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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:T:2025:579
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0230_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑230/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Valore normale costruito – Numero di controllo del prodotto – Articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Conversione di valuta – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico – Presupposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66 bis) (v. punti 14‑16)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 44, 45, 118, 158)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di procedere a un confronto equo – Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 46‑51, 55, 71)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Assenza di adeguamento dei costi di produzione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 53, 62, 65‑69, 73‑75, 95‑103)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Confronto che richiede una conversione di valuta – Adeguamento del valore normale a titolo dell’inflazione sul mercato domestico – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, j) e k)] (v. punti 119‑140)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5] (v. punti 159‑164, 202‑205)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5] (v. punti 159‑164, 202‑205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0230_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑230/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Valore normale costruito – Numero di controllo del prodotto – Articolo 2, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Conversione di valuta – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Pubblicità delle decisioni – Omissione di dati diversi dai dati personali delle persone fisiche nei confronti del pubblico – Presupposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66 bis) (v. punti 14‑16) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 44, 45, 118, 158) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Obbligo di procedere a un confronto equo – Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato – Analisi numero di controllo di prodotto per numero di controllo di prodotto – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10) (v. punti 46‑51, 55, 71) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Presa in considerazione dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei libri contabili – Assenza di adeguamento dei costi di produzione – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 53, 62, 65‑69, 73‑75, 95‑103) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Confronto che richiede una conversione di valuta – Adeguamento del valore normale a titolo dell’inflazione sul mercato domestico – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, j) e k)] (v. punti 119‑140) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5] (v. punti 159‑164, 202‑205) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 3, § 2, b), e 5] (v. punti 159‑164, 202‑205) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.
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