Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16432/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

roSO.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3461/2017, depositata il 14/6/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.TK3036401089/2013, con il quale, relativamente all’anno 2008, eranostati accertate una maggiore IRES, IRAP ed IVA, in relazione ad operazioni(ritenute) oggettivamente inesistenti.Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/20262.

La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza che venne poiriformata dalla CTR del Lazio, sul presupposto che l’Agenzia delle Entratenon avesse fornito la prova dell’insussistenza delle operazioni contestate,anche tenuto conto della discrasia relativa alle fatture emesse dalla dittaKierlwicz (indicate nel numero di tre nel p.v.c. e di undicinell’accertamento e nelle controdeduzioni); della mancata contestazionerispetto a fatture del 2007; dell’erroneità dell’assunto che “le fatture,anche se emesse in anni precedenti, possano incidere sulle rimanenzefinali del 2007” (pag. 2 della sentenza impugnata).3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi.

La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 39,comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600/1973; 109 d.p.r. n. 109/1986; 19, comma1, e 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972; 2697, 2727 e 2729 c.c., per nonavere la CTR ritenuto integrato l’onere probatorio incombentesull’Amministrazione finanziaria, sulla base di considerazioni errate (qualequella che le fatture emesse dalla ditta Kierlwicz sarebbero tre, dovendosi,invero, distinguere tra quelle riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e quelle riferibilia [OSCURATO:PERSONA], correttamente indicate in undici) e apodittiche, e senzatener conto degli elementi indiziari portati dall’Amministrazione stessa,quali “la mancanza di un’organizzazione imprenditoriale e di strutturelogistiche tali da consentire lo svolgimento dell’attività, le modalità dicompilazione delle fatture poco chiare o comunque sospette, le modalitàanomale di intrattenimento di rapporti commerciali tra la presuntainterposta e la presunta interponente” (pag. 10 del ricorso percassazione).Il motivo è fondato.In ordine alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla deducibilità dicosti derivanti da operazioni delle quali si assume l’oggettiva inesistenza,Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026occorre premettere, in linea generale, che “incombe sull'Amministrazionefinanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, lafittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire larigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella meraesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabilie normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia” (Cass., n. 10336/2025; analogamente, in tema diIVA, Cass., n. 9723/2024 e Cass., n. 28628/2021).Nel proprio ricorso l’Agenzia delle Entrate ha riprodotto testualmente ipassaggi delle controdeduzioni d’appello, nei quali aveva illustrato ipregnanti elementi “indiziari” posti a fondamento dell’accertamento inquestione, quali l’indicazione di un’erronea partita iva e l’emissione diquattro fatture successivamente alla morte dell’intestatario per quel cheriguarda le fatture riferibili alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]”; la riferibilità adiversa omonima società della partita iva riportata nelle fatture intestatealla SCAM [OSCURATO:PERSONA] e Urbanizzazioni; la natura di “cartiera”della ditta “[OSCURATO:PERSONA]” (priva di personale dipendente e di benistrumentali) e le anomalie nell’indicazione di prestazioni e corrispettivinelle relative fatture.

Dalla sentenza impugnata non emerge, invero,alcuno specifico elemento contrario, addotto dalla contribuente, idoneo adintegrare la prova sulla stessa incombente, limitandosi la CTR aconsiderazioni generiche e confuse.

I giudici di secondo grado assumono,infatti, la “non aderen[za] alle risultanze processuali” e al PVC dellasentenza di primo grado, per avere quest’ultima erroneamente indicato innumero di undici le fatture contestate della “ditta Kierlwic”, senzaconsiderare che le ditte Kierlwicz sono due e non una, e corretta si mostrala suddetta indicazione con riferimento a quella intestata ad AdamKierlwicz.

Ancora, si valorizza, da parte della CTR, “tre fatture i cuipagamenti in favore della società Kierlwicz sono del tutto tracciabili perNumero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026Euro 201.710,00”, senza peraltro dettagliare ulteriormente tale ultimaaffermazione, di modo che non può dirsi superato il principio espressodall’orientamento sopra riportato, circa l’irrilevanza - ai fini che in questasede occupano - della regolarità formale della fatturazione o dei mezzi dipagamento.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 92, comma7, 109 e 110, comma 8, d.p.r. n. 917/1986, per avere le CTRerroneamente ritenuto violato il principio di competenza, valorizzando, inrelazione all’anno fiscale 2008, i costi relativi a operazioni inesistenti deidue esercizi precedenti.Anche questo motivo è fondato.Si legge, nella sentenza impugnata, che “non esiste alcun nessoconseguenziale tra il valore della merce esistente nel 2008 ed il mancatoriconoscimento di alcuni costi avvenuti nel corso dell’anno precedente”.Tale affermazione si pone in contrasto con il disposto dell’art. 92, comma7, d.p.r. n. 917/1986, secondo cui “le rimanenze finali di un esercizionell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze inizialidell’esercizio successivo”.

Pertanto, una volta accertata la natura fittizia dicosti imputati a beni non utilizzati in un determinato esercizio (in quantoespressi da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), essirilevano come rimanenze, di modo che il reddito del periodo successivo(nel caso di specie, il 2008) si incrementa corrispondentemente e puòessere, quindi, recuperato a tassazione (dovendo “scontare” una minoreentità di costi).3.

In definitiva, il ricorso merita accoglimento, dovendosiconseguentemente cassare con rinvio la sentenza impugnata affinché igiudici di seconde cure provvedano a un riesame della deducibilità deicosti contestati, sulla scorta delle statuizioni che precedono.

