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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 30316/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticipata.

Osserva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

È stato depositato il 6 aprile 2021 mentre la notifica del provvedimento reclamato è stata eseguita ai difensori il 25 marzo 2021 e al condannato il giorno successivo.

2. Avverso l'ordinanza ricorre Aiello, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

Evidenzia che il reclamo è tempestivo posto che il termine per proporlo in scadenza il 5 aprile 2021 è stato di diritto prorogato al giorno successivo perché cadente in un giorno festivo, il 5 aprile 2021, lunedì dell'Angelo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, l'interessato e il pubblico ministero, a mente dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., possono proporre, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Tale termine, a mente dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., ove venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01).

L'art. 2 della legge 22 dicembre 1949, n. 260 indica tra i giorni festivi "il giorno di lunedì dopo Pasqua" Tanto posto il calcolo proposto dal ricorrente è corretto.

Il provvedimento in materia di liberazione anticipata è stato emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova il 25 marzo 2021 ed è stato notificato al condannato il 26 marzo 2021 e ai suoi difensori il 25 marzo 2021 Il termine di dieci giorni per la proposizione di reclamo, di conseguenza, sarebbe scaduto il 5 aprile 2021, ma, in considerazione del fatto che quest'ultimo giorno era il lunedì dopo Pasqua, è stato prorogato per legge al giorno successivo, 6 aprile 2021.

Dal momento che il reclamo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato nella cancelleria il 6 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbe dovuto considerarlo tempestivo perché proposto entro il termine calcolato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc pen. 2.

Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'esame del reclamo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.

Così deciso, in Roma 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticipata. Osserva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). È stato depositato il 6 aprile 2021 mentre la notifica del provvedimento reclamato è stata eseguita ai difensori il 25 marzo 2021 e al condannato il giorno successivo. 2. Avverso l'ordinanza ricorre Aiello, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che il reclamo è tempestivo posto che il termine per proporlo in scadenza il 5 aprile 2021 è stato di diritto prorogato al giorno successivo perché cadente in un giorno festivo, il 5 aprile 2021, lunedì dell'Angelo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, l'interessato e il pubblico ministero, a mente dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., possono proporre, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Tale termine, a mente dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., ove venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01). L'art. 2 della legge 22 dicembre 1949, n. 260 indica tra i giorni festivi "il giorno di lunedì dopo Pasqua" Tanto posto il calcolo proposto dal ricorrente è corretto. Il provvedimento in materia di liberazione anticipata è stato emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova il 25 marzo 2021 ed è stato notificato al condannato il 26 marzo 2021 e ai suoi difensori il 25 marzo 2021 Il termine di dieci giorni per la proposizione di reclamo, di conseguenza, sarebbe scaduto il 5 aprile 2021, ma, in considerazione del fatto che quest'ultimo giorno era il lunedì dopo Pasqua, è stato prorogato per legge al giorno successivo, 6 aprile 2021. Dal momento che il reclamo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato nella cancelleria il 6 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbe dovuto considerarlo tempestivo perché proposto entro il termine calcolato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc pen. 2. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'esame del reclamo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso, in Roma 1 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris