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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25056/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, con la sentenza impugnata, aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'insussistenza della legittima difesa, anche putativa, o dell'eccesso colposo (cfr. la sentenza della Corte di appello di Napoli a pag. 4 ove si evidenzia che la stessa Miraglia - la madre dell'imputato - aveva affermato che la reazione aggressiva del figlio nei confronti della parte offesa era intervenuta dopo lo schiaffo che le aveva dato la [OSCURATO:PERSONA] e non per bloccarla).

D'altronde lo stesso ricorso in scrutinio prospetta una situazione che non è rispondente alla scriminante invocata, affermando che: " [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione difensiva, commise il fatto allorquando si avvide che in sua assenza e pochi istanti prima del suo accesso nel cortile dove era ubicata l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], la propria madre era stata ferita e che la stessa sorte sarebbe di lì a poco capitata a lui".

1.1. Il primo motivo è inammissibile anche perché genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza anche confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con le successive censure il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione.

1.2. Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non degni di nota quelli indicati dal ricorrente, a fronte peraltro della affermata congruità della pena inflitta, avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso, non potendo ritenersi sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; con ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, con la sentenza impugnata, aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'insussistenza della legittima difesa, anche putativa, o dell'eccesso colposo (cfr. la sentenza della Corte di appello di Napoli a pag. 4 ove si evidenzia che la stessa Miraglia - la madre dell'imputato - aveva affermato che la reazione aggressiva del figlio nei confronti della parte offesa era intervenuta dopo lo schiaffo che le aveva dato la [OSCURATO:PERSONA] e non per bloccarla). D'altronde lo stesso ricorso in scrutinio prospetta una situazione che non è rispondente alla scriminante invocata, affermando che: " [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione difensiva, commise il fatto allorquando si avvide che in sua assenza e pochi istanti prima del suo accesso nel cortile dove era ubicata l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA], la propria madre era stata ferita e che la stessa sorte sarebbe di lì a poco capitata a lui". 1.1. Il primo motivo è inammissibile anche perché genericamente impegnato nel censurare il ricorso da parte della sentenza impugnata alla tecnica di motivazione per relationem, senza specificare in che termini la stessa vi avrebbe fatto effettivamente ricorso in maniera esorbitante dai limiti in cui ciò è considerato legittimo dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e senza anche confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui invece è indiscutibilmente dotata la sentenza medesima, come dimostra tra l'altro il fatto stesso che con le successive censure il ricorrente abbia provveduto alla sua confutazione. 1.2. Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), laddove nel caso di specie sono stati evidentemente ritenuti non degni di nota quelli indicati dal ricorrente, a fronte peraltro della affermata congruità della pena inflitta, avendo i giudici di merito piuttosto evidenziato l'assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso, non potendo ritenersi sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; con ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
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