P.Q.MAccoglie il ricorso;Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roSO.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3461/2017, depositata il 14/6/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.TK3036401089/2013, con il quale, relativamente all’anno 2008, eranostati accertate una maggiore IRES, IRAP ed IVA, in relazione ad operazioni(ritenute) oggettivamente inesistenti.Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/20262. La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza che venne poiriformata dalla CTR del Lazio, sul presupposto che l’Agenzia delle Entratenon avesse fornito la prova dell’insussistenza delle operazioni contestate,anche tenuto conto della discrasia relativa alle fatture emesse dalla dittaKierlwicz (indicate nel numero di tre nel p.v.c. e di undicinell’accertamento e nelle controdeduzioni); della mancata contestazionerispetto a fatture del 2007; dell’erroneità dell’assunto che “le fatture,anche se emesse in anni precedenti, possano incidere sulle rimanenzefinali del 2007” (pag. 2 della sentenza impugnata).3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa due motivi. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 39,comma 1, lett. d, d.p.r. n. 600/1973; 109 d.p.r. n. 109/1986; 19, comma1, e 54, comma 2, d.p.r. n. 633/1972; 2697, 2727 e 2729 c.c., per nonavere la CTR ritenuto integrato l’onere probatorio incombentesull’Amministrazione finanziaria, sulla base di considerazioni errate (qualequella che le fatture emesse dalla ditta Kierlwicz sarebbero tre, dovendosi,invero, distinguere tra quelle riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e quelle riferibilia [OSCURATO:PERSONA], correttamente indicate in undici) e apodittiche, e senzatener conto degli elementi indiziari portati dall’Amministrazione stessa,quali “la mancanza di un’organizzazione imprenditoriale e di strutturelogistiche tali da consentire lo svolgimento dell’attività, le modalità dicompilazione delle fatture poco chiare o comunque sospette, le modalitàanomale di intrattenimento di rapporti commerciali tra la presuntainterposta e la presunta interponente” (pag. 10 del ricorso percassazione).Il motivo è fondato.In ordine alla ripartizione degli oneri probatori relativi alla deducibilità dicosti derivanti da operazioni delle quali si assume l’oggettiva inesistenza,Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026occorre premettere, in linea generale, che “incombe sull'Amministrazionefinanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, lafittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire larigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella meraesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabilie normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia” (Cass., n. 10336/2025; analogamente, in tema diIVA, Cass., n. 9723/2024 e Cass., n. 28628/2021).Nel proprio ricorso l’Agenzia delle Entrate ha riprodotto testualmente ipassaggi delle controdeduzioni d’appello, nei quali aveva illustrato ipregnanti elementi “indiziari” posti a fondamento dell’accertamento inquestione, quali l’indicazione di un’erronea partita iva e l’emissione diquattro fatture successivamente alla morte dell’intestatario per quel cheriguarda le fatture riferibili alla ditta “[OSCURATO:PERSONA]”; la riferibilità adiversa omonima società della partita iva riportata nelle fatture intestatealla SCAM [OSCURATO:PERSONA] e Urbanizzazioni; la natura di “cartiera”della ditta “[OSCURATO:PERSONA]” (priva di personale dipendente e di benistrumentali) e le anomalie nell’indicazione di prestazioni e corrispettivinelle relative fatture. Dalla sentenza impugnata non emerge, invero,alcuno specifico elemento contrario, addotto dalla contribuente, idoneo adintegrare la prova sulla stessa incombente, limitandosi la CTR aconsiderazioni generiche e confuse. I giudici di secondo grado assumono,infatti, la “non aderen[za] alle risultanze processuali” e al PVC dellasentenza di primo grado, per avere quest’ultima erroneamente indicato innumero di undici le fatture contestate della “ditta Kierlwic”, senzaconsiderare che le ditte Kierlwicz sono due e non una, e corretta si mostrala suddetta indicazione con riferimento a quella intestata ad AdamKierlwicz. Ancora, si valorizza, da parte della CTR, “tre fatture i cuipagamenti in favore della società Kierlwicz sono del tutto tracciabili perNumero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026Euro 201.710,00”, senza peraltro dettagliare ulteriormente tale ultimaaffermazione, di modo che non può dirsi superato il principio espressodall’orientamento sopra riportato, circa l’irrilevanza - ai fini che in questasede occupano - della regolarità formale della fatturazione o dei mezzi dipagamento.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 92, comma7, 109 e 110, comma 8, d.p.r. n. 917/1986, per avere le CTRerroneamente ritenuto violato il principio di competenza, valorizzando, inrelazione all’anno fiscale 2008, i costi relativi a operazioni inesistenti deidue esercizi precedenti.Anche questo motivo è fondato.Si legge, nella sentenza impugnata, che “non esiste alcun nessoconseguenziale tra il valore della merce esistente nel 2008 ed il mancatoriconoscimento di alcuni costi avvenuti nel corso dell’anno precedente”.Tale affermazione si pone in contrasto con il disposto dell’art. 92, comma7, d.p.r. n. 917/1986, secondo cui “le rimanenze finali di un esercizionell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze inizialidell’esercizio successivo”. Pertanto, una volta accertata la natura fittizia dicosti imputati a beni non utilizzati in un determinato esercizio (in quantoespressi da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), essirilevano come rimanenze, di modo che il reddito del periodo successivo(nel caso di specie, il 2008) si incrementa corrispondentemente e puòessere, quindi, recuperato a tassazione (dovendo “scontare” una minoreentità di costi).3. In definitiva, il ricorso merita accoglimento, dovendosiconseguentemente cassare con rinvio la sentenza impugnata affinché igiudici di seconde cure provvedano a un riesame della deducibilità deicosti contestati, sulla scorta delle statuizioni che precedono. P.Q.MAccoglie il ricorso;Numero registro generale 2947/2018Numero sezionale 2938/2026Numero di raccolta generale 16432/2026Data pubblicazione 27/05/2026cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 16432/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris