Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2025
ECLI:EU:T:2025:579
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0230_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑230/23)
«Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Valore normale costruito – Numero di controllo del prodotto – Articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Conversione di valuta – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»
1.
Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico – Presupposto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66 bis)
(v. punti 14‑16)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(v. punti 44, 45, 118, 158)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di procedere a un confronto equo – Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10)
(v. punti 46‑51, 55, 71)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Assenza di adeguamento dei costi di produzione – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 3 e 5)
(v. punti 53, 62, 65‑69, 73‑75, 95‑103)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Confronto che richiede una conversione di valuta – Adeguamento del valore normale a titolo dell’inflazione sul mercato domestico – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, j) e k)]
(v. punti 119‑140)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5]
(v. punti 159‑164, 202‑205)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5]
(v. punti 159‑164, 202‑205)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.