibilità.Ne deriva che il Giudice delegato avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi alTribunale.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullatosenza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.3.

La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente non deveessere sollevata.

L’annullamento del provvedimento impugnato, per le ragionianzidette, la rende con evidenza non rilevante poiché essa attiene a norme inconcreto non applicabili nel presente giudizio (inerente alla legittimità delmedesimo provvedimento del Giudice delegato; cfr., per tutte, Corte cost. n. 161del 2015).

Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gliCosì deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na Pozzo di Gotto il 18/06/1977avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 23 febbraio 2026 il Giudice delegato del [OSCURATO:PERSONA], ha approvato il rendiconto finale della gestione presentatodall’amministratore giudiziario nell’ambito del procedimento di prevenzioneinstaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed avente, fra l’altro, riguardo ai benidestinati all’esercizio dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, sono state dichiarate inammissibili le osservazioni depositatenell’interesse di quest’ultimo il 3 dicembre 2025.2. Avverso tale provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo (di seguito enunciato neilimiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), la violazione degliartt. 43 e 46 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito anche codiceantimafia), nonché dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato:- avrebbe erroneamente escluso dalla sfera di applicabilità della restituzioneper equivalente dei beni confiscati il compendio aziendale in discorso, oggetto inparte di vendita da parte dell’amministratore giudiziario e, in parte, di cessioneper il soddisfacimento di un debito dell’impresa; e ciò a dispetto dell’espressaprevisione contenuta nell’art. 46, comma 2, cit.;- avrebbe disatteso, sulla scorta di una motivazione apparente, le osservazionial rendiconto, con cui si era dedotto che l’amministratore giudiziario aveva avutoriguardi ai soli beni strumentali senza considerare l’avviamento (il cui valore ladifesa aveva indicato tramite una consulenza tecnica di parte), nonostante sial’approvazione del rendiconto la sede deputata a determinare il valore aziendale;- avrebbe erroneamente valorizzato la mera eventualità della restituzione,quantunque – a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte dicassazione – sia ancora sub iudice l’an della confisca del compendio aziendale;- avrebbe omesso le necessarie verifiche e correzioni al rendiconto, dacompiersi dopo la fissazione dell’udienza innanzi al Collegio ai sensi dell’art. 43,comma 4, cit.2.1. La difesa ha, altresì, chiesto di sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 43 e 46 d.lgs. n. 159 del 2011, in riferimento agli artt. 3,24, 41, 42, 111 e 117 Cost. (e agli artt. 1 Prot. add. 1, 6, par. 1, 13 ConvenzioneEDU), nella parte in cui le dette disposizioni del codice antimafia non consentonoall’interessato di ottenere, nel contraddittorio delle parti e già in sede diapprovazione del rendiconto, l’integrale ristoro del pregiudizio derivante dallachiusura e liquidazione dell’attività aziendale poi suscettibile di restituzione, ivicompresa la perdita dell’avviamento commerciale. La separata azione civile diresponsabilità per ottenere il risarcimento del danno (ulteriore rispetto allarestituzione del valore), che andrebbe incoata contro il Giudice e i suoi ausiliarisecondo le specifiche norme sulla responsabilità civile dei magistrati, noncostituirebbe un rimedio effettivo. La questione sarebbe rilevante, pure nellapendenza del giudizio di rinvio sulla confisca, poiché – se la Corte costituzionalerendesse l’auspicata sentenza additiva in ordine agli artt. 43 e 46 citt. – la sedeper far valere il diritto al risarcimento del danno sarebbe proprio l’approvazionedel rendiconto.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato poiché, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal ricorrenteal rendiconto e corredate da consulenza tecnica di parte, il Giudice delegato haomesso di fissare l’udienza davanti al Collegio ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011; ha, inoltre, osservato che la questione concernente l’esatto valoredell’azienda avrebbe dovuto essere trattata nel contraddittorio collegiale, anche inconsiderazione del disposto dell’art. 46, comma 2, del medesimo decreto, attesoche i beni aziendali sono stati ceduti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito chiariti, e deve essere accolto.Non vi sono, invece, i presupposti per sollevare la questione di legittimitàcostituzionale.2. È dirimente osservare che, dopo il deposito in cancelleria del conto digestione, ordinato dal giudice delegato (che ne ha verificato la regolarità) ex art.43, comma 3, d. lgs. n. 159 del 2011, il medesimo giudice può approvarlo solo«se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena diinammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possonoin ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione»; altrimenti, devefissare («fissa») l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito aprocedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratoregiudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificataall'interessato e comunicata al pubblico ministero (art. 43, comma 4, cod. proc.pen.).In altri termini, «il conto di gestione può rimanere nella sola cognizione delgiudice delegato se non vi sono contestazioni o se esse siano inammissibili; la suaapprovazione è, invece, di competenza del tribunale, al quale il giudice delegatodeve rimettere le parti, qualora vi siano contestazioni degli interessati, del pubblicoministero o dell’Agenzia» Nazionale per l’amministrazione e la destinazione deibeni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Sez. 1, n. 1872 del04/12/2025 – dep. 2026, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 289248 – 01, in motivazione; cfr. pureSez. 1, 6756 del 08/11/2022 – dep. 2023, Marchese, n.m., la quale ha rimarcatoche, «qualora il Giudice delegato opti per l'approvazione immediata del rendiconto,debba necessariamente indicare le ragioni per cui le contestazioni mosse dallaparte […] non sono in concreto […] assistite da specificità o non attengono a"singole voci contabili" […], fermo restando il principio per cui non possonoestendersi fino ad attingere la discrezionalità posta a monte delle concreteoperazioni gestionali»).Nel caso in esame, con le osservazioni depositate nell’interesse di TindaroPorcino, è stata contestata la determinazione del valore del compendo aziendaledella “[OSCURATO:PERSONA]”, come appostato nel rendiconto: e ciò per il tramitedi una consulenza di parte, che non solo si è doluta della mancata considerazionedell’avviamento ma anche della stima ex se degli stessi beni strumentali; e haindicato i valori ritenuti corretti e, in particolare, i criteri di determinazionedell’avviamento. Dunque, vi è stata una specifica contestazione relativa al valoredei beni, rilevante nel caso di restituzione ex art. 46, comma 1, d.lgs. 159 del2011, norma che – contrariamente a quanto affermato nel provvedimentoimpugnato – si applica anche nel caso (che qui ricorre) di vendita dei beni perespressa disposizione del successivo comma 2 (cfr. Sez. 6, n. 45848 del24/10/2024, Caruso, Rv. 287341 – 01; Sez. 1, n. 3635 del 20/01/2022, D'AngeliAllegrezza, n.m.); e, in effetti, risulta sub iudice la confisca delle res in discorso,come per vero esposto nello stesso provvedimento impugnato.Peraltro, quest’ultimo provvedimento ha ritenuto «infondata» la dettacontestazione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], a dispetto deldispositivo di inammissibilità.Ne deriva che il Giudice delegato avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi alTribunale. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullatosenza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina.3. La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente non deveessere sollevata. L’annullamento del provvedimento impugnato, per le ragionianzidette, la rende con evidenza non rilevante poiché essa attiene a norme inconcreto non applicabili nel presente giudizio (inerente alla legittimità delmedesimo provvedimento del Giudice delegato; cfr., per tutte, Corte cost. n. 161del 2015). Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gliCosì deciso il 12/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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